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Materia: Responsabilità sanitaria / nascita indesiderata · Riferimento: Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 22 dicembre 2015, n. 25767
- L’omessa o errata informazione sulle malformazioni del feto, che impedisce alla donna una scelta consapevole, è fonte di responsabilità civile del medico e della struttura.
- L’onere della prova di tutti gli elementi del fatto — compreso che la madre avrebbe interrotto la gravidanza se correttamente informata — grava su chi chiede il risarcimento, ma può essere assolto anche con presunzioni.
- Il nato disabile non ha autonoma legittimazione a chiedere il risarcimento per la propria nascita (no al «danno da vita ingiusta»).
Il caso
Durante la gravidanza i sanitari non rilevano (o non comunicano) una grave malformazione del feto. Il bambino nasce con una disabilità che, se diagnosticata in tempo, avrebbe potuto indurre la madre — ricorrendo le condizioni di legge — a interrompere la gravidanza. La famiglia agisce per il risarcimento sostenendo che l’omessa informazione ha privato la donna di una scelta consapevole.
Due i nodi rimessi alle Sezioni Unite: su chi grava la prova che la madre avrebbe effettivamente abortito; e se il bambino stesso, una volta nato, possa chiedere il risarcimento per essere venuto al mondo malato (il cosiddetto wrongful life).
La decisione
Le Sezioni Unite muovono da un punto fermo: l’impossibilità per la donna di compiere la scelta abortiva, pur in presenza delle condizioni dell’art. 6 della L. 194/1978, quando dipende da una negligente carenza informativa del medico, è fonte di responsabilità civile.
Sul primo nodo, la Corte stabilisce che l’onere della prova di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie — e quindi anche del fatto che la madre, se correttamente informata, avrebbe scelto di abortire — grava sulla parte che domanda il risarcimento. Si tratta però di una prova che può essere fornita anche per presunzioni, valorizzando indizi come il ricorso della donna a esami diagnostici mirati, le sue dichiarazioni, le condizioni complessive.
Sul secondo nodo, la risposta è netta: il nato disabile non ha legittimazione a chiedere il risarcimento per la propria nascita. L’ordinamento non conosce un «diritto a non nascere se non sano»; la malformazione non è causata dal medico, che si limita a non averla diagnosticata.
Il principio di diritto
In tema di danno da nascita indesiderata, la madre che agisce per il risarcimento deve provare — anche a mezzo di presunzioni — che, in presenza di un’informazione corretta sulle malformazioni del feto, avrebbe esercitato la facoltà di interrompere la gravidanza, ricorrendone i presupposti di legge. Il figlio nato malformato non è invece titolare di un autonomo diritto al risarcimento per la propria nascita.
Implicazioni pratiche
La pronuncia ha un effetto operativo preciso: non basta dimostrare l’errore diagnostico; occorre dimostrare anche il nesso tra quell’errore e la scelta mancata, cioè che la donna si sarebbe davvero avvalsa dell’interruzione. La prova per presunzioni alleggerisce l’onere, ma resta a carico di chi agisce. Restano risarcibili i danni propri dei genitori (e degli altri familiari nei limiti riconosciuti), non quelli «da vita» del nato. Il fondamento civilistico della responsabilità resta quello degli artt. 1218 e 2043 del Codice Civile.
Domande frequenti
Chi deve provare che la madre avrebbe abortito?
Secondo le Sezioni Unite, la prova grava su chi chiede il risarcimento (di regola la madre); può essere fornita anche per presunzioni, ad esempio valorizzando il ricorso a esami diagnostici mirati.
Il bambino nato disabile può chiedere il risarcimento per la propria nascita?
No. La sentenza esclude la legittimazione del nato: non esiste un diritto a «non nascere se non sano». Restano risarcibili i danni propri dei genitori.
Quando scatta la responsabilità del medico?
Quando una negligente carenza informativa sulle malformazioni del feto ha impedito alla donna una scelta consapevole sull’interruzione della gravidanza, ricorrendo le condizioni dell’art. 6 della L. 194/1978.
Fonti
- Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, 22 dicembre 2015, n. 25767.
- Art. 6 della L. 22 maggio 1978, n. 194; artt. 1218 e 2043 del Codice civile.
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