← Torna a Riscossione Tributi (DPR 602/1973)
Ultimo aggiornamento: 12 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Materia: Riscossione / sostituto d’imposta e ritenute · Riferimento: Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 12 aprile 2019, n. 10378

In sintesi
  • Se il sostituto d’imposta (es. datore di lavoro, committente) opera la ritenuta ma non la versa, il sostituito non è responsabile in solido nella riscossione.
  • La solidarietà prevista dall’art. 35 del DPR 602/1973 scatta solo se la ritenuta non è stata operata: l’obbligo di versamento è un’obbligazione autonoma posta sul solo sostituto.
  • Il sostituito che ha subito la ritenuta conserva il diritto allo scomputo (art. 22 TUIR), anche se il sostituto non l’ha versata.

Il caso

Un sostituto d’imposta opera le ritenute sui compensi corrisposti ma omette di versarle all’Erario. L’Amministrazione si rivolge al sostituito (il percipiente) chiedendogli il pagamento in solido, e gli contesta lo scomputo delle ritenute non versate. Si forma un contrasto giurisprudenziale, rimesso alle Sezioni Unite.

La decisione

Le Sezioni Unite distinguono nettamente la sostituzione dalla solidarietà tributaria. Nella sostituzione il soggetto passivo è il sostituto, sul quale l’art. 23 del DPR 600/1973 pone in via autonoma l’obbligo di versare la ritenuta. La responsabilità solidale del sostituito prevista dall’art. 35 del DPR 602/1973 è espressamente condizionata al fatto che le ritenute non siano state operate.

Di conseguenza: se il sostituto ha operato la ritenuta ma non l’ha versata, il sostituito non risponde in solido; e, come contraltare, gli è riconosciuto il diritto allo scomputo (art. 22 del TUIR) della ritenuta subita, ancorché non versata. Il sostituito subisce la decurtazione una sola volta e non può essere chiamato a pagare due volte per l’inadempimento altrui.

Il principio di diritto

In caso di ritenute operate dal sostituto ma non versate, il sostituito non è responsabile in solido nella riscossione, atteso che la solidarietà di cui all’art. 35 del DPR 602/1973 presuppone che le ritenute non siano state operate; il sostituito conserva in ogni caso il diritto allo scomputo, ex art. 22 del TUIR, della ritenuta subita.

Implicazioni pratiche

Il lavoratore o il professionista che ha subito la ritenuta (visibile in busta paga, in fattura o nella Certificazione Unica) non deve temere richieste dell’Erario se il sostituto non ha versato: può comunque scomputare la ritenuta in dichiarazione. È fondamentale conservare la prova di aver subito la ritenuta (CU, cedolini, fatture con ritenuta). Il Fisco agirà nei confronti del solo sostituto inadempiente. Diverso il caso in cui la ritenuta non sia stata operata: lì può riemergere la corresponsabilità. Vedi la sezione Riscossione.

Domande frequenti

Il datore non ha versato le ritenute trattenute: devo pagarle io?

No. Se la ritenuta è stata operata (te l’hanno trattenuta) ma non versata, non sei responsabile in solido: paga solo il sostituto. E mantieni il diritto a scomputare la ritenuta subita.

Posso scomputare una ritenuta che il sostituto non ha versato?

Sì. Il diritto allo scomputo (art. 22 TUIR) spetta per la ritenuta subita, anche se il sostituto non l’ha versata, purché tu possa provarne l’avvenuta effettuazione (CU, cedolini, fatture).

Fonti

Avvertenza. Contenuto informativo e divulgativo, non costituisce consulenza legale o tributaria. I principi giurisprudenziali vanno sempre verificati nella versione aggiornata e calati nel caso concreto con l’assistenza di un professionista abilitato.

Serve un parere sul tuo caso concreto?

Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.