Indice
  1. La guida
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche

La guida

CCNL Agenzie Immobiliari

Ferie, permessi e ROL nel CCNL Agenzie Immobiliari

Quanti giorni di ferie spettano, come funzionano permessi ed ex festività e quali sono i limiti alla monetizzazione.

In sintesi

La legge garantisce almeno 4 settimane di ferie all'anno, di cui 2 da godere nell'anno di maturazione e le restanti entro 18 mesi dalla fine dell'anno. Il CCNL Agenzie Immobiliari riconosce 26 giorni lavorativi di ferie (art. 119), 56 ore annue di permessi per riduzione dell'orario e 32 ore per le ex festività (artt. 103 e 109), oltre ai permessi retribuiti di legge. Le ferie minime non sono monetizzabili, salvo cessazione del rapporto.

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Dati contrattuali

CCNL
Dipendenti da agenti immobiliari professionali, mandatari a titolo oneroso e mediatori creditizi
Parti firmatarie
FIAIP · FILCAMS-CGIL · FISASCAT-CISL · UILTuCS-UIL
Decorrenza
Rinnovo sottoscritto il 19 maggio 2025, vigenza dal 1° maggio 2025 al 31 dicembre 2027
Ambito
Lavoratori subordinati di agenzie di mediazione immobiliare aderenti a FIAIP
Fonte
Testo coordinato del CCNL, edizione ufficiale del 7 giugno 2021 (PDF); minimi e una tantum dal rinnovo del 2025 (scheda Filcams-CGIL)

Le ferie: il minimo di legge

Le ferie sono un diritto irrinunciabile garantito dalla Costituzione (art. 36) e dalla legge. Il d.lgs. 66/2003 fissa un minimo di quattro settimane di ferie retribuite all'anno, pari di norma a 20 giorni lavorativi su una settimana di cinque giorni (o 24 su sei giorni). Il CCNL Agenzie Immobiliari riconosce 26 giorni lavorativi di ferie all'anno (art. 119), cioè qualcosa in più del minimo di legge: la settimana lavorativa vale sei giorni, dal lunedì al sabato, quale che sia la distribuzione dell'orario, e dal computo si escludono domeniche e festività che cadono nel periodo, che si allunga di altrettanti giorni. La misura è uguale per tutti i livelli e non cresce con l'anzianità.

Quando vanno godute

La legge stabilisce tempi precisi di fruizione, inderogabili in peggio:

  • almeno 2 settimane nell'anno di maturazione, anche consecutive su richiesta del lavoratore;
  • le restanti 2 settimane entro 18 mesi dalla fine dell'anno di maturazione;
  • la collocazione spetta al datore, che deve contemperare esigenze aziendali e del lavoratore e comunicare il periodo con congruo preavviso. Secondo l'art. 121 del CCNL il datore può fissare le ferie da maggio a ottobre, frazionate in non più di due periodi, e non possono iniziare di domenica, in un giorno festivo o nel giorno che precede la domenica o una festività;
  • una malattia o un ricovero ospedaliero durante le ferie ne interrompono il decorso (art. 120) e le ferie non possono essere concesse durante il preavviso di licenziamento (art. 122).

Divieto di monetizzazione

Le quattro settimane minime non possono essere sostituite da un'indennità in denaro durante il rapporto: vanno effettivamente godute, perché servono al recupero psicofisico. Solo alla cessazione del rapporto le ferie maturate e non godute vanno liquidate. Anche i giorni eccedenti il minimo legale sono irrinunciabili secondo l'art. 123 del CCNL: nessuna indennità è dovuta a chi si presenta spontaneamente in servizio durante il turno di ferie. In caso di licenziamento o dimissioni maturano tanti dodicesimi quanti sono i mesi di servizio (art. 122).

Permessi per ex festività e ROL

Oltre alle ferie, il contratto collettivo riconosce ore di permesso retribuito, tradizionalmente distinte in:

  • Permessi per ex festività: 32 ore annue, che corrispondono alle festività soppresse (19 marzo, Ascensione, Corpus Domini, 29 giugno; art. 109);
  • Permessi per riduzione dell'orario di lavoro (ROL): 56 ore annue, per un totale di 88 ore con le ex festività, da fruire nell'anno a gruppi di otto o quattro ore (art. 103).

Maturano in dodicesimi, uno per ogni mese intero di servizio. Le ore non fruite entro l'anno di maturazione decadono e sono pagate con la retribuzione di dicembre; se non vengono pagate si possono usare, di comune accordo, fino al 30 giugno successivo, e quelle non godute si liquidano con la retribuzione di giugno (art. 103).

