Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Ristorazione Collettiva

Welfare e sanità integrativa nel CCNL della ristorazione collettiva

Tre pilastri oltre la busta paga: sanità integrativa (Fondo Est e QU.A.S.), previdenza complementare (Fon.Te.) e bilateralità (EBNT). Strumenti reali, finanziati in larga parte dal datore.

In sintesi

Il welfare del settore poggia su tre pilastri: la sanità integrativa con il Fondo Est per i dipendenti e QU.A.S. per i Quadri; la previdenza complementare con Fon.Te., il fondo negoziale del terziario e turismo; la bilateralità con l’EBNT e gli enti territoriali. L’iscrizione ai fondi sanitari e i versamenti sono obblighi del datore. Al cambio appalto le tutele proseguono e la posizione Fon.Te. resta del lavoratore.

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Dati contrattuali

CCNL
Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale e Turismo
Parti firmatarie
Fipe-Confcommercio, Angem, Legacoop Produzione e Servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi, AGCI · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL
Decorrenza / scadenza
1° giugno 2024 – 31 dicembre 2027 (rinnovo del 5 giugno 2024)
Ambito
Mense aziendali, scolastiche, ospedaliere; catering; gestione di servizi di ristorazione in appalto
Fonte
Testo del CCNL depositato presso il CNEL

Il welfare contrattuale del settore

Oltre alla retribuzione, il CCNL costruisce un sistema di welfare che integra le tutele pubbliche: sanità integrativa, previdenza complementare e bilateralità. Sono strumenti concreti che incidono sulle prestazioni e sulla protezione del lavoratore, finanziati in larga parte dal datore di lavoro.

La sanità integrativa: Fondo Est e QU.A.S.

Per i lavoratori dipendenti il fondo di assistenza sanitaria integrativa è il Fondo Est, costituito da Fipe, Filcams, Fisascat e UILTuCS. Garantisce prestazioni sanitarie integrative rispetto al Servizio Sanitario Nazionale (rimborsi, visite, accertamenti, ecc.). Per i Quadri opera invece il fondo QU.A.S. L’iscrizione e il versamento dei contributi sono obblighi a carico del datore di lavoro; il rinnovo del 2024 ha rafforzato la sanità integrativa con interventi sui contributi.

Le misure dei contributi e l’elenco aggiornato delle prestazioni sono definiti dai regolamenti dei fondi e dagli accordi: vanno verificati sulle fonti ufficiali dei fondi (Fondo Est, QU.A.S.) in vigore.

La previdenza complementare: Fon.Te.

Il fondo pensione complementare di riferimento è Fon.Te., fondo negoziale del terziario, turismo e servizi, costituito da Confcommercio con Filcams-CGIL, Fisascat-CISL e UILTuCS-UIL. Vi possono aderire i dipendenti (anche part-time) e gli apprendisti coperti dal CCNL. L’adesione consente di costruire una pensione integrativa destinando:

  • il TFR (in tutto o, per i nuovi iscritti, secondo le regole di legge);
  • un contributo del lavoratore;
  • il contributo del datore, dovuto se il lavoratore aderisce versando la propria quota.

I versamenti alla previdenza complementare godono di vantaggi fiscali entro i limiti di legge.

Tabella riepilogativa

Welfare contrattuale: i pilastri
Strumento Fondo / ente A chi si rivolge Finalità
Sanità integrativa dipendenti Fondo Est Lavoratori dipendenti Prestazioni sanitarie integrative
Sanità integrativa quadri QU.A.S. Quadri Prestazioni sanitarie integrative
Previdenza complementare Fon.Te. Dipendenti e apprendisti Pensione integrativa
Bilateralità EBNT ed enti territoriali Imprese e lavoratori del settore Welfare, formazione, sostegno al reddito

I nomi dei fondi qui indicati sono quelli reali del settore. Contributi, prestazioni e modalità di adesione vanno verificati sulle fonti ufficiali dei singoli fondi ed enti in vigore.

La bilateralità: EBNT ed enti territoriali

La bilateralità è il sistema di enti paritetici (datori e sindacati) che erogano servizi al settore: formazione, sostegno al reddito, prestazioni di welfare e supporto alle imprese. Il riferimento nazionale è l’EBNT (Ente Bilaterale Nazionale Turismo), affiancato dagli enti bilaterali territoriali. La mancata adesione agli enti bilaterali può comportare per il datore l’obbligo di corrispondere al lavoratore un elemento economico aggiuntivo, a compensazione delle prestazioni non garantite.

