Testo dell'articoloVigente
Con l’ordinanza n. 13510 del 2025 la Sezione tributaria della Corte di Cassazione conferma che l’esenzione IMU sui terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP dipende dalla permanente iscrizione nella previdenza agricola, senza che rilevi la prevalenza del reddito agricolo: l’esenzione spetta anche a chi ha altri redditi, è pensionato o è coadiuvante familiare iscritto.
La vicenda
Un coltivatore diretto possiede e coltiva il proprio terreno, ma ha anche altri redditi (o riveste la qualifica di coadiuvante familiare). Il Comune nega l’esenzione IMU, ritenendo che l’attività — o il reddito — agricola non sia prevalente rispetto alle altre fonti. Il contribuente impugna; la controversia giunge in Cassazione.
La questione giuridica
Il nodo è quale sia il presupposto dell’esenzione: la prevalenza del reddito agricolo sul reddito complessivo del contribuente, oppure la sola iscrizione nella gestione previdenziale agricola come coltivatore diretto o IAP? E se la qualifica di coadiuvante familiare osti al beneficio.
La decisione e il principio di diritto
La Corte chiarisce che l’elemento decisivo è la permanente iscrizione nella gestione previdenziale agricola come coltivatore diretto o IAP, anche nella veste di coadiuvante familiare: tale iscrizione presuppone già una valutazione di abitualità e prevalenza della partecipazione all’attività agricola. Non è quindi richiesta la prevalenza del reddito agricolo: lo status di pensionato o la presenza di altri redditi non impediscono il beneficio, purché sia mantenuta l’iscrizione. Ciò che conta non è la fonte principale di reddito, ma l’effettiva attività agricola e la conduzione diretta del fondo.
Resta fermo un requisito: la coincidenza tra il soggetto che possiede il terreno (proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento) e quello che ha la qualifica di coltivatore diretto o IAP. La sola conduzione del fondo, senza il possesso qualificato, non è sufficiente; nei casi di comproprietà l’esenzione opera per il contitolare in possesso della qualifica.
Il principio: l’esenzione IMU per i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP dipende dalla permanente iscrizione nella previdenza agricola, che già implica abitualità e prevalenza dell’attività, senza che rilevi la prevalenza del reddito agricolo o lo status di pensionato, fermo restando la coincidenza tra possesso del terreno e titolarità della qualifica.
Chi ha diritto all’esenzione
| Situazione | Esenzione IMU? |
|---|---|
| Coltivatore diretto/IAP iscritto, possessore e conduttore del fondo | Sì |
| Coltivatore iscritto con altri redditi o pensionato | Sì (irrilevante la prevalenza del reddito) |
| Coadiuvante familiare iscritto alla previdenza agricola | Sì |
| Soggetto che conduce il fondo ma non lo possiede | No (manca il possesso qualificato) |
| Comproprietà: contitolare iscritto | Sì, per la sua posizione |
Le norme commentate
Art. 1, comma 758, L. 160/2019 — nell’ambito della nuova IMU prevede l’esenzione per i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli IAP iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione.
Art. 1 D.Lgs. 99/2004 — definisce l’imprenditore agricolo professionale (IAP) e i requisiti di abitualità e prevalenza dell’attività, alla cui valutazione è ancorata l’iscrizione previdenziale rilevante per l’esenzione.
Conseguenze pratiche
I coltivatori diretti e gli IAP iscritti alla previdenza agricola non pagano l’IMU sui terreni posseduti e condotti, a prescindere da altri redditi o dalla pensione: una tutela importante per chi affianca all’attività agricola un altro lavoro. Attenzione alla coincidenza possesso/qualifica, decisiva nei casi di comproprietà tra familiari, e al mantenimento dell’iscrizione previdenziale, vero presupposto del beneficio.
Il principio rileva anche sul piano probatorio nel contenzioso con il Comune: a fronte di un avviso di accertamento IMU, il contribuente può difendersi dimostrando l’iscrizione previdenziale e la conduzione diretta del fondo, senza dover provare la prevalenza del reddito agricolo. Una corretta gestione documentale (estratti previdenziali, fascicolo aziendale, titoli di possesso) mette al riparo da pretese spesso fondate su un’errata lettura del requisito della prevalenza.
Spunti pratici
- Mantenere l’iscrizione alla previdenza agricola: è il presupposto centrale dell’esenzione.
- Verificare la coincidenza tra possesso del terreno e titolarità della qualifica, soprattutto nelle comproprietà familiari.
- Non temere gli altri redditi: la prevalenza del reddito agricolo non è richiesta.
- Conservare la documentazione di iscrizione e conduzione, utile in caso di contestazione del Comune.
Esempio
Tizio è coltivatore diretto iscritto alla previdenza agricola e possiede il fondo che coltiva, ma lavora anche part-time in fabbrica: ha diritto all’esenzione IMU, perché conta l’iscrizione, non la prevalenza del reddito. Caio, invece, coltiva un terreno di proprietà del padre senza esserne possessore né titolare di un diritto reale: a lui l’esenzione non spetta.
Orientamento
La pronuncia consolida l’indirizzo che àncora l’esenzione IMU all’iscrizione previdenziale agricola, valorizzando l’effettività dell’attività e superando le contestazioni fondate sulla prevalenza del reddito o sulla qualifica di coadiuvante. Vedi la sezione tributi e accertamento.
Fonti
- Corte di Cassazione, Sezione tributaria, ordinanza 2025, n. 13510.
- Art. 1, comma 758, legge 27 dicembre 2019, n. 160.
- Art. 1 D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99 (coltivatore diretto e IAP).
Domande frequenti