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Con la sentenza n. 166/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate, nei sensi precisati in motivazione, le questioni sulla confisca allargata estesa al piccolo spaccio di droga, salvando la norma con un’interpretazione costituzionalmente orientata.
Di cosa si tratta
La cosiddetta confisca “allargata” (art. 240-bis del codice penale) consente di sottrarre al condannato per certi reati anche i beni di valore sproporzionato rispetto al reddito di cui non sappia giustificare la provenienza, sul presupposto che derivino da attività illecite. Un decreto-legge del 2023 sulla criminalità minorile ha esteso questa misura, attraverso l’art. 85-bis del testo unico stupefacenti, anche all’ipotesi di lieve entità dello spaccio (art. 73, comma 5, del medesimo testo unico), cioè il piccolo spaccio, che la versione precedente della norma escludeva espressamente. Il Tribunale di Firenze, dovendo decidere casi concreti, ha dubitato che fosse ragionevole e proporzionato applicare a un fatto minore una misura ablativa tanto incisiva, pensata per le grandi accumulazioni criminali. Era in gioco l’equilibrio tra l’esigenza di colpire i proventi del traffico di droga e la tutela del diritto di proprietà di chi commette un reato di modesta gravità.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale ordinario di Firenze, prima sezione penale, con due ordinanze ha censurato l’art. 85-bis del d.P.R. n. 309 del 1990, come modificato nel 2023, anche in combinato disposto con l’art. 240-bis cod. pen., in riferimento agli artt. 3 e 42 della Costituzione e, sotto altro profilo, all’art. 42 e all’art. 117 Cost. in relazione all’art. 1 del Protocollo addizionale CEDU sulla protezione della proprietà.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato non fondate tutte le questioni, “nei sensi di cui in motivazione”. Ha cioè salvato la norma fornendone un’interpretazione costituzionalmente orientata: la confisca allargata sul piccolo spaccio è applicabile, ma solo entro i limiti ricavabili dal sistema, evitando esiti irragionevoli o sproporzionati. Con questa lettura la disposizione resta compatibile con i parametri costituzionali e convenzionali invocati.
Il principio
L’estensione della confisca allargata al piccolo spaccio non è di per sé incostituzionale, purché venga applicata secondo l’interpretazione conforme indicata dalla Corte, che ne contiene la portata e ne preserva la proporzionalità rispetto al diritto di proprietà.
Domande e risposte
Che cos’è la confisca “allargata”?
È una confisca che colpisce, dopo la condanna per determinati reati, i beni di valore sproporzionato rispetto ai redditi dichiarati e di provenienza non giustificata, perché presumibilmente frutto di attività illecite.
Adesso si applica anche al piccolo spaccio?
Sì, dopo la modifica del 2023, ma la Corte ne ha precisato i limiti applicativi con un’interpretazione costituzionalmente orientata, così da evitare effetti sproporzionati.
Significa che la norma è stata bocciata?
No. Le questioni sono state dichiarate non fondate: la norma resta in vigore, va però applicata nel senso indicato dalla Corte.
Perché si parla di diritto di proprietà?
Perché la confisca incide sul patrimonio del condannato; per questo è stato invocato anche l’art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU, che tutela il diritto di proprietà.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — ragionevolezza e proporzionalità, profilo centrale del dubbio sul piccolo spaccio.
- Art. 42 della Costituzione — tutela della proprietà privata, inciso dalla confisca allargata.
- Art. 117 della Costituzione — vincolo del rispetto degli obblighi internazionali, qui in relazione alla CEDU.
Vedi anche
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.