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La guida
Lavoro notturno, festivo e domenicale nel CCNL Agenzie Immobiliari
Quando il lavoro è notturno, festivo o domenicale, quali maggiorazioni spettano e come si tutela il riposo settimanale.
Il CCNL fissa le maggiorazioni per lo straordinario notturno (30%, dalle 22 alle 6), per il lavoro festivo (30%) e per il notturno festivo (50%); per il lavoro notturno ordinario l'art. 105 rinvia alla legge e alla singola struttura. È notturno il lavoro svolto nella fascia tra mezzanotte e le 5 (con la definizione di lavoratore notturno del d.lgs. 66/2003). Il riposo settimanale di almeno 24 ore va garantito; il lavoro nel giorno di riposo settimanale dà diritto a riposo compensativo e alla relativa maggiorazione (art. 111).
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Premessa: un settore prevalentemente diurno
Le agenzie immobiliari hanno un'attività in larga parte diurna e su appuntamento, ma non mancano le esigenze di lavoro festivo, domenicale o serale, ad esempio per sopralluoghi, fiere, open house e incontri con clienti fuori dall'orario d'ufficio. La legge e il CCNL regolano questi casi con definizioni precise e con maggiorazioni.
Quando il lavoro è notturno
Secondo il d.lgs. 66/2003, è lavoro notturno quello svolto in un periodo di almeno 7 ore consecutive che comprende l'intervallo tra mezzanotte e le 5. È lavoratore notturno chi svolge in via non eccezionale almeno 3 ore nella fascia notturna, oppure un numero minimo di giornate notturne all'anno secondo legge e contratto. La qualifica di lavoratore notturno comporta tutele specifiche.
Le maggiorazioni
| Prestazione | Trattamento | Articolo |
|---|---|---|
| Straordinario notturno (dalle 22 alle 6) | +30% sulla quota oraria | 107 |
| Lavoro nei giorni festivi (le 12 festività elencate) | Ore compensate come straordinario festivo: +30% | 108, 111 |
| Lavoro notturno nei giorni festivi | +50% | 107 |
| Ore nel giorno di riposo settimanale | Riposo compensativo e relativa maggiorazione | 111 |
| Domenica nelle località turistiche, balneari, lacustri, montane e termali | Indennità del 10% della paga base conglobata per le ore effettive, fermo il riposo compensativo | 102 |
| Festività infrasettimanale che cade di domenica | In più 1/26 della retribuzione mensile | 108 |
| Lavoro notturno ordinario | Nessuna percentuale nazionale: l'art. 105 rinvia alla legge e alla contrattazione della singola struttura | 105 |
Le percentuali si applicano sulla quota oraria, cioè sulla retribuzione mensile divisa per 168 (art. 157). Il testo coordinato del CCNL (edizione del 7 giugno 2021) non contiene regole di cumulo tra le diverse maggiorazioni.
Il riposo settimanale
La legge garantisce un riposo settimanale di almeno 24 ore consecutive ogni 7 giorni, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con il riposo giornaliero di 11 ore. Se l'organizzazione richiede la presenza domenicale, il riposo può essere spostato ad altro giorno della settimana, fermo restando il diritto a un giorno di riposo.
Lavoro nel giorno di riposo o in festività
Se il lavoratore presta servizio nel giorno destinato al riposo o in una festività, ha diritto, per le ore nel giorno di riposo settimanale, al riposo compensativo e alla relativa maggiorazione (art. 111); per le ore nelle festività dell'art. 108 (1° gennaio, 6 gennaio, lunedì di Pasqua, 15 agosto, 1° novembre, 8 dicembre, 25 e 26 dicembre, Santo Patrono, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno) alla maggiorazione del 30% dello straordinario festivo. Le festività infrasettimanali sono retribuite anche se non lavorate.
Tutele per i lavoratori notturni
Chi è lavoratore notturno gode di garanzie aggiuntive:
- limiti alla durata media del lavoro notturno;
- controlli sanitari preventivi e periodici gratuiti;
- il diritto, in presenza di condizioni di salute o esigenze familiari, di passare a mansioni diurne;
- il divieto di adibire al lavoro notturno la lavoratrice in gravidanza e fino al primo anno di vita del bambino, e tutele per genitori di figli piccoli o conviventi con disabili.
Casi pratici
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Domande frequenti
Quando il lavoro è considerato notturno?
Per la legge (d.lgs. 66/2003) è notturno il lavoro svolto in un periodo di almeno 7 ore consecutive comprendente l'intervallo tra mezzanotte e le 5 del mattino. È lavoratore notturno chi svolge in modo regolare almeno 3 ore nella fascia notturna o un certo numero di giornate notturne all'anno, secondo legge e CCNL.
Quali maggiorazioni spettano per notturno e festivo?
Il CCNL fissa il 30% per lo straordinario notturno (dalle 22 alle 6) e per le ore nei giorni festivi, il 50% per il lavoro notturno nei giorni festivi (artt. 107 e 111). Per il lavoro notturno ordinario l'art. 105 non prevede una percentuale nazionale e rinvia alla legge e alla contrattazione della singola struttura.
Si può lavorare la domenica in agenzia?
Sì, l'attività può richiedere aperture domenicali o festive (ad esempio per appuntamenti con i clienti). Il riposo settimanale di 24 ore può essere spostato ad altro giorno; per le ore nel giorno di riposo l'art. 111 prevede il riposo compensativo e la relativa maggiorazione, e nelle località turistiche l'art. 102 riconosce per le ore domenicali un'indennità del 10% della paga base conglobata.
Come si recupera il riposo non goduto?
Se il lavoratore presta servizio nel giorno destinato al riposo settimanale ha diritto a un riposo compensativo in altro giorno e alla relativa maggiorazione (art. 111). Il riposo settimanale è un diritto irrinunciabile garantito dalla legge.
Ci sono tutele particolari per i lavoratori notturni?
Sì. Il d.lgs. 66/2003 prevede limiti alla durata del lavoro notturno, controlli sanitari preventivi e periodici e il diritto, in determinati casi (es. condizioni di salute, esigenze familiari), di essere adibiti a mansioni diurne. Donne in gravidanza e fino al primo anno del figlio non possono essere obbligate al lavoro notturno.