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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Con la sentenza n. 21/2026 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sull’art. 95 del codice penale: la disciplina dell’imputabilità di chi commette reati da tossicodipendente è compatibile con la Costituzione.

Di cosa si tratta

Nel diritto penale chi commette un reato risponde solo se è imputabile, cioè se al momento del fatto aveva la capacità di intendere e di volere (art. 85 cod. pen.). Gli artt. 88 e 89 escludono o riducono la pena per chi agisce in stato di infermità mentale. L’art. 95 del codice penale stabilisce che, per chi è sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, queste regole si applicano solo in caso di “cronica intossicazione”. Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Bergamo ha sollevato dubbi: secondo il diritto vivente, la cronica intossicazione richiede una vera malattia con effetti permanenti, non la semplice dipendenza prolungata. Il giudice riteneva irragionevole e in contrasto con la finalità rieducativa della pena trattare il tossicodipendente in modo diverso da chi soffre di altri disturbi mentali. In gioco c’era il confine tra chi va considerato pienamente responsabile delle proprie azioni e chi, per la sua condizione, merita un trattamento attenuato: una questione delicata che tocca migliaia di procedimenti penali legati alla dipendenza da droghe.

La questione di legittimità costituzionale

Era impugnato l’art. 95 del codice penale, nell’interpretazione del diritto vivente che richiede, per la “cronica intossicazione”, una condizione di infermità con effetti permanenti e non la sola cronicità d’uso. A sollevare la questione è stato il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale ordinario di Bergamo (giudice rimettente), per contrasto con gli artt. 3, 27, terzo comma, e 111 della Costituzione (uguaglianza, finalità rieducativa della pena, obbligo di motivazione e giusto processo). È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato non fondate le questioni. Il codice penale non considera l’autore di reato tossicodipendente come un malato psichiatrico da sottoporre a misura di sicurezza, ma come persona responsabile delle proprie condotte, in linea di principio responsabile anche del proprio stato di dipendenza. Resta fermo che, se accanto alla dipendenza emergono autonome patologie o anomalie psichiche, il giudice deve valutarle ai sensi degli artt. 88 e 89 cod. pen. Il requisito della “cronica intossicazione” è accertabile con le attuali conoscenze scientifiche, con gli stessi criteri usati per l’alcoldipendenza: per questo non vi è disparità irragionevole.

Il principio

Trattare l’autore di reato tossicodipendente come soggetto responsabile, riservando l’esclusione o la riduzione della pena ai soli casi di “cronica intossicazione” (o di autonome patologie psichiche), è una scelta legislativa ragionevole e compatibile con gli artt. 3, 27 e 111 della Costituzione.

Domande e risposte

Chi è tossicodipendente non è punibile per i reati commessi?

Di regola sì, è punibile. L’esclusione o la riduzione della pena vale solo per la “cronica intossicazione” da stupefacenti o quando emergono autonome patologie psichiche che incidono sulla capacità di intendere e di volere.

Che differenza c’è tra dipendenza e “cronica intossicazione”?

La semplice dipendenza o l’uso prolungato non bastano. Serve una condizione più grave e accertabile scientificamente, che incida realmente sulla capacità di intendere o di volere al momento del fatto.

Il giudice può comunque tener conto di disturbi psichici del tossicodipendente?

Sì. Se accanto alla dipendenza esistono patologie o anomalie psichiche autonome, il giudice deve valutarle direttamente ai sensi degli artt. 88 e 89 cod. pen., a prescindere dall’art. 95.

Perché si paragona la situazione a quella dell’alcoldipendente?

Perché la Corte ha chiarito che il criterio di accertamento della cronica intossicazione è lo stesso per droghe e alcol: questo esclude la denunciata disparità di trattamento.

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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