Testo dell'articoloIn aggiornamento
Materia: Assicurazioni / responsabilità civile · Riferimento: Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 24 settembre 2018, n. 22437
- Nella clausola claims made («a richiesta fatta») la garanzia opera per le richieste di risarcimento presentate durante la vigenza della polizza, non in base alla data del fatto.
- Le Sezioni Unite la qualificano come modello assicurativo tipico e in linea di principio valido: non va sottoposta al giudizio di meritevolezza riservato ai contratti atipici.
- Resta il controllo di adeguatezza: il giudice verifica la rispondenza della clausola agli interessi concreti dell’assicurato, con i rimedi ordinari (nullità parziale, responsabilità precontrattuale).
Il caso
Una polizza di responsabilità civile contiene una clausola claims made: copre i danni solo se la richiesta di risarcimento del terzo perviene mentre il contratto è in vita (spesso entro una finestra temporale che comprende anche fatti pregressi). Il modello si contrappone a quello tradizionale loss occurrence, in cui rileva la data del fatto dannoso. Il punto: una simile clausola è valida, o lascia l’assicurato esposto a pericolosi vuoti di copertura?
La decisione
Superando l’impostazione di una precedente pronuncia delle stesse Sezioni Unite (n. 9140/2016), la Corte afferma che il modello claims made è ormai tipico e socialmente diffuso: non è un contratto atipico e, perciò, non va sottoposto al test di meritevolezza dell’art. 1322 del codice civile, pensato per le pattuizioni atipiche.
Ciò non significa che la clausola sia sempre intoccabile. Il controllo si sposta sul piano dell’adeguatezza del prodotto rispetto agli interessi concreti delle parti: il giudice verifica se l’assetto contrattuale realizzi davvero la causa concreta del contratto di assicurazione — il trasferimento del rischio — o se invece lo svuoti, lasciando aree di rischio scoperte. In caso di squilibrio o di clausole vessatorie l’ordinamento offre i rimedi ordinari: nullità (anche parziale) per difetto di causa, disciplina delle condizioni generali e clausole vessatorie, e responsabilità precontrattuale per violazione degli obblighi informativi dell’assicuratore.
Il principio di diritto
La clausola claims made inserita in un contratto di assicurazione della responsabilità civile non integra un tipo negoziale atipico da sottoporre al giudizio di meritevolezza, ma rientra in un modello ormai tipico; la sua validità va valutata, ove necessario, attraverso il controllo di adeguatezza agli interessi delle parti e con i rimedi propri del diritto dei contratti.
Implicazioni pratiche
Per professionisti e imprese il messaggio è duplice. La clausola claims made è legittima e non si può contestare in radice solo perché lega la copertura alla data della richiesta; al contempo, va letta con attenzione ai vuoti di copertura: periodi di retroattività, finestre di ultrattività (postuma) per le richieste successive alla cessazione, esclusioni. In sede di stipula contano gli obblighi informativi dell’intermediario, la cui violazione può fondare una responsabilità precontrattuale. Le norme generali sui contratti sono nella sezione Codice Civile.
Domande frequenti
La clausola claims made è valida?
Sì. Le Sezioni Unite la considerano un modello assicurativo tipico e in linea di principio valido: non va sottoposta al giudizio di meritevolezza, ma a un controllo di adeguatezza agli interessi delle parti.
Cosa cambia rispetto alla copertura tradizionale?
Nella claims made conta la data in cui il terzo presenta la richiesta di risarcimento; nella loss occurrence conta la data del fatto dannoso. Per questo sono cruciali i periodi di retroattività e ultrattività della polizza.
Posso far valere un vuoto di copertura?
Sì, attraverso i rimedi ordinari: nullità (anche parziale) per difetto di causa concreta, disciplina delle clausole vessatorie e responsabilità precontrattuale per carenze informative.
Fonti
- Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, 24 settembre 2018, n. 22437.
- Artt. 1322, 1882 e 1932 del codice civile; cfr. Cass. Sez. Un. n. 9140/2016 (precedente superato).
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