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Ultimo aggiornamento: 20 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale

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Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Materia: Civile — famiglia · Riferimento: Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 18 dicembre 2023, n. 35385

In sintesi
  • Ai fini dell’assegno divorzile può rilevare anche il periodo di convivenza prematrimoniale, non solo la durata formale del matrimonio.
  • Condizione: che convivenza e matrimonio siano fasi di un’unica storia della stessa famiglia, legate da un progetto di vita comune e da continuità.
  • In presenza di tale continuità, i sacrifici e i contributi resi prima delle nozze vanno computati nella funzione compensativa dell’assegno.

Il caso

In una causa di divorzio si discute se, per attribuire e quantificare l’assegno secondo la funzione perequativo-compensativa affermata dalle Sezioni Unite del 2018, possa contare anche il periodo di convivenza di fatto vissuto dalla coppia prima del matrimonio. Il dubbio nasce dal fatto che la legge sul divorzio menziona la «durata del matrimonio», e i sacrifici professionali di un coniuge erano in parte maturati già nella fase di convivenza.

La decisione

Le Sezioni Unite valorizzano la realtà sociale: la convivenza prematrimoniale è oggi un fenomeno radicato, e le formazioni familiari di fatto godono di un riconoscimento crescente (anche dopo la L. 76/2016). Quando il matrimonio si salda, attraverso un comune progetto di vita, a una precedente convivenza stabile della coppia, le due fasi costituiscono i segmenti di una medesima storia familiare.

Ne deriva che, ai fini della componente compensativa dell’assegno, il giudice deve computare anche i contributi e i sacrifici resi durante la convivenza prematrimoniale, a condizione di accertare in concreto una relazione di continuità tra la fase della convivenza, in cui sono state compiute le scelte di rinuncia, e quella del successivo vincolo coniugale. Non si tratta di sommare meccanicamente gli anni, ma di riconoscere unitarietà al percorso di coppia.

Il principio di diritto

Ai fini dell’attribuzione e della quantificazione dell’assegno divorzile va computato anche il periodo della convivenza prematrimoniale, quando essa risulti connotata da stabilità e continuità e si saldi, in virtù di un comune progetto di vita, al successivo matrimonio, costituendone fase anteriore di un’unica vicenda familiare.

Implicazioni pratiche

La decisione amplia la rilevanza della componente compensativa: chi ha rinunciato alla carriera già durante la convivenza — ad esempio seguendo il partner o crescendo i figli prima delle nozze — può far valere anche quel periodo. Sul piano probatorio diventa decisivo documentare la stabilità della convivenza (residenza comune, gestione condivisa, figli) e la sua continuità con il matrimonio. Per la disciplina di matrimonio e convivenze vedi la sezione Codice Civile.

Domande frequenti

Gli anni di convivenza prima del matrimonio contano per l’assegno di divorzio?

Sì, possono contare. Le Sezioni Unite ammettono il computo della convivenza prematrimoniale quando è stabile e si salda al matrimonio come fase di un unico progetto di vita familiare.

Basta aver convissuto per allungare la durata rilevante?

No. Occorre provare la stabilità della convivenza e una reale continuità con il successivo matrimonio: il giudice valuta caso per caso l’unitarietà del percorso di coppia.

Fonti

Avvertenza. Contenuto informativo e divulgativo, non costituisce consulenza legale o tributaria. I principi giurisprudenziali vanno sempre verificati nella versione aggiornata e calati nel caso concreto con l’assistenza di un professionista abilitato.
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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