Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Con la sentenza n. 158/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma della Provincia di Bolzano che, durante l’emergenza Covid, prevedeva la sospensione dell’attività dei ristoranti in caso di mancato uso della mascherina da parte del personale.

Di cosa si tratta

Nella fase di ripresa delle attività dopo il lockdown, la Provincia autonoma di Bolzano aveva imposto al personale e ai collaboratori dei servizi di ristorazione l’obbligo di indossare la mascherina chirurgica, prevedendo in caso di violazione una sanzione amministrativa pecuniaria e, in più, la sanzione accessoria della sospensione dell’attività. Una ristoratrice si era vista irrogare una multa di 400 euro e dieci giorni di chiusura perché il personale non indossava la mascherina. Davanti al Tribunale di Bolzano, in sede di opposizione, è emerso il dubbio che la Provincia non potesse introdurre autonomamente una sanzione di quel tipo, perché la disciplina delle sanzioni amministrative connesse a obblighi sanitari rientra in ambiti riservati allo Stato. In gioco c’era il confine tra i poteri delle autonomie speciali e la competenza statale in materia di ordinamento penale e sanzionatorio durante l’emergenza pandemica.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale ordinario di Bolzano, sezione prima civile, ha sollevato la questione sull’art. 1, commi 12, 15, 36 e 37, della legge prov. Bolzano n. 4 del 2020 e sul relativo Allegato A, punto II.D, numero 8), in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera q), della Costituzione.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 37, della legge prov. Bolzano n. 4 del 2020, in combinato disposto con i commi 12 e 15 e con l’Allegato A, nella parte in cui prevedeva la sanzione accessoria della sospensione dell’attività in caso di mancato uso della mascherina da parte del personale della ristorazione. Ha invece dichiarato inammissibili le questioni relative al comma 36 (sanzione pecuniaria). Cade dunque la sola sospensione dell’attività.

Il principio

La Provincia autonoma non poteva introdurre una sanzione accessoria come la sospensione dell’attività per la violazione dell’obbligo di mascherina: questa scelta sanzionatoria eccedeva le sue competenze, ledendo l’ambito riservato allo Stato.

Domande e risposte

La multa pecuniaria è stata cancellata?

No. La Corte ha dichiarato illegittima solo la sanzione accessoria della sospensione dell’attività; sulla sanzione pecuniaria (comma 36) le questioni sono state dichiarate inammissibili.

Perché la Provincia di Bolzano non poteva prevedere quella sanzione?

Perché la disciplina di quel tipo di sanzioni rientra in un ambito riservato allo Stato dall’art. 117, secondo comma, lettera q), Cost.

Vale solo per Bolzano o ha portata generale?

La decisione riguarda quella specifica norma provinciale, ma chiarisce un principio generale sui limiti del potere sanzionatorio delle autonomie speciali.

Norme collegate

Leggi la decisione integrale
Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

📄 PDF ufficiale →Testo integrale con note (Consulta OnLine)

Vedi anche

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.