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La guida
L’apprendistato nel CCNL Agenzie Immobiliari
Come funziona il contratto di apprendistato per chi entra in un’agenzia immobiliare: tipologie, durata, paga ridotta e formazione.
L'apprendistato è un contratto a causa mista (lavoro più formazione) disciplinato dal d.lgs. 81/2015 nelle tre tipologie: per la qualifica e il diploma, professionalizzante e di alta formazione. Nelle agenzie immobiliari è usato soprattutto quello professionalizzante. Nel CCNL dura 36 mesi per le qualifiche dal 2° al 5° livello; la retribuzione è sotto-inquadrata di due livelli per la prima metà e di uno per la seconda; la formazione va da 160 a 240 ore; alla scadenza ciascuna parte può recedere con preavviso scritto di 30 giorni.
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Che cos'è l'apprendistato
L'apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato a causa mista: accanto alla prestazione lavorativa c'è un obbligo di formazione finalizzato a far conseguire all'apprendista una qualificazione professionale. La disciplina generale è nel d.lgs. 81/2015; il CCNL Agenzie Immobiliari la cala sui profili del settore (durata, inquadramento, formazione).
Le tre tipologie
| Tipo | Finalità | Destinatari |
|---|---|---|
| Per la qualifica e il diploma professionale | Conseguire un titolo di studio in alternanza | Giovani 15-25 anni |
| Professionalizzante | Acquisire una qualificazione professionale tramite il lavoro | Giovani 18-29 anni (17 con qualifica) |
| Di alta formazione e ricerca | Titoli universitari/ITS, praticantato | Giovani 18-29 anni |
Nelle agenzie immobiliari la forma più usata è l'apprendistato professionalizzante, adatto a formare consulenti e addetti.
Durata e inquadramento
Il CCNL ammette l’apprendistato professionalizzante per le qualifiche dal 2° al 5° livello (art. 43). La durata è di 36 mesi per ciascuno di questi livelli (art. 45). Per la retribuzione il CCNL ha scelto il sotto-inquadramento (art. 37), senza percentuali:
- due livelli sotto quello della mansione per cui si fa l’apprendistato, per la prima metà del periodo;
- un livello sotto, per la seconda metà;
- alla fine, il livello della qualifica conseguita.
Gli importi sono i minimi del livello di inquadramento in quel momento, che si leggono nelle tabelle retributive. Per un apprendista destinato al 3° livello: 5° livello per i primi 18 mesi (1.666,82 euro lordi con i minimi dal 1° gennaio 2026) e 4° livello per i successivi 18 (1.782,68 euro).
| Aspetto | Regola | Art. |
|---|---|---|
| Livelli ammessi | Dal 2° al 5° | 43 |
| Durata | 36 mesi. Percorso «specialistico» per i mediatori: 2 anni, assunzione al 5° livello e conclusione al 3° | 45, 52 |
| Formazione professionalizzante | 240 ore per il 2° livello (210 se diplomato o laureato), 210 per il 3°, 180 per il 4°, 160 per il 5°, nell’orario di lavoro | 46 |
| Prova | Fino a 60 giorni di lavoro effettivo | 35 |
| Part-time | Non meno del 60% dell’orario settimanale | 36 |
| Numero di apprendisti | Non oltre il 100% dei lavoratori qualificati; fino a 3 se i qualificati sono meno di 3 | 31 |
| Conferma | Per assumere altri apprendisti il datore deve aver mantenuto in servizio almeno il 20% di quelli scaduti nei 36 mesi precedenti (regole particolari se i contratti sono pochi) | 44 |
| Parere di conformità | Richiesto alla commissione dell’ente bilaterale; senza risposta in 10 giorni lavorativi si intende accolto | 34 |
| Malattia | Stesse prestazioni dei lavoratori qualificati | 38 |
| Permessi per esami | Fino a 40 ore annue retribuite | 41 |
| Sospensioni | Malattia, infortunio o altre sospensioni involontarie oltre 30 giorni consecutivi spostano in avanti la scadenza | 33 |
La formazione obbligatoria
La formazione è l'elemento qualificante: senza formazione l'apprendistato è irregolare. Si distinguono:
- la formazione professionalizzante, interna o esterna all'azienda, definita dal piano formativo individuale;
- la formazione di base e trasversale, dove prevista, a carico delle Regioni.
