← Torna a Codice Civile
Ultimo aggiornamento: 20 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale

Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Materia: Assicurazioni / dichiarazioni del contraente · Riferimento: Corte di Cassazione, sez. III civile, 5 ottobre 2018, n. 24563

In sintesi
  • Le dichiarazioni inesatte o reticenti del contraente, rese con dolo o colpa grave su circostanze rilevanti, consentono all’assicuratore di chiedere l’annullamento della polizza (art. 1892 c.c.).
  • Per il dolo non servono artifici o raggiri: basta la coscienza e volontà di rendere una dichiarazione non veritiera o di tacere una circostanza nota.
  • L’annullamento richiede tre condizioni cumulative: dichiarazione inesatta/reticente, elemento soggettivo (dolo o colpa grave), rilevanza determinante sul consenso dell’assicuratore. L’onere della prova è a carico dell’assicuratore.

Il caso

Nel sottoscrivere una polizza vita, un contraente compila un questionario sanitario ma omette di indicare condizioni di salute pregresse a lui note (disturbi renali, alterazioni dei valori clinici). Verificatosi l’evento, l’assicuratore scopre le reticenze e rifiuta la prestazione, chiedendo l’annullamento del contratto ai sensi dell’art. 1892 del codice civile. Il contraente (o i beneficiari) contestano: le circostanze taciute non erano la causa dell’evento, e mancava comunque l’intenzione di ingannare.

La decisione

La Corte ricostruisce i presupposti dell’art. 1892 c.c. L’annullamento presuppone tre condizioni che devono ricorrere insieme: (a) una dichiarazione inesatta o reticente; (b) resa con dolo o colpa grave; (c) determinante nella formazione del consenso, nel senso che l’assicuratore, conoscendo il vero stato delle cose, non avrebbe stipulato o lo avrebbe fatto a condizioni diverse. Su questi elementi grava sull’assicuratore l’onere della prova.

Sul piano soggettivo, la Corte chiarisce che per il dolo non occorrono artifici o raggiri: è sufficiente la coscienza e volontà di rendere una dichiarazione inesatta o di tacere un fatto rilevante che si conosce. La colpa grave presuppone invece la consapevolezza dell’inesattezza unita alla coscienza dell’importanza dell’informazione. La valutazione va condotta con un giudizio ex ante, al momento della stipula, e non è necessario un nesso causale tra la circostanza taciuta e il sinistro: ciò che conta è l’alterazione della rappresentazione del rischio in capo all’assicuratore.

Il principio di diritto

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente legittimano l’annullamento del contratto di assicurazione quando ricorrono cumulativamente l’inesattezza/reticenza, il dolo o la colpa grave e la loro incidenza determinante sul consenso dell’assicuratore; per il dolo è sufficiente la coscienza e volontà di dichiarare il falso o di tacere, senza necessità di artifici né di un nesso causale con il sinistro.

Implicazioni pratiche

Nel compilare un questionario assicurativo (vita, infortuni, salute) la regola d’oro è la completezza e veridicità: omettere patologie note può far perdere la copertura proprio quando serve. Specularmente, l’assicuratore che eccepisce la reticenza deve provarne tutti gli elementi, inclusa la rilevanza determinante; va inoltre rispettato il termine di decadenza di tre mesi dalla conoscenza dell’inesattezza per dichiarare di voler impugnare il contratto. Un questionario generico o mal formulato indebolisce la posizione della compagnia. Le norme civilistiche di riferimento sono nella sezione Codice Civile.

Domande frequenti

Se non dichiaro una malattia pregressa rischio di perdere la copertura?

Sì. Se l’omissione è resa con dolo o colpa grave e riguarda una circostanza determinante per l’assicuratore, questi può chiedere l’annullamento della polizza (art. 1892 c.c.) e negare la prestazione.

Serve l’intenzione di ingannare per il dolo?

No. Secondo la Cassazione basta la coscienza e volontà di rendere una dichiarazione inesatta o di tacere un fatto noto: non occorrono artifici o raggiri.

La circostanza taciuta deve essere la causa del sinistro?

No. Non è richiesto un nesso causale tra ciò che è stato taciuto e l’evento: rileva l’alterazione della valutazione del rischio da parte dell’assicuratore al momento della stipula.

Fonti

Avvertenza. Contenuto informativo e divulgativo, non costituisce consulenza legale o tributaria. I principi giurisprudenziali vanno sempre verificati nella versione aggiornata e calati nel caso concreto con l’assistenza di un professionista abilitato.
Hai un caso simile?
Il blog commenta la sentenza.
Lo studio difende il tuo caso.
Scopri i servizi →

Hai una domanda su questa sentenza?

Una segnalazione, un caso pratico o una richiesta di chiarimento: scrivici e ti rispondiamo via email.

Scrivici

Compila il modulo: ti risponderemo all'indirizzo che indichi. I campi con * sono obbligatori.

Niente newsletter, niente spam. Usiamo i tuoi dati solo per risponderti.

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.