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Permessi retribuiti di legge

Principali permessi previsti dalla legge (cumulabili con quelli del CCNL)
Permesso Riferimento Contenuto
Assistenza disabili (Legge 104) Legge 104/1992 Fino a 3 giorni al mese per assistere un familiare con handicap grave
Permessi per gravi motivi familiari Legge 53/2000 Permessi e congedi per eventi e gravi motivi familiari
Permesso per lutto Legge 53/2000 Giorni di permesso retribuito per decesso o grave infermità di familiari
Permessi per donatori di sangue / midollo Leggi speciali Giornata retribuita per la donazione
Principali permessi retribuiti previsti dal CCNL (artt. 112, 113, 115)
Permesso Articolo Contenuto
Matrimonio 112 15 giorni di calendario, dal terzo giorno prima della celebrazione
Nascita di un figlio e lutti familiari fino al terzo grado 112 3 giorni
Grave infermità documentata del coniuge, di un parente entro il secondo grado o del convivente 113 3 giorni lavorativi all'anno, o diversa articolazione dell'orario concordata; da usare entro 7 giorni dall'evento
Donazione di sangue 115 Riposo di 24 ore dal momento in cui ci si assenta, con normale retribuzione per la giornata

I permessi di legge si sommano ai permessi contrattuali. Per gli altri permessi (studio, visite mediche) vale il testo del contratto o la legge: qui sono riportati solo quelli letti nel testo coordinato del 7 giugno 2021.

Casi pratici

Un'addetta che chiede due settimane d'estate
Caia chiede due settimane consecutive di ferie ad agosto. Avendo diritto a godere almeno due settimane nell'anno di maturazione, anche continuative, la richiesta è legittima; il datore concorda il periodo nei limiti delle esigenze di apertura dell'agenzia, organizzando i turni con i colleghi.
Tizio con ferie arretrate
Tizio non ha goduto due settimane dell'anno scorso. Non possono essere semplicemente pagate: il datore deve pianificarne il godimento entro 18 mesi dalla fine dell'anno di maturazione. Solo se Tizio cessasse il rapporto prima, quei giorni gli verrebbero liquidati.
Sempronio usa la Legge 104
Sempronio assiste la madre con handicap grave. Oltre a ferie e permessi del CCNL, ha diritto a 3 giorni mensili di permesso retribuito ai sensi della Legge 104/1992. Si tratta di un diritto di legge che si aggiunge agli istituti contrattuali.

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Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →

Domande frequenti

Quanti giorni di ferie spettano all'anno?

La legge garantisce un minimo di 4 settimane di ferie retribuite all'anno (art. 10 d.lgs. 66/2003), pari di norma a 20 giorni lavorativi su settimana di cinque giorni. Il CCNL Agenzie Immobiliari riconosce 26 giorni lavorativi (art. 119), calcolando la settimana su sei giorni, dal lunedì al sabato; domeniche e festività nel periodo di ferie lo prolungano.

Le ferie non godute si possono pagare?

No, le 4 settimane minime di legge non sono monetizzabili durante il rapporto: devono essere effettivamente godute. Solo alla cessazione del rapporto le ferie maturate e non godute vanno liquidate in denaro. Anche i giorni eccedenti il minimo legale, fino ai 26 del CCNL, sono irrinunciabili (art. 123).

Cosa sono i ROL e i permessi per ex festività?

Sono ore di permesso retribuito previste dal contratto collettivo: 56 ore annue per riduzione dell'orario di lavoro e 32 ore per le ex festività (19 marzo, Ascensione, Corpus Domini, 29 giugno), fruibili a gruppi di otto o quattro ore. Maturano in dodicesimi; le ore non fruite entro l'anno si pagano con la retribuzione di dicembre o, se si concorda di rinviarle, si usano entro il 30 giugno e si liquidano a giugno (artt. 103 e 109).

Entro quando vanno godute le ferie?

Almeno 2 settimane vanno godute nell'anno di maturazione, anche consecutive se richiesto dal lavoratore; le restanti 2 settimane entro 18 mesi dalla fine dell'anno di maturazione, salvo condizioni di miglior favore del CCNL. Il datore fissa il periodo tenendo conto delle esigenze dell'azienda e di quelle del lavoratore.

Chi decide quando vado in ferie?

La collocazione delle ferie spetta al datore di lavoro, che deve contemperare le esigenze dell'impresa con gli interessi del lavoratore e comunicare il periodo con congruo preavviso. Nelle agenzie, dove la presenza al pubblico è importante, è frequente una pianificazione per turni concordata.

Ultimo aggiornamento redazionale: 21 giugno 2026
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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