Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Con la sentenza n. 29/2026 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’obbligo, per la Cassa di previdenza dei geometri, di riversare ogni anno allo Stato una somma forfettaria a titolo di contenimento della spesa pubblica.

Di cosa si tratta

Le Casse di previdenza dei liberi professionisti (geometri, commercialisti, avvocati e altri) sono enti privati che gestiscono la pensione delle proprie categorie con i contributi degli iscritti. Pur essendo privati, lo Stato li inserisce nell’elenco ISTAT delle pubbliche amministrazioni e li assoggetta a norme di contenimento della spesa. L’art. 1, comma 417, della legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 2013) prevedeva che, in alternativa ai vari tagli di spesa, questi enti versassero ogni anno allo Stato una somma fissa pari al 15 per cento dei consumi intermedi del 2010. La Corte d’appello di Roma, in una causa tra il Ministero dell’economia e la Cassa dei geometri, ha dubitato della legittimità di questo “prelievo dei risparmi”: le somme risparmiate con la buona gestione, anziché restare all’ente per le pensioni, finivano nelle casse statali. In gioco c’era la tutela del patrimonio previdenziale degli iscritti, alimentato dai loro contributi, e la stessa autonomia gestionale delle Casse private.

La questione di legittimità costituzionale

Era impugnato l’art. 1, comma 417, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella parte in cui imponeva alla Cassa italiana di previdenza e assistenza dei geometri liberi professionisti il riversamento forfettario annuale al bilancio dello Stato. A sollevare la questione è stata la Corte d’appello di Roma, prima sezione civile (giudice rimettente), per contrasto con gli artt. 3, primo comma, 38, secondo comma, e 97, secondo comma, della Costituzione. È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri; si è costituita la Cassa dei geometri.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma. Il riversamento forfettario sottrae all’ente le somme risparmiate con la corretta gestione, riducendo la provvista destinata alle prestazioni previdenziali (in contrasto con l’art. 38 Cost.) e contraddicendo la logica del buon andamento (art. 97 Cost.), che vorrebbe quei risparmi reinvestiti nelle finalità dell’ente. La Corte ha richiamato il proprio precedente (sentenza n. 7 del 2017) che aveva colpito un analogo prelievo a carico della Cassa dei commercialisti.

Il principio

Lo Stato non può imporre alle Casse di previdenza private dei professionisti di riversargli i risparmi di spesa conseguiti con la buona gestione: quelle risorse provengono dai contributi degli iscritti e devono restare destinate alle prestazioni previdenziali, a tutela della previdenza (art. 38 Cost.) e del buon andamento (art. 97 Cost.).

Domande e risposte

Chi beneficia di questa decisione?

Direttamente la Cassa dei geometri (CIPAG) e, indirettamente, i suoi iscritti, perché le somme che venivano riversate allo Stato restano nel patrimonio dell’ente a sostegno delle pensioni.

Le Casse private restano comunque soggette ai vincoli di spesa?

Sì. La sentenza colpisce solo il meccanismo del riversamento forfettario allo Stato. Restano ferme, in particolare, le disposizioni vigenti sui vincoli in materia di spese di personale.

La decisione vale anche per le altre Casse (avvocati, commercialisti, ecc.)?

La pronuncia riguarda formalmente la Cassa dei geometri, ma si fonda su principi già affermati per la Cassa dei commercialisti (sentenza n. 7 del 2017): il ragionamento è quindi rilevante per tutti gli enti previdenziali privati in situazioni analoghe.

Perché conta la natura “privata” di questi enti?

Perché le Casse si finanziano con i contributi degli iscritti, non con la fiscalità generale: per questo la Corte ritiene incompatibile con la Costituzione che i loro risparmi vengano “prelevati” a favore del bilancio statale.

Leggi la decisione integrale
Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

📄 PDF ufficiale →
Testo integrale con note (Consulta OnLine)

Norme collegate

Vedi anche

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.