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Materia: Societario e crisi d’impresa / responsabilità degli amministratori · Riferimento: Corte di Cassazione, sezione I civile, 9 novembre 2020, n. 25056
- Vige nel nostro ordinamento la business judgment rule: il giudice non può sindacare nel merito le scelte di gestione degli amministratori, anche se rivelatesi dannose.
- L’amministratore risponde ex art. 2392 c.c. solo se la scelta è stata adottata senza la diligenza richiesta, cioè senza acquisire le informazioni e le cautele necessarie.
- Una scelta inopportuna ma ragionevole e informata non genera responsabilità; restano sindacabili le modalità della decisione e le omissioni.
Il caso
Nell’ambito di un’azione di responsabilità promossa contro gli amministratori di una società (art. 2392-2393 c.c.), si contesta che alcune scelte gestorie abbiano prodotto perdite e contribuito al dissesto. Gli amministratori si difendono invocando la discrezionalità imprenditoriale: una scelta poi rivelatasi sbagliata non basta, dicono, a renderli responsabili. Il punto è capire fin dove il giudice può spingersi nel valutare l’operato di chi amministra.
La decisione
La Corte ribadisce la piena operatività, nel nostro ordinamento, della business judgment rule (la «regola del giudizio d’affari», di matrice statunitense). L’attività compiuta dall’amministratore nell’esercizio del potere gestorio rientra nella sua discrezionalità imprenditoriale e non può essere sindacata nel merito dal giudice: il compimento di scelte economicamente inopportune, di per sé, non è fonte di responsabilità contrattuale verso la società.
L’amministratore assume infatti un’obbligazione di mezzi e non di risultato: non garantisce il successo dell’impresa, ma una gestione diligente. Ne deriva che il giudice può valutare non l’opportunità dell’esito, bensì il modo in cui la decisione è stata presa: l’insindacabilità viene meno se la scelta è irragionevole o se manca la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico, cioè l’acquisizione delle informazioni e l’adozione delle cautele normalmente necessarie a una decisione di quel tipo (art. 2392, comma 1, c.c.). Sotto questo profilo, anche l’inerzia ingiustificata può essere fonte di responsabilità.
Il principio di diritto
Le scelte di gestione degli amministratori non sono sindacabili nel merito; la responsabilità ex art. 2392 c.c. presuppone non l’inopportunità dell’atto, ma la violazione del dovere di diligenza nel processo decisionale: la scelta deve risultare irragionevole o adottata senza le informazioni e le cautele esigibili al momento in cui è stata compiuta.
Implicazioni pratiche
Per chi amministra una società, la tutela passa dalla tracciabilità del processo decisionale: istruttoria, dati, pareri, verbalizzazione delle valutazioni. Documentare di aver deciso in modo informato e ragionevole è ciò che mette al riparo, anche se l’affare va male. Sul fronte opposto, chi agisce in responsabilità (la società, i soci, il curatore nella liquidazione giudiziale) non può limitarsi a lamentare il cattivo esito: deve dimostrare il difetto di diligenza nel come si è deciso. Approfondimenti nella sezione Codice Civile.
Domande frequenti
Un amministratore risponde se una scelta si rivela sbagliata?
Non automaticamente. Per la business judgment rule la scelta gestoria non si giudica nel merito: l’amministratore risponde solo se ha deciso senza la diligenza dovuta, cioè senza informarsi e senza le cautele necessarie.
Cosa può valutare il giudice?
Non l’opportunità della decisione, ma il modo in cui è stata presa: la sua ragionevolezza e il rispetto del dovere di diligenza. Anche un’inerzia ingiustificata può far sorgere responsabilità.
Fonti
- Corte di Cassazione, sezione I civile, 9 novembre 2020, n. 25056.
- Artt. 2392 e 2393 del Codice civile (diligenza e responsabilità degli amministratori; azione sociale di responsabilità).
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