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Materia: Lavoro — licenziamenti (giustificato motivo soggettivo) · Riferimento: Corte di Cassazione, sez. lavoro, ordinanza 6 aprile 2023, n. 9453
- Il licenziamento per scarso rendimento è un’ipotesi di recesso per notevole inadempimento degli obblighi contrattuali (giustificato motivo soggettivo).
- Il contratto di lavoro obbliga il dipendente a mettere a disposizione le proprie energie, non a garantire un risultato: il mancato obiettivo non è di per sé inadempimento.
- Il datore deve provare che lo scarso rendimento deriva da colpevole e negligente inadempimento; è ammessa la comparazione con i colleghi di pari mansione.
Il caso
Un lavoratore viene licenziato per scarso rendimento: l’azienda contesta una produttività sensibilmente inferiore a quella attesa e a quella dei colleghi che svolgono le stesse mansioni. Il dipendente impugna, sostenendo che il mancato raggiungimento degli obiettivi fissati dall’impresa non basta, da solo, a giustificare il recesso.
La decisione
La Corte ricorda che nel lavoro subordinato il prestatore non si obbliga a un risultato, ma a mettere a disposizione del datore le proprie energie nei modi e nei tempi stabiliti (obbligazione di mezzi). Il solo mancato raggiungimento del risultato atteso non integra, di per sé, un inadempimento.
Per legittimare il licenziamento, il datore — sul quale grava l’onere della prova — non può limitarsi a dimostrare il mancato raggiungimento degli obiettivi o la loro oggettiva esigibilità, ma deve provare che lo scarso rendimento è conseguenza di un colpevole e negligente inadempimento degli obblighi contrattuali nell’esecuzione delle normali mansioni. A tal fine, ove esistano parametri per accertare se la prestazione sia stata resa con la diligenza e la professionalità medie proprie delle mansioni affidate, lo scostamento significativo da quei parametri — anche tramite la comparazione con il rendimento dei colleghi in analoga posizione — può costituire indice di inesatto adempimento.
Il principio di diritto
Il licenziamento per scarso rendimento è legittimo solo se il datore prova che il mancato raggiungimento dei risultati dipende da un notevole inadempimento colpevole del lavoratore, e non da fattori a lui non imputabili; il solo scostamento dagli obiettivi aziendali, in assenza di colpa, non giustifica il recesso.
Implicazioni pratiche
Per il datore non è sufficiente esibire numeri di vendita o target non centrati: occorre costruire una prova del comportamento negligente, idealmente tramite parametri oggettivi e una comparazione seria con colleghi in condizioni omogenee. Per il lavoratore, la difesa può far leva su cause esterne (carenze organizzative, mezzi inadeguati, condizioni di mercato) che spezzano il nesso tra rendimento e colpa. Il rapporto resta governato dalle garanzie dello Statuto dei Lavoratori.
Domande frequenti
Posso essere licenziato se non raggiungo gli obiettivi di vendita?
Non automaticamente. Il mancato raggiungimento degli obiettivi non basta: il datore deve provare che dipende da un tuo inadempimento colpevole e negligente nell’esecuzione delle mansioni.
Il datore può confrontare il mio rendimento con quello dei colleghi?
Sì. La comparazione con colleghi che svolgono analoghe mansioni è ammessa come indice di scarso rendimento, purché le situazioni siano effettivamente omogenee.
Fonti
- Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza 6 aprile 2023, n. 9453.
- Artt. 2104 e 2119 del codice civile; art. 3 della L. 15 luglio 1966, n. 604.
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