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Testo dell'articoloIn aggiornamento
Materia: Lavoro — comporto e malattia professionale · Riferimento: Corte di Cassazione, sezione Lavoro, ordinanza 3 giugno 2025, n. 14157
- Il periodo di comporto è l’arco di tempo durante il quale il lavoratore assente per malattia conserva il posto: superato quel limite, il datore può licenziare.
- Se alcune assenze derivano da una malattia professionale riconducibile alla responsabilità del datore (violazione dell’art. 2087 c.c.), quei giorni non si computano nel comporto.
- L’onere di provare l’origine professionale delle assenze e la responsabilità datoriale grava sul lavoratore che impugna il licenziamento, non sul datore.
Il caso
Un lavoratore viene licenziato per superamento del periodo di comporto, cioè per aver accumulato un numero di giorni di assenza per malattia superiore a quello previsto dal contratto collettivo. Il lavoratore impugna il recesso sostenendo che parte di quelle assenze era dovuta a una patologia di origine lavorativa, provocata dalle condizioni in cui era costretto a lavorare; quei giorni, a suo dire, andavano esclusi dal conteggio, con la conseguenza che il comporto non sarebbe stato superato.
La decisione
La Corte conferma un principio consolidato: le assenze per malattia riconducibili alla responsabilità del datore di lavoro — perché derivanti da una nocività dell’ambiente di lavoro che il datore avrebbe dovuto evitare ai sensi dell’art. 2087 del codice civile — non possono essere computate nel periodo di comporto. Sarebbe infatti contraddittorio che il datore potesse licenziare il dipendente per assenze causate da una malattia che egli stesso ha concorso a determinare.
Il punto decisivo è però quello dell’onere della prova. La Cassazione chiarisce che è il lavoratore, il quale invoca la non computabilità di alcune assenze, a dover allegare e dimostrare in modo specifico: che quelle assenze dipendono da una determinata patologia; che tale patologia ha origine professionale; e che essa è imputabile a una condotta colposa del datore (la violazione degli obblighi di sicurezza). Non basta un’affermazione generica né il semplice richiamo alla gravosità delle mansioni: serve una prova puntuale, di norma documentale e medica.
Il principio di diritto
Nel licenziamento per superamento del comporto, le assenze dovute a malattia di origine professionale imputabile alla responsabilità del datore (art. 2087 c.c.) vanno escluse dal computo; spetta tuttavia al lavoratore che impugna il recesso l’onere di provare in modo specifico l’eziologia professionale delle assenze e il nesso con la condotta colposa del datore.
Implicazioni pratiche
La pronuncia è un avvertimento pratico per chi si difende da un licenziamento per comporto: non basta sostenere che la malattia «era colpa del lavoro». Occorre costruire la prova — certificazioni mediche, eventuale riconoscimento INAIL della malattia professionale, documentazione sulle condizioni di lavoro — che colleghi le specifiche assenze a una patologia professionale e a una violazione degli obblighi di sicurezza. In mancanza, quelle giornate restano nel conteggio e il licenziamento regge. Il calcolo del comporto, inoltre, dipende dalla disciplina del singolo contratto collettivo: vedi la sezione CCNL.
Domande frequenti
Le assenze per malattia professionale contano nel periodo di comporto?
No, se la malattia è di origine professionale e imputabile alla responsabilità del datore (art. 2087 c.c.): quei giorni vanno esclusi dal conteggio. Ma il lavoratore deve provarlo.
Chi deve dimostrare che la malattia è dovuta al lavoro?
Il lavoratore che impugna il licenziamento. Deve allegare e provare in modo specifico l’origine professionale delle assenze e il nesso con una condotta colposa del datore, di regola con prove mediche e documentali.
Cos’è il periodo di comporto?
È il periodo, fissato dalla legge o dal contratto collettivo, durante il quale il lavoratore assente per malattia conserva il posto. Superato tale limite, il datore può legittimamente licenziare.
Fonti
- Corte di Cassazione, sezione Lavoro, ordinanza 3 giugno 2025, n. 14157.
- Artt. 2087 e 2110 del codice civile.
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