Testo dell'articoloIn aggiornamento
Materia: Lavoro — infortunio sul lavoro e indennizzo INAIL · Riferimento: Corte di Cassazione, sezione Lavoro, sentenza 19 marzo 2019, n. 7649
- L’indennizzo INAIL copre ogni infortunio avvenuto in occasione di lavoro: una nozione ampia, che comprende fatti anche imprevedibili attinenti alle condizioni di svolgimento della prestazione.
- La colpa o l’imprudenza del lavoratore può ridurre o escludere la responsabilità civile del datore (e quindi il danno differenziale), ma non fa venir meno la tutela assicurativa INAIL.
- L’unico limite alla copertura è il rischio elettivo: una condotta arbitraria, abnorme ed esorbitante, mossa da impulsi personali, che interrompe il nesso con il lavoro.
Il caso
Un lavoratore si infortuna mentre svolge le proprie mansioni, ma in conseguenza di una propria imprudenza: anziché seguire il percorso normale, accede a un’area diversa da cui pure poteva controllare ciò che doveva, e qui subisce l’infortunio. Si discute se la colpa del lavoratore escluda la tutela INAIL e la responsabilità del datore.
La decisione
La Corte distingue nettamente due piani. Sul piano della responsabilità civile del datore, la condotta colposa del lavoratore può ridurla o, se esclusiva, eliminarla, facendo venir meno il diritto al risarcimento del danno differenziale. Sul piano della tutela assicurativa INAIL, invece, l’imprudenza del lavoratore non rileva: l’assicurazione opera per ogni infortunio avvenuto in occasione di lavoro.
La nozione di occasione di lavoro — ricorda la Corte — comprende tutti i fatti, anche straordinari e imprevedibili, inerenti all’ambiente, alle macchine, alle persone e al comportamento dello stesso lavoratore, purché attinenti alle condizioni di svolgimento della prestazione, compresi gli spostamenti spaziali. L’unico limite è il rischio elettivo: la condotta strettamente personale, volontaria e arbitraria, abnorme ed esorbitante rispetto al lavoro, mossa da ragioni o impulsi personali, tale da costituire la sola causa dell’evento e da interrompere il nesso con l’attività assicurata. La semplice imprudenza, invece, non integra rischio elettivo.
Il principio di diritto
In materia di infortuni sul lavoro, la condotta colposa del lavoratore può ridurre o escludere la responsabilità civile del datore, ma non esclude la tutela assicurativa INAIL, fondata sull’occasione di lavoro; quest’ultima viene meno soltanto in presenza del rischio elettivo, cioè di una condotta abnorme, arbitraria ed esorbitante, mossa da impulsi personali e idonea a interrompere il nesso causale con l’attività lavorativa.
Implicazioni pratiche
La distinzione è cruciale per il lavoratore infortunato: anche quando è stato imprudente, conserva il diritto all’indennizzo INAIL; può invece perdere, in tutto o in parte, il risarcimento del danno differenziale a carico del datore. Per il datore, di converso, dimostrare la mera imprudenza del dipendente non basta a neutralizzare la tutela previdenziale: occorrerebbe provare il rischio elettivo, che ha confini molto stretti. Sul versante della prevenzione e degli obblighi datoriali, vedi la sezione T.U. Sicurezza sul Lavoro.
Domande frequenti
Se mi infortuno per una mia distrazione perdo l’indennizzo INAIL?
No. La colpa o l’imprudenza del lavoratore non esclude la tutela INAIL, che copre gli infortuni avvenuti in occasione di lavoro. Può invece incidere sul risarcimento del danno differenziale dovuto dal datore.
Che cos’è il rischio elettivo?
È una condotta del lavoratore abnorme, arbitraria ed esorbitante rispetto al lavoro, mossa da impulsi personali e tale da costituire la sola causa dell’infortunio: solo in questo caso viene meno la copertura INAIL.
Qual è la differenza tra indennizzo INAIL e danno differenziale?
L’indennizzo INAIL è la prestazione assicurativa automatica per l’infortunio in occasione di lavoro; il danno differenziale è il risarcimento ulteriore a carico del datore responsabile, che la colpa del lavoratore può ridurre o escludere.
Fonti
- Corte di Cassazione, sezione Lavoro, sentenza 19 marzo 2019, n. 7649.
- Artt. 2 e 3 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (T.U. INAIL); art. 2087 del codice civile.
Hai una domanda su questa sentenza?
Una segnalazione, un caso pratico o una richiesta di chiarimento: scrivici e ti rispondiamo via email.
Scrivici
Compila il modulo: ti risponderemo all'indirizzo che indichi. I campi con * sono obbligatori.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.