← Torna a Sentenze commentate
Ultimo aggiornamento: 20 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale

Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Materia: Lavoro — licenziamenti (giustificato motivo soggettivo) · Riferimento: Corte di Cassazione, sez. lavoro, ordinanza 6 aprile 2023, n. 9453

In sintesi
  • Il licenziamento per scarso rendimento è un’ipotesi di recesso per notevole inadempimento degli obblighi contrattuali (giustificato motivo soggettivo).
  • Il contratto di lavoro obbliga il dipendente a mettere a disposizione le proprie energie, non a garantire un risultato: il mancato obiettivo non è di per sé inadempimento.
  • Il datore deve provare che lo scarso rendimento deriva da colpevole e negligente inadempimento; è ammessa la comparazione con i colleghi di pari mansione.

Il caso

Un lavoratore viene licenziato per scarso rendimento: l’azienda contesta una produttività sensibilmente inferiore a quella attesa e a quella dei colleghi che svolgono le stesse mansioni. Il dipendente impugna, sostenendo che il mancato raggiungimento degli obiettivi fissati dall’impresa non basta, da solo, a giustificare il recesso.

La decisione

La Corte ricorda che nel lavoro subordinato il prestatore non si obbliga a un risultato, ma a mettere a disposizione del datore le proprie energie nei modi e nei tempi stabiliti (obbligazione di mezzi). Il solo mancato raggiungimento del risultato atteso non integra, di per sé, un inadempimento.

Per legittimare il licenziamento, il datore — sul quale grava l’onere della prova — non può limitarsi a dimostrare il mancato raggiungimento degli obiettivi o la loro oggettiva esigibilità, ma deve provare che lo scarso rendimento è conseguenza di un colpevole e negligente inadempimento degli obblighi contrattuali nell’esecuzione delle normali mansioni. A tal fine, ove esistano parametri per accertare se la prestazione sia stata resa con la diligenza e la professionalità medie proprie delle mansioni affidate, lo scostamento significativo da quei parametri — anche tramite la comparazione con il rendimento dei colleghi in analoga posizione — può costituire indice di inesatto adempimento.

Il principio di diritto

Il licenziamento per scarso rendimento è legittimo solo se il datore prova che il mancato raggiungimento dei risultati dipende da un notevole inadempimento colpevole del lavoratore, e non da fattori a lui non imputabili; il solo scostamento dagli obiettivi aziendali, in assenza di colpa, non giustifica il recesso.

Implicazioni pratiche

Per il datore non è sufficiente esibire numeri di vendita o target non centrati: occorre costruire una prova del comportamento negligente, idealmente tramite parametri oggettivi e una comparazione seria con colleghi in condizioni omogenee. Per il lavoratore, la difesa può far leva su cause esterne (carenze organizzative, mezzi inadeguati, condizioni di mercato) che spezzano il nesso tra rendimento e colpa. Il rapporto resta governato dalle garanzie dello Statuto dei Lavoratori.

Domande frequenti

Posso essere licenziato se non raggiungo gli obiettivi di vendita?

Non automaticamente. Il mancato raggiungimento degli obiettivi non basta: il datore deve provare che dipende da un tuo inadempimento colpevole e negligente nell’esecuzione delle mansioni.

Il datore può confrontare il mio rendimento con quello dei colleghi?

Sì. La comparazione con colleghi che svolgono analoghe mansioni è ammessa come indice di scarso rendimento, purché le situazioni siano effettivamente omogenee.

Fonti

Avvertenza. Contenuto informativo e divulgativo, non costituisce consulenza legale o tributaria. I principi giurisprudenziali vanno sempre verificati nella versione aggiornata e calati nel caso concreto con l’assistenza di un professionista abilitato.
Hai un caso simile?
Il blog commenta la sentenza.
Lo studio difende il tuo caso.
Scopri i servizi →

Hai una domanda su questa sentenza?

Una segnalazione, un caso pratico o una richiesta di chiarimento: scrivici e ti rispondiamo via email.

Scrivici

Compila il modulo: ti risponderemo all'indirizzo che indichi. I campi con * sono obbligatori.

Niente newsletter, niente spam. Usiamo i tuoi dati solo per risponderti.

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.