Obblighi del datore e tutela del lavoratore

L’iscrizione ai fondi di assistenza sanitaria (Fondo Est per i dipendenti, QU.A.S. per i Quadri) e il versamento dei relativi contributi sono obblighi contrattuali. La mancata iscrizione priva il lavoratore di prestazioni a cui ha diritto e può far sorgere la responsabilità del datore per il danno conseguente. È bene verificare in busta paga i versamenti ai fondi e, in caso di omissioni, rivolgersi al sindacato.

Welfare e cambio appalto

Al cambio appalto, con il passaggio per clausola sociale, l’impresa subentrante deve garantire l’iscrizione del lavoratore ai fondi del settore (Fondo Est/QU.A.S.) e gli adempimenti di bilateralità, proseguendo le tutele. La posizione di previdenza complementare presso Fon.Te. resta intestata al lavoratore: si continua a versare presso il nuovo datore senza perdere il montante accumulato. È opportuno verificare la continuità dei versamenti nel passaggio.

Casi pratici

Tizio — Rimborso dal Fondo Est
Tizio (addetto mensa) sostiene una spesa per accertamenti sanitari. Essendo iscritto al Fondo Est dal datore, presenta la richiesta di rimborso al fondo secondo il regolamento delle prestazioni in vigore, ottenendo il rimborso previsto.
Caia — Adesione a Fon.Te.
Caia (cuoca) decide di aderire a Fon.Te. versando la propria quota: scatta così anche il contributo del datore, e può destinare il TFR alla previdenza complementare per costruirsi una pensione integrativa con i vantaggi fiscali previsti.
Sempronio — Continuità del welfare al cambio gestore
Sempronio passa alla nuova impresa per clausola sociale. Verifica che il subentrante lo iscriva al Fondo Est e prosegua i versamenti, e che la sua posizione su Fon.Te. continui senza interruzioni: il montante accumulato resta suo e si alimenta con il nuovo datore.

Domande frequenti

Qual è il fondo di sanità integrativa nel CCNL ristorazione collettiva?
Per i lavoratori dipendenti il fondo di assistenza sanitaria integrativa è il Fondo Est, costituito da Fipe, Filcams, Fisascat e UILTuCS. Garantisce prestazioni sanitarie integrative al Servizio Sanitario Nazionale. Per i Quadri opera invece il fondo QU.A.S. L’iscrizione e il versamento dei contributi sono obblighi a carico del datore di lavoro.
Esiste un fondo di previdenza complementare di settore?
Sì, è Fon.Te., il fondo pensione complementare negoziale del terziario, turismo e servizi, costituito da Confcommercio con Filcams-CGIL, Fisascat-CISL e UILTuCS-UIL. Vi possono aderire i dipendenti (anche part-time) e gli apprendisti coperti dal CCNL, destinando il TFR e/o un contributo, con il contributo aggiuntivo del datore.
Cos’è la bilateralità nel settore?
La bilateralità è il sistema di enti paritetici (datori e sindacati) che erogano servizi e prestazioni di welfare, formazione e sostegno al reddito. Il riferimento è l’EBNT (Ente Bilaterale Nazionale Turismo) e gli enti bilaterali territoriali. La mancata adesione agli enti bilaterali può comportare per il datore l’obbligo di un elemento economico aggiuntivo a favore del lavoratore.
Il datore deve iscrivermi a questi fondi?
Sì. L’iscrizione ai fondi di assistenza sanitaria (Fondo Est per i dipendenti, QU.A.S. per i Quadri) e il versamento dei contributi sono obblighi contrattuali a carico del datore. La mancata iscrizione fa perdere al lavoratore prestazioni a cui ha diritto e può far sorgere la responsabilità del datore per il danno.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale e Turismo del 5 giugno 2024 (vigenza 1° giugno 2024 – 31 dicembre 2027). Per il singolo caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, alle organizzazioni sindacali di categoria (Filcams-CGIL, Fisascat-CISL, UILTuCS-UIL) o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Serve un parere sul tuo caso concreto?

Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.

In sintesi

  • Il welfare del settore poggia su tre pilastri: sanita' integrativa, previdenza complementare negoziale e bilateralita' di settore.
  • L'iscrizione ai fondi sanitari e i versamenti sono tipicamente obblighi del datore; integrano SSN e INPS senza sostituirli.
  • I contributi e le prestazioni welfare godono del regime fiscale dell'art. 51 TUIR, entro i limiti di esenzione di legge.
  • Al cambio appalto le tutele proseguono e la posizione previdenziale resta del lavoratore.
  • Importi e prestazioni vanno letti nel CCNL vigente e nei regolamenti dei fondi.
Indice dei contenuti

La ristorazione collettiva - mense aziendali, scolastiche, ospedaliere, catering e servizi in appalto - e' un settore ad alta intensita' di manodopera e forte ricambio per via dei cambi appalto. Proprio per questo il welfare contrattuale assume un ruolo di stabilizzazione: garantisce protezioni che seguono il lavoratore anche quando cambia l'impresa appaltatrice.

