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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Con la sentenza n. 156/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 19 dello Statuto dei lavoratori nella parte in cui non consentiva di costituire rappresentanze sindacali aziendali ai sindacati comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale che non avessero firmato il contratto applicato in azienda.

Di cosa si tratta

Le rappresentanze sindacali aziendali (RSA) sono gli organismi che danno ai sindacati, all’interno dell’azienda, una serie di diritti e tutele (locali, assemblee, permessi). L’art. 19 dello Statuto dei lavoratori (legge n. 300 del 1970) legava la possibilità di costituire una RSA al fatto di aver sottoscritto un contratto collettivo applicato nell’unità produttiva. Questo poteva permettere al datore di lavoro di escludere di fatto un sindacato “non gradito”, semplicemente non firmando contratti con esso, anche quando quel sindacato fosse molto rappresentativo tra i lavoratori. Nel caso concreto, davanti al Tribunale di Modena, un sindacato dei trasporti si era visto negare la costituzione di una RSA. In gioco c’era la libertà e il pluralismo sindacale: la possibilità per i lavoratori di organizzarsi nel sindacato che preferiscono, senza che la scelta dipenda dal gradimento dell’azienda.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale ordinario di Modena, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato la questione sull’art. 19, primo comma, della legge n. 300 del 1970, in riferimento agli artt. 3 e 39 della Costituzione, lamentando una disparità di trattamento tra sindacati e una lesione della libertà sindacale, perché la norma escludeva dalla tutela i sindacati significativamente rappresentativi che non avessero firmato il contratto applicato in azienda.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 19, primo comma, dello Statuto dei lavoratori nella parte in cui non prevede che le RSA possano essere costituite, su iniziativa dei lavoratori, anche nell’ambito delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Viene così riconosciuto un criterio di rappresentatività che prescinde dalla sottoscrizione del contratto applicato in azienda.

Il principio

La possibilità di costituire una rappresentanza sindacale aziendale deve essere riconosciuta anche ai sindacati comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale, e non può dipendere dalla firma del contratto collettivo applicato in azienda: diversamente sarebbe leso il pluralismo sindacale.

Domande e risposte

Cosa cambia dopo questa sentenza?

Un sindacato comparativamente più rappresentativo a livello nazionale può costituire una RSA in azienda anche se non ha firmato il contratto collettivo lì applicato.

Il datore di lavoro può ancora “scegliere” i sindacati ammessi?

No, non attraverso la firma del contratto: la Corte ha proprio voluto evitare che la presenza sindacale dipenda dal gradimento dell’azienda.

Quali diritti porta con sé una RSA?

Una serie di tutele previste dallo Statuto dei lavoratori, come il diritto di assemblea, i permessi sindacali e l’uso di locali in azienda.

Norme collegate

Leggi la decisione integrale
Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

📄 PDF ufficiale →Testo integrale con note (Consulta OnLine)

Vedi anche

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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