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Materia: Lavoro — collaborazioni etero-organizzate · Riferimento: Corte di Cassazione, sezione lavoro, 24 gennaio 2020, n. 1663
- Ai riders «etero-organizzati» di una piattaforma digitale si applica la disciplina del lavoro subordinato, ai sensi dell’art. 2, comma 1, del D.Lgs. 81/2015.
- L’etero-organizzazione è una categoria distinta dalla subordinazione piena (etero-direzione): basta che il committente organizzi unilateralmente i tempi e i modi della prestazione, anche tramite l’algoritmo.
- La norma ha funzione di tutela («norma di disciplina»): non riqualifica i rider come dipendenti a tutti gli effetti, ma estende loro la protezione del lavoro subordinato.
Il caso
Alcuni fattorini (i cosiddetti riders) che consegnavano cibo a domicilio per una nota piattaforma digitale chiedono il riconoscimento dei diritti propri dei lavoratori subordinati. Formalmente erano inquadrati come collaboratori autonomi: sceglievano se rendersi disponibili per i turni e non erano obbligati ad accettare le singole consegne. Tuttavia, una volta «loggati», i tempi e i luoghi della prestazione erano determinati dalla piattaforma attraverso l’applicazione e i suoi algoritmi.
La domanda di fondo: questi lavoratori sono autonomi o vanno trattati come subordinati? E che ruolo gioca l’art. 2 del D.Lgs. 81/2015, che parla di collaborazioni «organizzate dal committente»?
La decisione
La Corte conferma la decisione d’appello e applica ai riders la disciplina del lavoro subordinato in forza dell’art. 2, comma 1, del D.Lgs. 81/2015, che estende quella tutela alle collaborazioni che si concretano in prestazioni esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.
Il punto centrale è la nozione di etero-organizzazione, che la Corte tiene distinta dall’etero-direzione tipica della subordinazione «piena» dell’art. 2094 del codice civile. Non occorre che il committente eserciti un potere direttivo, gerarchico e disciplinare in senso stretto: è sufficiente che organizzi unilateralmente la prestazione, integrandola nella propria struttura, anche attraverso una piattaforma digitale e i suoi automatismi. La libertà del rider di accettare o no la singola corsa non esclude l’etero-organizzazione una volta che egli si renda disponibile.
La Cassazione qualifica l’art. 2 come norma di disciplina: una tecnica di tutela che, senza necessariamente risolvere la questione teorica autonomia/subordinazione, applica la protezione del lavoro subordinato a una fascia «grigia» di rapporti che ne hanno bisogno. Ai riders sono stati così riconosciuti i trattamenti previsti dal CCNL applicabile.
Il principio di diritto
Quando la prestazione è esclusivamente personale, continuativa e le sue modalità di esecuzione sono organizzate dal committente — anche solo quanto a tempi e luogo — si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2, comma 1, D.Lgs. 81/2015, senza che sia necessario accertare una piena etero-direzione: l’etero-organizzazione è categoria autonoma e a fini di tutela.
Implicazioni pratiche
La pronuncia è una pietra miliare per il lavoro tramite piattaforma. Chi gestisce fattorini, autisti o altri collaboratori coordinandone tempi e modalità via app non può limitarsi all’etichetta del «lavoro autonomo»: se ricorre l’etero-organizzazione, scattano i diritti del lavoro subordinato (retribuzione secondo i minimi del CCNL, tutele in materia di sicurezza, contribuzione). Per le imprese significa progettare con attenzione il grado di controllo esercitato dall’algoritmo; per i lavoratori, conoscere uno strumento concreto di tutela. La materia è oggi integrata dalla disciplina specifica dei lavoratori delle piattaforme (Capo V-bis del D.Lgs. 81/2015). Approfondimenti nella sezione Jobs Act — Contratti di Lavoro.
Domande frequenti
I riders sono lavoratori dipendenti?
Non necessariamente a tutti gli effetti: la Cassazione ha stabilito che ai riders etero-organizzati si applica la disciplina del lavoro subordinato (retribuzione, tutele), in forza dell’art. 2 del D.Lgs. 81/2015, anche senza una piena subordinazione.
Che differenza c’è tra etero-direzione ed etero-organizzazione?
L’etero-direzione è il potere del datore di dirigere e comandare la prestazione (subordinazione piena, art. 2094 c.c.). L’etero-organizzazione è meno intensa: il committente organizza unilateralmente tempi e modi della prestazione, e già questo basta ad attivare le tutele.
Il fatto che il rider possa rifiutare le consegne esclude le tutele?
No. Secondo la Corte la libertà di accettare o meno la singola corsa non esclude l’etero-organizzazione, che opera una volta che il lavoratore si rende disponibile sulla piattaforma.
Fonti
- Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 24 gennaio 2020, n. 1663 (caso Foodora).
- Art. 2, comma 1, e Capo V-bis del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81; art. 2094 del codice civile.
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