Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Con la sentenza 12 aprile 2019, n. 10378, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione risolvono un contrasto e tutelano il sostituito: se il sostituto d’imposta opera la ritenuta ma non la versa, il sostituito non è responsabile in solido nella riscossione e conserva il diritto allo scomputo della ritenuta subita (art. 22 TUIR). La solidarietà dell’art. 35 D.P.R. 602/1973 scatta solo se la ritenuta non è stata operata. · Cerca su Italgiure (banca dati ufficiale) ↗

La vicenda

Un sostituto d’imposta (per esempio un datore di lavoro o un committente) opera le ritenute sui compensi corrisposti, ma omette di versarle all’Erario. L’Amministrazione si rivolge allora al sostituito – il percipiente – chiedendogli il pagamento in solido e contestandogli lo scomputo delle ritenute non versate. Sulla questione si era formato un contrasto giurisprudenziale, rimesso alle Sezioni Unite.

La questione giuridica

I quesiti sono due e speculari: se il sostituito risponda in solido del versamento delle ritenute che il sostituto ha operato ma non versato; e se il sostituito possa scomputare in dichiarazione la ritenuta subita anche quando il sostituto non l’ha versata. In radice, se l’obbligazione tributaria sia unitaria o se l’obbligo di versamento gravi autonomamente sul solo sostituto.

Il principio di diritto affermato

In caso di ritenute operate dal sostituto ma non versate, il sostituito non è responsabile in solido nella riscossione, atteso che la solidarietà di cui all’art. 35 del D.P.R. 602/1973 presuppone che le ritenute non siano state operate; il sostituito conserva in ogni caso il diritto allo scomputo, ex art. 22 del TUIR, della ritenuta subita, diritto non condizionato all’effettivo versamento da parte del sostituto ma alla sola effettuazione della ritenuta.

La motivazione in sintesi

Le Sezioni Unite distinguono nettamente la sostituzione dalla solidarietà tributaria. Nella sostituzione il soggetto passivo è il sostituto, sul quale l’art. 23 del D.P.R. 600/1973 pone in via autonoma l’obbligo di versare la ritenuta operata. Si tratta di un’obbligazione propria del sostituto, non di un’obbligazione solidale con il sostituito.

La responsabilità solidale del sostituito prevista dall’art. 35 del D.P.R. 602/1973 è espressamente condizionata al fatto che le ritenute non siano state operate. Ne consegue che, se il sostituto ha operato la ritenuta ma non l’ha versata, il sostituito non risponde in solido. In modo perfettamente speculare, l’art. 22 del TUIR riconosce al sostituito il diritto allo scomputo della ritenuta subita: diritto che dipende dall’effettuazione della ritenuta, non dal suo versamento. Il sostituito subisce così la decurtazione una sola volta e non può essere chiamato a pagare due volte per l’inadempimento altrui. Il contrasto, che in passato aveva esteso la solidarietà sulla base di una presunta unitarietà dell’obbligazione, è così risolto.

Le norme rilevanti

Le conseguenze pratiche per il contribuente

La pronuncia mette al riparo lavoratori e professionisti che hanno subito la ritenuta.

Situazione Posizione del sostituito
Ritenuta operata ma non versata dal sostituto Nessuna responsabilità solidale; diritto allo scomputo conservato
Ritenuta non operata dal sostituto Può riemergere la corresponsabilità del sostituito (art. 35)
Prova della ritenuta subita Decisiva: Certificazione Unica, cedolini, fatture con ritenuta

Il lavoratore o il professionista che ha subito la ritenuta – visibile in busta paga, in fattura o nella Certificazione Unica – non deve temere richieste dell’Erario se il sostituto non ha versato: può comunque scomputare la ritenuta in dichiarazione. È fondamentale conservare la prova di aver subito la ritenuta. Il Fisco agirà nei confronti del solo sostituto inadempiente.

L’orientamento

L’arresto delle Sezioni Unite ha valore nomofilattico e ha composto un contrasto risalente, fissando un principio di equità sostanziale: chi ha già subito la decurtazione non può essere chiamato a pagare di nuovo per l’inadempimento del sostituto. È un punto fermo costantemente richiamato dalla giurisprudenza successiva in materia di ritenute non versate.

Spunti pratici

Cosa fare se il sostituto non ha versato?

Esempio. A Tizio, lavoratore dipendente, il datore Caio S.r.l. trattiene regolarmente le ritenute IRPEF in busta paga ma non le versa all’Erario. L’Agenzia chiede a Tizio il pagamento e gli nega lo scomputo. Sulla scia delle SS.UU. 10378/2019, Tizio non risponde in solido (la ritenuta è stata operata) e mantiene il diritto a scomputare quanto trattenuto, provandolo con la Certificazione Unica; il Fisco dovrà rivolgersi a Caio. Approfondimenti nella sezione Riscossione.

Fonti

Avvertenza. Contenuto informativo e divulgativo, non costituisce consulenza legale o tributaria. I principi giurisprudenziali vanno sempre verificati nella versione aggiornata e calati nel caso concreto con l’assistenza di un professionista abilitato.

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Domande frequenti

Il datore non ha versato le ritenute trattenute: devo pagarle io?

No. Se la ritenuta è stata operata (te l'hanno trattenuta) ma non versata, non sei responsabile in solido: paga solo il sostituto. E mantieni il diritto a scomputare la ritenuta subita.

Posso scomputare una ritenuta che il sostituto non ha versato?

Sì. Il diritto allo scomputo (art. 22 TUIR) spetta per la ritenuta subita anche se il sostituto non l'ha versata: dipende dall'effettuazione della ritenuta, non dal versamento, purché tu possa provarla (CU, cedolini, fatture).

Quando invece il sostituito può rispondere in solido?

Quando la ritenuta non è stata operata: in tal caso può riemergere la corresponsabilità del sostituito ai sensi dell'art. 35 D.P.R. 602/1973, che è espressamente condizionato alla mancata effettuazione della ritenuta.

Cosa devo conservare per tutelarmi?

La prova di aver subito la ritenuta: Certificazione Unica, cedolini, fatture con indicazione della ritenuta. È la documentazione che fonda il diritto allo scomputo ed esclude la responsabilità solidale.

Chi paga allora le ritenute non versate?

Il solo sostituto inadempiente. L'obbligo di versamento è un'obbligazione autonoma posta a suo carico dall'art. 23 D.P.R. 600/1973; il Fisco agisce nei suoi confronti, non verso il sostituito.

Fonti consultate: 1 fonte verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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