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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Con la sentenza n. 122/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 26 della legge della Regione Puglia n. 28 del 2024 in materia di autorizzazioni per linee e impianti elettrici.

Di cosa si tratta

La Regione Puglia ha modificato la propria disciplina sulle autorizzazioni alla costruzione e all’esercizio di linee e impianti elettrici a tensione fino a 150.000 volt. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 26 di quella legge, ritenendo che la Regione avesse invaso ambiti riservati allo Stato. La produzione, il trasporto e la distribuzione dell’energia, così come la tutela della concorrenza e dell’ambiente, sono materie in cui la Costituzione fissa precisi confini tra competenze statali e regionali: una Regione non può adottare regole che si sovrappongano o contrastino con la cornice statale. Per imprese del settore energetico, gestori di rete e cittadini, sapere quale ente detta le regole sulle autorizzazioni è decisivo, perché incide su tempi, procedure e certezza degli investimenti. La Corte è stata chiamata a verificare se la norma pugliese rispettasse il riparto costituzionale di competenze.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 26 della legge reg. Puglia n. 28 del 2024 (che modifica la l.r. n. 25 del 2008 sulle autorizzazioni di linee e impianti elettrici fino a 150.000 volt), per contrasto con il riparto di competenze legislative fissato dalla Costituzione. Si è costituita la Regione Puglia; relatrice Maria Alessandra Sandulli.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 26 della legge regionale pugliese. La disposizione regionale è stata ritenuta in contrasto con la Costituzione perché incideva su ambiti che non rientravano nella competenza della Regione, con conseguente caducazione della norma impugnata.

Il principio

La Regione non può disciplinare aspetti delle autorizzazioni in materia di impianti elettrici che esorbitano dalle sue competenze, invadendo ambiti riservati alla legislazione statale: in tal caso la norma regionale è costituzionalmente illegittima.

Domande e risposte

Cosa è stato dichiarato illegittimo?

L’art. 26 della legge della Regione Puglia n. 28 del 2024, in materia di autorizzazioni per linee e impianti elettrici: la norma è venuta meno per effetto della sentenza.

Perché la Regione non poteva approvare quella norma?

Perché interveniva su ambiti che la Costituzione riserva, in tutto o in parte, alla competenza statale: la Regione ha così ecceduto i propri poteri legislativi.

Cosa cambia per chi opera nel settore energetico in Puglia?

Sulle autorizzazioni torna a valere la disciplina compatibile con la cornice statale; la previsione regionale annullata non produce più effetti.

La Regione può ridisciplinare la materia?

Solo nei limiti delle proprie competenze e nel rispetto dei principi e dei vincoli fissati dalla legislazione statale.

Norme collegate

Leggi la decisione integrale
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Vedi anche

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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