Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 2053 c.c. – Rovina di edificio

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

Il proprietario di un edificio o di altra costruzione è responsabile dei danni cagionati dalla loro rovina, salvo che provi che questa non è dovuta a difetto di manutenzione o a vizio di costruzione.

In sintesi

  • Responsabilità del proprietario: il proprietario di un edificio risponde dei danni causati dalla sua rovina, salva la prova liberatoria.
  • Prova liberatoria specifica: deve dimostrare che la rovina non dipende da difetto di manutenzione né da vizio di costruzione.
  • Responsabilità per colpa presunta: l'onere della prova è invertito a sfavore del proprietario, tutelando efficacemente i terzi danneggiati.
  • Rovina parziale sufficiente: non è necessaria la caduta totale dell'edificio; è sufficiente il distacco di una parte (es. calcinacci, cornicioni, intonaco).
  • Applicazione estesa: la norma vale per edifici e qualsiasi costruzione, comprese opere provvisorie, recinzioni e manufatti simili.
Indice dei contenuti

La responsabilità del proprietario per rovina di edificio

L'art. 2053 c.c. disciplina la responsabilità del proprietario di un edificio o di altra costruzione per i danni cagionati dalla loro rovina. La norma si inserisce nel sistema delle responsabilità speciali del Titolo IX, accanto alla responsabilità per cose in custodia (art. 2051) e per attività pericolose (art. 2050). Il fondamento e' la posizione di controllo che il proprietario ha sull'edificio e il correlativo dovere di mantenerlo in stato di sicurezza.

Il concetto di 'rovina'

La rovina non deve necessariamente essere totale o strutturalmente catastrofica. La giurisprudenza ha progressivamente esteso il concetto a qualsiasi distacco di parti dell'edificio, anche di dimensioni modeste, purche' in grado di arrecare danno a terzi. Rientrano nel concetto: il crollo di un solaio, il distacco di un cornicione o di tegole dal tetto, la caduta di intonaco dal soffitto o dalla facciata, il cedimento di una ringhiera o di un balcone. Non rientra invece nella nozione di 'rovina' il mero malfunzionamento di un impianto o un difetto non strutturale, che e' regolato dall'art. 2051 c.c. sulla responsabilità per cose in custodia.

I soggetti responsabili

Il responsabile e' il proprietario dell'edificio. Non rileva chi abiti o utilizzi l'immobile: e' il proprietario che deve rispondere, in quanto titolare del diritto reale e soggetto su cui grava l'obbligo di manutenzione. In caso di condominio, la responsabilità per le parti comuni e' imputabile al condominio come ente di gestione, con conseguente responsabilità solidale di tutti i condomini in proporzione alle loro quote millesimali. Nei casi di multipropriet', la responsabilità segue il possesso pro tempore al momento del sinistro.

La prova liberatoria

Il proprietario si libera dalla responsabilità dimostrando che la rovina non e' dovuta a difetto di manutenzione ne' a vizio di costruzione. La prova deve escludere entrambe le cause: non basta provare che l'edificio era ben costruito se non si dimostra anche che era adeguatamente mantenuto, e viceversa. Il vizio di costruzione e' un difetto originario dell'opera (progettazione errata, materiali scadenti, esecuzione non a regola d'arte); il difetto di manutenzione e' invece una carenza sopravvenuta nella cura dell'immobile. Se la rovina dipende da un caso fortuito (es. evento sismico eccezionale, bomba d'acqua) o dal fatto del terzo, il proprietario può liberarsi dimostrando che tali circostanze hanno interrotto il nesso causale. Così, se il crollo di un muro e' dovuto esclusivamente a un eccezionale evento meteorologico, il proprietario può non rispondere, mentre se il muro era già in stato di abbandono, il concorso causale tra vizio di manutenzione e evento atmosferico mantiene la responsabilità.

Rapporto con l'art. 2051 e con la responsabilità del costruttore

L'art. 2053 si distingue dall'art. 2051 (responsabilità per cose in custodia) per il requisito specifico della 'rovina': l'art. 2051 si applica ai danni causati da cose in generale, non solo da edifici e solo quando il danno non e' qualificabile come rovina in senso tecnico. Le due norme possono concorrere. Il costruttore può essere chiamato a rispondere in via contrattuale ex art. 1669 c.c. (rovina e difetti di immobili venduti) o extracontrattuale ex art. 2043, in aggiunta alla responsabilità del proprietario ex art. 2053. Il danneggiato può agire contro entrambi e scegliere il titolo più conveniente.

Casistica in ambito condominiale

Le fattispecie più frequenti riguardano il distacco di intonaco dai soffitti delle parti comuni, la caduta di oggetti dal tetto, il cedimento di scale o balconi. In ambito condominiale, l'amministratore ha l'obbligo di segnalare ai condomini i pericoli e di eseguire le riparazioni urgenti anche senza autorizzazione dell'assemblea (art. 1130 c.c.). Il condomino che subisce un danno da una parte comune può agire contro il condominio; il terzo estraneo può agire direttamente contro il condominio o contro i singoli condomini in solido.

Domande frequenti

Il proprietario risponde anche se l'edificio era stato costruito male da altri?

Si', risponde ex art. 2053 per il danno causato dalla rovina, a meno che non provi che la rovina non e' dovuta a difetti di manutenzione ne' a vizi di costruzione. Potra' poi rivalersi sul costruttore ex art. 1669 c.c. o ex art. 2043 c.c.

Un inquilino che abita l'appartamento può essere chiamato a rispondere al posto del proprietario?

No, ai sensi dell'art. 2053 c.c. la responsabilità e' del proprietario, non dell'inquilino. Tuttavia, se il danno dipende da un'omessa segnalazione da parte dell'inquilino, questi potrebbe essere chiamato a rispondere per fatto proprio ex art. 2043 c.c. in concorso con il proprietario.

Cosa succede se il danno e' causato da un pezzo di intonaco che si stacca dal soffitto?

Il distacco di intonaco rientra nel concetto di 'rovina' ai sensi dell'art. 2053, purche' il distacco sia attribuibile a difetto di manutenzione o vizio di costruzione. Se avviene all'interno di un appartamento, risponde il proprietario; se riguarda parti comuni di un condominio, risponde il condominio.

In un condominio chi risponde del crollo di una parte comune?

Il condominio come ente risponde per le parti comuni, con responsabilità solidale di tutti i condomini in proporzione alle quote millesimali. Il terzo danneggiato può agire contro il condominio o, in caso di inadeguatezza del fondo comune, direttamente contro i singoli condomini.

Un evento atmosferico eccezionale può liberare il proprietario dalla responsabilità?

Può farlo se si dimostra che l'evento era la causa esclusiva del crollo e che l'edificio era in buono stato di manutenzione. Se invece l'immobile era già degradato, il concorso causale tra il difetto di manutenzione e l'evento atmosferico mantiene la responsabilità del proprietario.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.