← Torna a Sentenze commentate
Ultimo aggiornamento: 18 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Con l’ordinanza n. 13510 del 2025 la Sezione tributaria della Corte di Cassazione conferma che l’esenzione IMU sui terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP dipende dalla permanente iscrizione nella previdenza agricola, senza che rilevi la prevalenza del reddito agricolo: l’esenzione spetta anche a chi ha altri redditi, è pensionato o è coadiuvante familiare iscritto.

La vicenda

Un coltivatore diretto possiede e coltiva il proprio terreno, ma ha anche altri redditi (o riveste la qualifica di coadiuvante familiare). Il Comune nega l’esenzione IMU, ritenendo che l’attività — o il reddito — agricola non sia prevalente rispetto alle altre fonti. Il contribuente impugna; la controversia giunge in Cassazione.

La questione giuridica

Il nodo è quale sia il presupposto dell’esenzione: la prevalenza del reddito agricolo sul reddito complessivo del contribuente, oppure la sola iscrizione nella gestione previdenziale agricola come coltivatore diretto o IAP? E se la qualifica di coadiuvante familiare osti al beneficio.

La decisione e il principio di diritto

La Corte chiarisce che l’elemento decisivo è la permanente iscrizione nella gestione previdenziale agricola come coltivatore diretto o IAP, anche nella veste di coadiuvante familiare: tale iscrizione presuppone già una valutazione di abitualità e prevalenza della partecipazione all’attività agricola. Non è quindi richiesta la prevalenza del reddito agricolo: lo status di pensionato o la presenza di altri redditi non impediscono il beneficio, purché sia mantenuta l’iscrizione. Ciò che conta non è la fonte principale di reddito, ma l’effettiva attività agricola e la conduzione diretta del fondo.

Resta fermo un requisito: la coincidenza tra il soggetto che possiede il terreno (proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento) e quello che ha la qualifica di coltivatore diretto o IAP. La sola conduzione del fondo, senza il possesso qualificato, non è sufficiente; nei casi di comproprietà l’esenzione opera per il contitolare in possesso della qualifica.

Il principio: l’esenzione IMU per i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP dipende dalla permanente iscrizione nella previdenza agricola, che già implica abitualità e prevalenza dell’attività, senza che rilevi la prevalenza del reddito agricolo o lo status di pensionato, fermo restando la coincidenza tra possesso del terreno e titolarità della qualifica.

Chi ha diritto all’esenzione

Situazione Esenzione IMU?
Coltivatore diretto/IAP iscritto, possessore e conduttore del fondo
Coltivatore iscritto con altri redditi o pensionato Sì (irrilevante la prevalenza del reddito)
Coadiuvante familiare iscritto alla previdenza agricola
Soggetto che conduce il fondo ma non lo possiede No (manca il possesso qualificato)
Comproprietà: contitolare iscritto Sì, per la sua posizione

Le norme commentate

Art. 1, comma 758, L. 160/2019 — nell’ambito della nuova IMU prevede l’esenzione per i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli IAP iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione.

Art. 1 D.Lgs. 99/2004 — definisce l’imprenditore agricolo professionale (IAP) e i requisiti di abitualità e prevalenza dell’attività, alla cui valutazione è ancorata l’iscrizione previdenziale rilevante per l’esenzione.

Conseguenze pratiche

I coltivatori diretti e gli IAP iscritti alla previdenza agricola non pagano l’IMU sui terreni posseduti e condotti, a prescindere da altri redditi o dalla pensione: una tutela importante per chi affianca all’attività agricola un altro lavoro. Attenzione alla coincidenza possesso/qualifica, decisiva nei casi di comproprietà tra familiari, e al mantenimento dell’iscrizione previdenziale, vero presupposto del beneficio.

Il principio rileva anche sul piano probatorio nel contenzioso con il Comune: a fronte di un avviso di accertamento IMU, il contribuente può difendersi dimostrando l’iscrizione previdenziale e la conduzione diretta del fondo, senza dover provare la prevalenza del reddito agricolo. Una corretta gestione documentale (estratti previdenziali, fascicolo aziendale, titoli di possesso) mette al riparo da pretese spesso fondate su un’errata lettura del requisito della prevalenza.

Spunti pratici

Esempio

Tizio è coltivatore diretto iscritto alla previdenza agricola e possiede il fondo che coltiva, ma lavora anche part-time in fabbrica: ha diritto all’esenzione IMU, perché conta l’iscrizione, non la prevalenza del reddito. Caio, invece, coltiva un terreno di proprietà del padre senza esserne possessore né titolare di un diritto reale: a lui l’esenzione non spetta.

Orientamento

La pronuncia consolida l’indirizzo che àncora l’esenzione IMU all’iscrizione previdenziale agricola, valorizzando l’effettività dell’attività e superando le contestazioni fondate sulla prevalenza del reddito o sulla qualifica di coadiuvante. Vedi la sezione tributi e accertamento.

Fonti

Domande frequenti

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.