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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Con la sentenza n. 128/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sull’art. 420-quater, comma 4, del codice di procedura penale, in materia di adempimenti per la sospensione del processo nei confronti dell’imputato assente e non rintracciabile.

Di cosa si tratta

La riforma del processo penale (cosiddetta riforma Cartabia) ha riscritto la disciplina del processo “in assenza”, cioè quello celebrato nei confronti dell’imputato che non compare. L’art. 420-quater cod. proc. pen. regola il caso in cui non vi sia prova che l’imputato conosca effettivamente il procedimento: in tali ipotesi il giudice, prima di poter procedere, deve disporre nuove ricerche e adempimenti volti a rintracciarlo, e solo dopo può sospendere il processo. Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Grosseto, in due procedimenti, ha ritenuto che gli oneri imposti dal comma 4 fossero eccessivamente gravosi o irragionevoli e ha sollevato la questione davanti alla Corte costituzionale. Per i cittadini la posta in gioco riguarda l’equilibrio tra due esigenze: garantire all’imputato di sapere che c’è un processo a suo carico (così da potersi difendere) ed evitare che i procedimenti restino bloccati a tempo indeterminato, con effetti su tempi della giustizia e diritti delle persone offese.

La questione di legittimità costituzionale

Il giudice rimettente ha impugnato l’art. 420-quater, comma 4, cod. proc. pen. in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione (uguaglianza-ragionevolezza e diritto di difesa). I giudizi, promossi con due ordinanze, sono stati riuniti. È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.

La decisione della Corte

La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato non fondate le questioni. Gli adempimenti previsti dalla norma costituiscono una scelta processuale ragionevole, coerente con l’obiettivo di assicurare la concreta conoscenza del processo da parte dell’imputato prima di procedere in sua assenza, e non comprimono in modo illegittimo né l’uguaglianza né il diritto di difesa.

Il principio

Gli oneri di ricerca e verifica imposti al giudice prima del processo in assenza non violano gli artt. 3 e 24 Cost.: sono il punto di equilibrio scelto dal legislatore per bilanciare il diritto dell’imputato a conoscere il procedimento e l’esigenza di efficienza della giustizia penale.

Domande e risposte

Cos’è il processo “in assenza”?

È il processo celebrato nei confronti dell’imputato che non compare. Le regole servono a garantire che chi è assente abbia comunque avuto effettiva conoscenza del procedimento.

Cosa deve fare il giudice prima di procedere in assenza?

Deve compiere gli adempimenti previsti dall’art. 420-quater per accertare la reperibilità dell’imputato; solo se le ricerche restano infruttuose può sospendere il processo.

La Corte ha modificato la disciplina?

No. Le questioni sono state respinte: la norma resta in vigore nel testo introdotto dalla riforma.

Perché non c’è violazione del diritto di difesa?

Perché gli adempimenti servono proprio a tutelare l’imputato, assicurando che il processo non si svolga a sua insaputa.

Norme collegate

Leggi la decisione integrale
Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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