Testo dell'articoloIn aggiornamento
Materia: Edilizia e ambiente — reati urbanistici (profilo penale) · Riferimento: Corte di Cassazione, sez. III penale, 2018, n. 18910
- L’ordine di demolizione del manufatto abusivo, disposto dal giudice penale con la condanna (art. 31, comma 9, del D.P.R. 380/2001), ha natura di sanzione amministrativa a carattere ripristinatorio, non di pena.
- Proprio perché non è una pena, non si prescrive con il decorso del tempo: l’art. 173 del codice penale (prescrizione) riguarda solo le pene principali.
- L’ordine può essere revocato solo se diventa incompatibile con una legittima regolarizzazione dell’immobile (es. sanatoria o provvedimento amministrativo sopravvenuto).
Il caso
A distanza di molti anni dalla condanna per un abuso edilizio, il condannato chiede la revoca dell’ordine di demolizione sostenendo che sia ormai «prescritto» per il lungo tempo trascorso. L’opera, mai demolita, dovrebbe restare in piedi perché la sanzione si sarebbe estinta?
La decisione
La Cassazione dichiara inammissibile la richiesta e ribadisce la natura giuridica dell’ordine di demolizione disposto dal giudice penale con la sentenza di condanna ai sensi dell’art. 31, comma 9, del D.P.R. 380/2001. Non si tratta di una pena, né di una misura a carattere punitivo-repressivo, bensì di una sanzione amministrativa di tipo ripristinatorio: serve a rimuovere l’opera abusiva e a ristabilire l’assetto del territorio violato.
Da questa qualificazione discende la conseguenza decisiva: l’ordine di demolizione non si prescrive con il decorso del tempo. La prescrizione prevista dall’art. 173 del codice penale riguarda infatti soltanto le pene principali e non può estendersi a una sanzione che pena non è. L’ordine conserva quindi efficacia anche a molti anni di distanza, e può essere revocato solo se risulti assolutamente incompatibile con una legittima regolarizzazione dell’immobile sopravvenuta (ad esempio un titolo in sanatoria o un diverso provvedimento dell’amministrazione).
Il principio di diritto
L’ordine di demolizione del manufatto abusivo, impartito dal giudice penale con la condanna ex art. 31, comma 9, del D.P.R. 380/2001, ha natura di sanzione amministrativa a carattere ripristinatorio e non si estingue per il decorso del tempo, non rientrando tra le pene soggette a prescrizione ex art. 173 c.p.; può essere revocato solo per sopravvenuta incompatibilità con la legittima regolarizzazione dell’opera.
Implicazioni pratiche
L’illusione che «passato tanto tempo l’abuso si sani da solo» è smentita: l’ordine di demolizione penale rimane eseguibile a tempo indeterminato. Per chi acquista o possiede un immobile con un abuso non sanato il rischio è concreto e non si estingue con gli anni. L’unica strada effettiva è la regolarizzazione (dove ammessa: sanatoria o titolo sopravvenuto), che può rendere l’ordine incompatibile e dunque revocabile. È quindi essenziale, prima di comprare, una verifica della conformità urbanistico-edilizia e dell’eventuale pendenza di ordini di demolizione. Approfondimenti su Edilizia – DPR 380/2001.
Domande frequenti
Dopo molti anni l’ordine di demolizione di un abuso si prescrive?
No. Per la Cassazione è una sanzione amministrativa ripristinatoria, non una pena: non si prescrive con il tempo e resta eseguibile anche a distanza di anni dalla condanna.
Si può far revocare un ordine di demolizione?
Solo se diventa incompatibile con una legittima regolarizzazione dell’immobile, ad esempio per una sanatoria o un provvedimento amministrativo sopravvenuto che renda l’opera conforme.
Fonti
- Corte di Cassazione, sez. III penale, sentenza 2018, n. 18910.
- Art. 31, comma 9, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380; art. 173 del codice penale.
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