I tre pilastri del welfare

Il sistema poggia su tre gambe. La sanita' integrativa, con fondi negoziali distinti per dipendenti e quadri, integra le prestazioni del SSN. La previdenza complementare, tramite il fondo negoziale del terziario e turismo, offre una rendita aggiuntiva. La bilateralita', con gli enti bilaterali di settore, eroga prestazioni di sostegno al reddito e servizi. Tre strumenti diversi, un'unica logica di protezione integrata.

La sanita' integrativa

Il fondo sanitario negoziale rimborsa o eroga prestazioni mediche, diagnostica, cure odontoiatriche e specialistiche che il SSN copre parzialmente o con attese lunghe. L'iscrizione e' obbligo del datore e il contributo e' a suo carico. Per i quadri opera un fondo dedicato. Si tratta di integrazione, non sostituzione: il SSN resta la copertura di base.

La previdenza complementare negoziale

Il fondo pensione di settore consente di costruire una rendita aggiuntiva con il contributo del datore, quello del lavoratore e l'eventuale conferimento del TFR maturando. E' lo strumento più rilevante per chi ha carriere discontinue tipiche del settore: la posizione individuale e' personale e portabile, e segue il lavoratore indipendentemente dall'impresa per cui presta servizio.

La bilateralita'

Gli enti bilaterali, nazionali e territoriali, sono lo strumento paritetico tra parti datoriali e sindacali per erogare prestazioni di welfare: sostegno al reddito, indennita' integrative, servizi di formazione e assistenza. Il versamento e' parte del costo del lavoro contrattuale e l'accesso alle prestazioni e' subordinato alla regolarita' contributiva dell'impresa.

Il regime fiscale: l'art. 51 TUIR

I contributi ai fondi sanitari, alla previdenza complementare e le prestazioni welfare godono dell'esclusione dal reddito di lavoro dipendente prevista dall'art. 51 TUIR, entro le soglie annue di legge. E' la stessa leva che rende il welfare contrattuale conveniente: a parita' di costo, vale più di un equivalente in denaro tassato. Per gli importi aggiornati si rinvia alla normativa fiscale vigente.

Il nodo del cambio appalto

Il punto critico del settore e' il cambio dell'impresa appaltatrice. La disciplina del CCNL e le clausole sociali mirano a garantire continuita' occupazionale e prosecuzione delle tutele. La posizione di previdenza complementare, in particolare, resta del lavoratore: il subentro dell'appaltatore non azzera il maturato. Per il dettaglio di contributi e prestazioni si consultano il CCNL vigente e i regolamenti dei fondi.

Domande frequenti

Quali sono i pilastri del welfare nella ristorazione collettiva?

Tre: la sanita' integrativa con fondi negoziali per dipendenti e quadri, la previdenza complementare tramite il fondo del terziario e turismo, e la bilateralita' con gli enti bilaterali di settore. Insieme integrano SSN e INPS.

Chi paga la sanita' integrativa?

L'iscrizione al fondo sanitario e i versamenti sono tipicamente obblighi del datore, con contributo a suo carico. Il fondo integra il SSN rimborsando o erogando prestazioni mediche, diagnostica e cure odontoiatriche.

Cosa succede alla previdenza complementare se cambia l'appalto?

La posizione di previdenza complementare e' personale e portabile: resta del lavoratore. Il subentro di una nuova impresa appaltatrice non azzera il maturato, che continua a seguire il singolo lavoratore.

Le prestazioni welfare sono tassate?

Contributi a fondi sanitari, previdenza complementare e prestazioni welfare godono dell'esenzione dell'art. 51 TUIR entro le soglie annue di legge. Oltre tali limiti concorrono al reddito. Gli importi aggiornati sono nella normativa fiscale vigente.

A cosa servono gli enti bilaterali?

Erogano prestazioni paritetiche di welfare: sostegno al reddito, indennita' integrative, formazione e assistenza. Il versamento e' parte del costo del lavoro contrattuale e l'accesso e' subordinato alla regolarita' contributiva dell'impresa.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-21
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.