Testo dell'articoloVigente
Materia: Riscossione / fermo amministrativo dei veicoli · Riferimento: Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 31 gennaio 2006, n. 2053
- Il fermo amministrativo dei beni mobili registrati (art. 86 DPR 602/1973) è una misura della riscossione coattiva: non appartiene alla giurisdizione amministrativa.
- La giurisdizione sull’opposizione spetta al giudice tributario o a quello ordinario a seconda della natura (tributaria o meno) del credito alla base del fermo.
- Se il fermo riguarda crediti in parte tributari e in parte non tributari, la giurisdizione si ripartisce tra i due giudici.
Il caso
Un contribuente intende impugnare il fermo amministrativo della propria auto, ma non sa davanti a quale giudice proporre l’opposizione: quello tributario o quello ordinario.
La decisione
Le Sezioni Unite chiariscono che il fermo dei beni mobili registrati si inserisce nella riscossione coattiva dei crediti e non appartiene alla giurisdizione amministrativa. Il riparto tra giudice tributario e giudice ordinario dipende dalla natura del credito posto a fondamento del provvedimento: se il credito è di natura tributaria (imposte, tributi), la giurisdizione è del giudice tributario; se è di natura diversa (sanzioni amministrative, contributi previdenziali, multe per violazioni del Codice della Strada), è del giudice ordinario.
Quando il fermo si riferisce in parte a crediti tributari e in parte a crediti non tributari, la giurisdizione si ripartisce tra i due giudici, ciascuno per la parte di propria competenza. È impugnabile, alle stesse condizioni, anche il preavviso di fermo.
Il principio di diritto
L’opposizione al fermo amministrativo dei beni mobili registrati appartiene alla giurisdizione del giudice tributario o di quello ordinario a seconda della natura, tributaria o meno, del credito posto a fondamento del provvedimento, con ripartizione della giurisdizione ove il fermo riguardi crediti di diversa natura.
Implicazioni pratiche
Prima di impugnare il fermo conviene verificare la natura dei crediti che lo sorreggono (consultando l’estratto di ruolo): per i tributi ci si rivolge alla Corte di giustizia tributaria; per multe stradali e sanzioni amministrative al giudice ordinario (spesso il Giudice di Pace); per i contributi al giudice del lavoro. Un errore sulla giurisdizione comporta ritardi e costi: l’individuazione del credito a monte è quindi il primo passo. Vedi la sezione Riscossione.
Domande frequenti
Il fermo dell’auto si impugna davanti al giudice tributario?
Dipende dal credito: se è tributario, sì; se deriva da multe stradali o altre sanzioni amministrative, ci si rivolge al giudice ordinario. Per crediti di diversa natura la giurisdizione si ripartisce.
Posso impugnare il preavviso di fermo?
Sì. Anche il preavviso di fermo è impugnabile, davanti al giudice individuato in base alla natura del credito sottostante.
Fonti
- Corte di Cassazione, Sezioni Unite, ordinanza 31 gennaio 2006, n. 2053 (e n. 14701/2006).
- Art. 86 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; artt. 2 e 19 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
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