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Materia: Lavoro — somministrazione fraudolenta · Riferimento: Corte di Cassazione, sezione penale II, sentenza 11 marzo 2020, n. 9758
- Il reato di somministrazione fraudolenta (allora art. 38-bis del D.Lgs. 81/2015) punisce la somministrazione attuata per eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate ai lavoratori.
- La norma tutela il lavoratore nelle sue condizioni di lavoro e occupazione, non il sistema contributivo.
- Lo pseudo-distacco transnazionale finalizzato a evadere i contributi e ottenere un profitto ingiusto integra invece la truffa aggravata (art. 640, comma 2, c.p.), non la somministrazione fraudolenta.
Il caso
Una vicenda di distacco transnazionale di lavoratori «fittizio», organizzato per evadere gli obblighi contributivi e conseguire un profitto ingiusto. Si pone il problema della qualificazione penale: il fatto rientra nel reato di somministrazione fraudolenta (allora previsto dall’art. 38-bis del D.Lgs. 81/2015) oppure integra la truffa aggravata ai danni dell’ente previdenziale?
La decisione
La Corte distingue nettamente i due reati in base al bene giuridico protetto. Il reato di somministrazione fraudolenta — allora art. 38-bis del D.Lgs. 81/2015 — punisce chi ricorre alla somministrazione con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate ai lavoratori. La norma è posta a tutela esclusiva del lavoratore nella sua individualità, cioè delle sue condizioni di lavoro e di occupazione (inquadramento, retribuzione, trattamenti), e non del sistema contributivo o previdenziale.
Di conseguenza, lo pseudo-distacco di lavoratori stranieri organizzato al solo fine di sottrarsi agli obblighi contributivi e di ottenere un ingiusto profitto a danno dell’ente previdenziale esula dall’ambito dell’art. 38-bis e configura, invece, il delitto di truffa aggravata (art. 640, comma 2, n. 1, del codice penale). Restano così separati i piani: la tutela penale del lavoratore da un lato, la tutela del sistema contributivo dall’altro.
Il principio di diritto
Il reato di somministrazione fraudolenta protegge il lavoratore quanto alle sue condizioni di lavoro e occupazione e presuppone la finalità di eludere norme a lui applicate; le condotte volte unicamente a evadere i contributi, con ingiusto profitto a danno dell’ente previdenziale, restano fuori dal suo perimetro e integrano la truffa aggravata ex art. 640, comma 2, c.p.
Implicazioni pratiche
La pronuncia è utile per orientarsi tra figure spesso confuse nella prassi. Quando l’uso distorto della somministrazione (o dell’appalto/distacco) serve a sottopagare o sotto-inquadrare i lavoratori, eludendo i minimi di legge o di CCNL, il riferimento è alla disciplina della somministrazione fraudolenta. Quando invece lo scopo è frodare l’ente previdenziale sui contributi, si entra nel terreno della truffa. Da segnalare che, dopo questa pronuncia, la collocazione normativa del reato è cambiata: la fattispecie — dapprima abrogata — è stata ricollocata nell’art. 18, comma 5-ter, del D.Lgs. 276/2003. Approfondimenti nella sezione Jobs Act — Contratti di Lavoro.
Domande frequenti
Che cosa tutela il reato di somministrazione fraudolenta?
Tutela il lavoratore nelle sue condizioni di lavoro e occupazione: punisce la somministrazione attuata per eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate ai lavoratori, non il sistema contributivo.
L’evasione dei contributi tramite distacco fittizio è somministrazione fraudolenta?
No. Secondo la Cassazione lo pseudo-distacco finalizzato a evadere i contributi e ottenere un profitto ingiusto integra la truffa aggravata (art. 640, comma 2, c.p.), non la somministrazione fraudolenta.
Fonti
- Corte di Cassazione, sezione penale II, sentenza 11 marzo 2020, n. 9758.
- Art. 38-bis del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 (poi ricollocato nell’art. 18, comma 5-ter, del D.Lgs. 276/2003); art. 640, comma 2, del codice penale.
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