Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Con la sentenza n. 119/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sull’art. 79, comma 2, del Testo unico sulle spese di giustizia (d.P.R. n. 115 del 2002), in materia di patrocinio a spese dello Stato.

Di cosa si tratta

Il patrocinio a spese dello Stato (il cosiddetto gratuito patrocinio) permette a chi non ha redditi sufficienti di difendersi in giudizio con un avvocato pagato dallo Stato. Per accedervi occorre presentare un’istanza che attesti il possesso dei requisiti di reddito previsti dalla legge. L’art. 79 del Testo unico sulle spese di giustizia disciplina il contenuto di questa istanza e le dichiarazioni che il richiedente deve rendere. Il Tribunale di Firenze, in un procedimento penale, ha dubitato che le formalità imposte dal comma 2 fossero ragionevoli e compatibili con il diritto di difesa, soprattutto per i non abbienti. La posta in gioco è rilevante: requisiti formali troppo rigidi rischiano di escludere dal beneficio chi ne avrebbe davvero diritto, comprimendo l’accesso alla giustizia garantito anche ai meno abbienti dall’art. 24 della Costituzione. La Corte è stata chiamata a stabilire se quegli oneri fossero un limite illegittimo o una scelta proporzionata.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale di Firenze, prima sezione penale in composizione monocratica, ha impugnato l’art. 79, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002 in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo e terzo comma, della Costituzione (uguaglianza e diritto di difesa dei non abbienti). È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri; relatore Roberto Nicola Cassinelli.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato non fondate le questioni. Gli oneri previsti per l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato non violano né il principio di uguaglianza né il diritto di difesa: si tratta di requisiti ragionevoli, funzionali a verificare la sussistenza dei presupposti di reddito, che non precludono in modo illegittimo l’accesso al beneficio.

Il principio

Le formalità richieste per l’istanza di patrocinio a spese dello Stato sono compatibili con gli artt. 3 e 24 Cost.: servono ad accertare i requisiti di reddito e non comprimono in modo irragionevole il diritto di difesa dei non abbienti.

Domande e risposte

Cos’è il patrocinio a spese dello Stato?

È lo strumento che consente a chi ha redditi sotto una certa soglia di essere assistito da un avvocato a carico dello Stato, per garantire il diritto di difesa anche ai non abbienti.

La Corte ha reso più facile l’accesso al beneficio?

No. Le questioni sono state respinte: la disciplina dell’istanza resta quella vigente.

Perché si invoca l’art. 24 della Costituzione?

Perché il suo terzo comma garantisce ai non abbienti i mezzi per agire e difendersi in giudizio: il giudice temeva che gli oneri formali ne limitassero l’effettività.

Le formalità dell’istanza restano obbligatorie?

Sì. La Corte le ha ritenute legittime: vanno rispettate per ottenere l’ammissione al patrocinio.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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