Testo dell'articoloIn aggiornamento
Materia: Societario e crisi d’impresa / finanziamenti dei soci · Riferimento: Corte di Cassazione, sezione I civile, ordinanza 2024, n. 18487
- Il rimborso del finanziamento del socio è postergato (art. 2467 c.c.) rispetto agli altri creditori quando il prestito è concesso in una fase di squilibrio dell’indebitamento o di crisi che avrebbe richiesto un conferimento.
- Non conta la qualificazione formale data all’operazione (mutuo, versamento, ecc.): rileva la sostanza economica e la situazione finanziaria della società al momento dell’erogazione.
- L’onere della prova dei presupposti della postergazione grava su chi intende farla valere (la società o gli altri creditori).
Il caso
Un socio aveva versato denaro alla propria società e ne chiede la restituzione. Gli altri creditori (o la società in crisi) obiettano che si tratta di un finanziamento postergato ai sensi dell’art. 2467 c.c.: andrebbe quindi rimborsato dopo gli altri creditori. Il socio replica che l’operazione non aveva la forma di un finanziamento. Si discute, allora, su cosa renda un apporto del socio «finanziamento postergato».
La decisione
La Corte ricorda la ratio dell’art. 2467 c.c.: contrastare la sottocapitalizzazione nominale, cioè il fenomeno per cui i soci, invece di dotare la società di capitale di rischio, le forniscono capitale di credito proprio quando essa è in difficoltà, riservandosi di rientrare in concorso con i creditori esterni. Per questo la norma posterga il rimborso dei finanziamenti concessi in un momento di eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto, o in una situazione finanziaria in cui sarebbe stato ragionevole un conferimento.
Decisivo è il principio di prevalenza della sostanza sulla forma: non è il nomen dato all’atto a determinare l’applicazione della regola, ma la reale natura dell’operazione e la condizione finanziaria della società al momento dell’erogazione. Il giudice deve quindi accertare in concreto la ricorrenza dei presupposti, il cui onere probatorio ricade su chi invoca la postergazione. La disciplina non estingue il credito del socio, ma ne sospende l’esigibilità finché perdura la situazione di crisi che ne giustifica la subordinazione.
Il principio di diritto
La postergazione del rimborso ex art. 2467 c.c. prescinde dalla qualificazione formale del rapporto e dipende dalla sostanza dell’operazione e dalla situazione finanziaria della società al momento della concessione; i relativi presupposti devono essere provati da chi intende avvalersi della subordinazione, che incide sull’esigibilità e non sull’esistenza del credito.
Implicazioni pratiche
Per i soci che intervengono finanziariamente in una società in tensione, l’avvertenza è netta: chiamare «mutuo» un apporto non lo sottrae alla postergazione se i numeri raccontano una crisi. Chi vuole un rimborso prioritario deve agire quando la società è sana e documentare l’equilibrio finanziario dell’epoca; in alternativa, valutare un vero conferimento a capitale. Per curatori e creditori, viceversa, la leva è provare lo squilibrio al momento dell’erogazione. La regola si raccorda con la disciplina della Codice della Crisi d’Impresa. Vedi anche la sezione Codice Civile.
Domande frequenti
Se chiamo «mutuo» il mio apporto evito la postergazione?
No. Conta la sostanza dell’operazione e la situazione finanziaria della società al momento del versamento, non il nome dato all’atto: se ricorrono i presupposti dell’art. 2467 c.c. il rimborso è comunque postergato.
La postergazione cancella il mio credito di socio?
No. Il credito resta, ma diventa temporaneamente inesigibile: viene rimborsato dopo gli altri creditori e solo una volta superata la situazione di crisi che giustifica la subordinazione.
Fonti
- Corte di Cassazione, sezione I civile, ordinanza 2024, n. 18487.
- Art. 2467 del Codice civile (finanziamenti dei soci; postergazione del rimborso).
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