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Ultimo aggiornamento: 18 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Con l’ordinanza 12 gennaio 2023, n. 705, la sezione tributaria della Corte di Cassazione conferma l’assetto IVA della cessione di fabbricati strumentali: il regime naturale è l’esenzione, salvo le cessioni dell’impresa costruttrice o ristrutturatrice entro cinque anni (imponibili ex lege) e quelle per cui il cedente opta per l’imponibilità. In caso di opzione, se l’acquirente è soggetto passivo, l’IVA è assolta con il reverse charge.

La vicenda

Una società acquista un complesso immobiliare strumentale; il venditore opta nell’atto per l’imponibilità IVA della cessione. L’Agenzia delle Entrate notifica un avviso di accertamento contestando la mancata applicazione del reverse charge: poiché l’operazione era imponibile per opzione e l’acquirente era soggetto passivo, l’imposta doveva essere assolta con l’inversione contabile.

La questione giuridica

Il quesito è duplice: individuare il regime IVA della cessione di fabbricati strumentali (esenzione o imponibilità, e a quali condizioni); e stabilire, quando la cessione è imponibile per opzione del cedente verso un cessionario soggetto passivo, con quale meccanismo l’imposta debba essere assolta — addebito ordinario o reverse charge.

Il principio di diritto affermato

La cessione di fabbricati strumentali è esente da IVA (art. 10, comma 1, n. 8-ter, D.P.R. 633/1972), salvo che sia effettuata dall’impresa costruttrice o ristrutturatrice entro cinque anni dall’ultimazione dei lavori (imponibile per legge) o che il cedente opti per l’imponibilità nell’atto; in tale ultimo caso, se il cessionario è soggetto passivo, l’imposta è assolta con il meccanismo dell’inversione contabile (reverse charge, art. 17, comma 6, lett. a-bis, D.P.R. 633/1972).

La motivazione in sintesi

La Corte ricostruisce l’art. 10, comma 1, n. 8-ter, del D.P.R. 633/1972. Il regime naturale della cessione di fabbricati strumentali (capannoni, uffici, negozi) è l’esenzione da IVA. Vi sono due eccezioni: la cessione effettuata dall’impresa costruttrice o ristrutturatrice entro cinque anni dall’ultimazione dei lavori, imponibile ex lege; e la cessione per cui il cedente manifesta nell’atto l’opzione per l’imponibilità.

Quando la cessione è imponibile in forza dell’opzione e il cessionario è un soggetto passivo IVA, l’imposta non è addebitata in via ordinaria dal venditore, ma si applica il meccanismo dell’inversione contabile previsto dall’art. 17, comma 6, lett. a-bis): è l’acquirente a integrare la fattura ricevuta senza addebito d’imposta e ad assolvere l’IVA, registrandola a debito e a credito. L’opzione, una volta esercitata, vincola l’operazione e determina l’obbligo del reverse charge; la sua omissione, come nel caso, legittima il recupero da parte dell’ufficio.

Le norme rilevanti

Le conseguenze pratiche per il contribuente

Nella compravendita di immobili strumentali tra imprese la scelta del regime va ponderata.

Operazione Regime IVA
Cessione di fabbricato strumentale (regola generale) Esente da IVA
Cessione del costruttore/ristrutturatore entro 5 anni Imponibile per legge
Cessione con opzione del cedente, acquirente soggetto passivo Imponibile con reverse charge
Cessione con opzione, acquirente non soggetto passivo IVA in via ordinaria dal cedente

La convenienza tra esenzione e opzione per l’IVA dipende dal diritto alla detrazione dell’acquirente e dal carico delle imposte d’atto (registro, ipotecaria e catastale). L’opzione va manifestata nell’atto e, se l’acquirente è soggetto passivo, comporta il reverse charge: una pianificazione corretta evita errori di fatturazione e contestazioni come quella del caso.

L’orientamento

La pronuncia conferma un assetto consolidato: esenzione come regola, imponibilità per legge o per opzione come eccezioni, e reverse charge come meccanismo obbligatorio quando l’imponibilità deriva dall’opzione e l’acquirente è soggetto passivo. È un orientamento stabile, coerente con la disciplina antifrode del reverse charge immobiliare, che guida la prassi notarile e contabile delle compravendite tra imprese.

Spunti pratici

Cosa valutare prima di vendere un immobile strumentale?

Esempio. Tizio S.r.l. vende un capannone a Caio S.p.A. e opta nell’atto per l’imponibilità IVA. Sulla scia della Cassazione 705/2023, l’operazione è imponibile con reverse charge: Tizio emette fattura senza addebito d’imposta e Caio, soggetto passivo, la integra e assolve l’IVA registrandola a debito e a credito. Se le parti avessero applicato l’IVA ordinaria o nessuna IVA, l’ufficio potrebbe contestare l’operazione. Approfondimenti nella sezione IVA.

Fonti

Avvertenza. Contenuto informativo e divulgativo, non costituisce consulenza legale o tributaria. I principi giurisprudenziali vanno sempre verificati nella versione aggiornata e calati nel caso concreto con l’assistenza di un professionista abilitato.

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Domande frequenti

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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