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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Con la sentenza n. 30/2026 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sul divieto di concedere una seconda volta la sospensione del procedimento con messa alla prova: la regola che la consente una sola volta resta in vigore.

Di cosa si tratta

La messa alla prova è un istituto del processo penale che permette all’imputato, per reati di minore gravità, di sospendere il procedimento e svolgere un programma di trattamento (lavoro di pubblica utilità, condotte riparatorie): se la prova ha esito positivo, il reato si estingue. L’art. 168-bis, quarto comma, del codice penale prevede però che questa possibilità sia concessa una sola volta nella vita. Il Tribunale di Firenze, dovendo decidere sull’istanza di un imputato che aveva già beneficiato della messa alla prova anni prima (per una guida in stato di ebbrezza del 2015), ha dubitato che questo divieto assoluto fosse compatibile con la Costituzione. Secondo il giudice, negare una seconda chance anche a chi aveva concluso positivamente il primo percorso, e a distanza di molti anni, lasciava trasparire una sorta di presunzione di colpevolezza e sminuiva la funzione rieducativa dell’istituto. In gioco c’era la possibilità, per migliaia di imputati già “usata” una volta la misura, di accedervi nuovamente.

La questione di legittimità costituzionale

Era impugnato l’art. 168-bis, quarto comma, del codice penale, nella parte in cui vieta una seconda concessione della messa alla prova. Il Tribunale ordinario di Firenze (giudice rimettente) ha invocato il contrasto con gli artt. 3, 27, commi secondo e terzo, e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 6, paragrafo 2, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (presunzione di innocenza). È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo di dichiarare le questioni inammissibili o non fondate.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato non fondate tutte le questioni. Il divieto di una seconda messa alla prova non viola la presunzione di innocenza, perché non esprime alcun giudizio di colpevolezza sul fatto precedente: è il punto di equilibrio scelto dal legislatore tra l’obbligatorietà dell’azione penale (art. 112 Cost.) e le finalità dell’istituto. Il limite serve a preservare la prevenzione speciale e l’autentica vocazione risocializzante della misura, che comporta un impegno significativo dello Stato e prescrizioni incisive sulla libertà personale dell’interessato.

Il principio

Limitare a una sola volta l’accesso alla messa alla prova degli adulti è una scelta ragionevole del legislatore: non viola la presunzione di innocenza né il finalismo rieducativo della pena, perché rappresenta un bilanciamento legittimo tra l’efficacia risocializzante dell’istituto e gli altri interessi costituzionali in gioco.

Domande e risposte

Posso chiedere la messa alla prova una seconda volta?

No. Dopo questa sentenza resta confermato il divieto: la sospensione del procedimento con messa alla prova può essere concessa una sola volta, indipendentemente dall’esito del primo percorso e dal tempo trascorso.

Vale anche se la prima messa alla prova era andata a buon fine?

Sì. Il divieto opera anche quando il primo procedimento si è chiuso con proscioglimento per esito positivo della prova. La Corte ha ritenuto che ciò non costituisca una “presunzione di colpevolezza”.

Conta quanto tempo è passato dalla prima volta?

No. Il giudice di Firenze aveva proposto, in subordine, di consentire una nuova messa alla prova dopo almeno tre anni, ma la Corte ha respinto anche questa lettura: il limite resta assoluto.

La regola riguarda anche i minorenni?

No. La pronuncia riguarda la messa alla prova degli adulti (art. 168-bis cod. pen.); la messa alla prova nel processo minorile ha una disciplina distinta e non era oggetto del giudizio.

Leggi la decisione integrale
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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