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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Con la sentenza n. 154/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sulla depenalizzazione del 2016 e sul reato di guida senza patente, confermando la scelta di mantenere penalmente rilevanti le ipotesi aggravate.

Di cosa si tratta

Nel 2016 il legislatore, con il d.lgs. n. 8 del 2016, ha trasformato in illeciti amministrativi (cioè ha “depenalizzato”) numerosi reati puniti con la sola pena pecuniaria. La norma ha però precisato che, quando per un reato base depenalizzato esistono ipotesi aggravate punite anche con pena detentiva, queste restano reati autonomi e quindi penalmente rilevanti. È il caso, ad esempio, della guida senza patente: l’ipotesi base è stata depenalizzata, ma la recidiva nel biennio resta reato. Il Tribunale di Firenze ha dubitato che il Governo, nell’attuare la delega del Parlamento, avesse rispettato i limiti ricevuti, e che fosse ragionevole e proporzionato punire penalmente solo l’ipotesi aggravata. In gioco c’erano i limiti della delega legislativa e i principi penali di legalità e proporzionalità della pena.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale ordinario di Firenze, prima sezione penale, in composizione monocratica, ha sollevato la questione sugli artt. 1, comma 2, e 5 del d.lgs. n. 8 del 2016 (in riferimento all’art. 76 Cost., sul rispetto della delega legislativa) e sull’art. 116, comma 15, del codice della strada (in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 27, terzo comma, Cost.).

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato non fondate tutte le questioni. La scelta di mantenere come reato autonomo l’ipotesi aggravata, pur depenalizzando quella base, rispetta i criteri della legge di delega e non viola i principi di eguaglianza, legalità e proporzionalità della pena. Resta quindi penalmente rilevante, tra l’altro, la guida senza patente nei casi aggravati.

Il principio

Il legislatore delegato poteva, senza eccedere la delega, depenalizzare l’ipotesi base di un reato conservando come fattispecie autonoma quella aggravata: la differente rilevanza penale non viola i principi costituzionali in materia penale.

Domande e risposte

La guida senza patente è ancora reato?

L’ipotesi base è stata depenalizzata (illecito amministrativo), ma i casi aggravati, come la recidiva nel biennio, restano reato: la Corte lo ha confermato.

Cos’è la “delega legislativa”?

È quando il Parlamento incarica il Governo di emanare un decreto legislativo entro principi e criteri stabiliti dalla legge delega (art. 76 Cost.); il Governo non può eccedere quei limiti.

Perché si parlava di violazione della delega?

Il giudice riteneva che il Governo non potesse mantenere penalmente rilevanti le ipotesi aggravate; la Corte ha invece ritenuto la scelta conforme alla delega.

Norme collegate

Leggi la decisione integrale
Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

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Vedi anche

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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