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Con la sentenza n. 96/2026 la Corte costituzionale ha respinto i dubbi di legittimita sull’art. 570-bis del codice penale, che punisce la violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione e divorzio.

Di cosa si tratta

L’art. 570-bis del codice penale punisce chi non versa l’assegno di mantenimento dovuto al coniuge o ai figli in caso di separazione, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. E una norma a tutela dei familiari piu deboli, che dipendono economicamente da quei versamenti. Il caso nasce davanti al Tribunale di Varese, in un processo penale a carico di un imputato. Il giudice dubitava della legittimita della norma sotto il profilo dell’uguaglianza e della funzione rieducativa della pena. La questione e concreta: di mezzo c’e la tutela penale di chi ha diritto al mantenimento, spesso ex coniugi e figli minori, e l’equilibrio tra la severita della risposta penale e la proporzionalita rispetto alla condotta dell’obbligato inadempiente.

La questione di legittimità costituzionale

Era impugnato l’art. 570-bis del codice penale per contrasto con gli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione. A sollevare la questione e stato il Tribunale di Varese, sezione penale, in composizione monocratica.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato non fondate le questioni di legittimita costituzionale dell’art. 570-bis del codice penale. La norma che punisce la violazione degli obblighi di mantenimento in caso di separazione e divorzio e stata ritenuta conforme a Costituzione.

Il principio

La tutela penale degli obblighi di mantenimento verso il coniuge e i figli prevista dall’art. 570-bis cod. pen. non e illegittima: risponde all’esigenza di garantire l’assistenza familiare a chi ne ha diritto.

Domande e risposte

Chi protegge l’art. 570-bis del codice penale?

Protegge i familiari economicamente dipendenti, in particolare l’ex coniuge e i figli, sanzionando penalmente chi non versa l’assegno di mantenimento dovuto a seguito di separazione, divorzio o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

La Corte ha modificato la norma?

No. Ha respinto le questioni dichiarandole non fondate: la disposizione resta in vigore cosi come e, perche ritenuta compatibile con l’uguaglianza e con la funzione rieducativa della pena.

Non pagare il mantenimento e quindi reato?

Si, nei termini previsti dall’art. 570-bis. La sentenza conferma la legittimita costituzionale di questa tutela penale degli obblighi di assistenza familiare.

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Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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