Il datore deve nominare un tutor (nel CCNL il «referente per l'apprendistato», art. 39) e redigere il piano formativo individuale. La mancata erogazione della formazione per fatto imputabile al datore comporta sanzioni e il rischio di riqualificazione del rapporto come ordinario fin dall'inizio.
Recesso e conferma
Durante l'apprendistato valgono le regole ordinarie sul recesso per giusta causa o giustificato motivo. Una particolarità: al termine del periodo formativo, ciascuna parte può recedere con un preavviso scritto di 30 giorni dalla scadenza del periodo di formazione (art. 33); se nessuno recede, il rapporto prosegue automaticamente come ordinario e l'apprendista è inquadrato nel livello di destinazione. Il periodo svolto si computa nell'anzianità.
Apprendistato stagionale
Il CCNL (art. 50) consente di articolare l’apprendistato in più stagioni, con più rapporti a tempo determinato di almeno 6 mesi ciascuno nell’anno solare, nelle località a vocazione turistica individuate dagli accordi territoriali di secondo livello. Nel testo del 2021 la prestazione annuale comprende un periodo continuativo di almeno 5 mesi coincidente con la stagione, più eventuali periodi minimi di una settimana negli intervalli; la prova è di 45 giorni di effettiva prestazione, l’apprendista ha diritto di precedenza nella stagione successiva e l’ultimo periodo di lavoro deve iniziare entro 48 mesi dalla prima assunzione. Secondo la sintesi del rinnovo del 19 maggio 2025, il periodo continuativo minimo coincidente con la stagione scende a 4 mesi.
Casi pratici
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Domande frequenti
Quali tipi di apprendistato esistono?
Il d.lgs. 81/2015 prevede tre tipi: apprendistato per la qualifica e il diploma professionale (per i più giovani, in alternanza scuola-lavoro), apprendistato professionalizzante (il più diffuso, per acquisire una qualificazione professionale) e apprendistato di alta formazione e ricerca (titoli universitari, ITS, praticantato).
Quanto dura l'apprendistato professionalizzante?
Nel CCNL Agenzie Immobiliari dura 36 mesi per le qualifiche dal 2° al 5° livello (art. 45). Il percorso «specialistico» che prepara all'esame da mediatore dura 2 anni, con assunzione al 5° livello e conclusione al 3° (art. 52).
Quanto viene pagato un apprendista?
Il CCNL usa il sotto-inquadramento (art. 37): due livelli sotto quello di destinazione per la prima metà dell'apprendistato, uno sotto per la seconda metà. Per un apprendista destinato al 3° livello sono 1.666,82 euro lordi (5° livello) per i primi 18 mesi e 1.782,68 euro (4° livello) per i successivi 18, con i minimi dal 1° gennaio 2026.
La formazione è obbligatoria?
Sì. L'apprendistato è un contratto a causa mista: la formazione è un obbligo, non un optional. La formazione professionalizzante (interna o esterna) è di 240 ore per il 2° livello (210 se diplomato o laureato), 210 per il 3°, 180 per il 4° e 160 per il 5° (art. 46); dove applicabile c'è anche quella di base e trasversale. La mancata formazione espone il datore a sanzioni.
Cosa succede al termine dell'apprendistato?
Al termine del periodo formativo, se nessuna delle parti recede con il preavviso scritto di 30 giorni (art. 33), il rapporto prosegue automaticamente come ordinario a tempo indeterminato e l'apprendista viene inquadrato nel livello di destinazione. Il periodo di apprendistato si computa nell'anzianità.