Testo dell'articoloVigente
Con l’ordinanza n. 32690 del 16 dicembre 2024 la Sezione tributaria della Corte di Cassazione fissa i paletti dell’esenzione IMU per gli enti non commerciali: non basta la natura dell’ente né la convenzione o l’accreditamento con il SSN, occorre provare che l’attività è svolta con modalità non commerciali (gratuità o corrispettivi simbolici), e l’onere grava sul contribuente.
La vicenda
Una struttura sanitaria gestita da un ente non commerciale, in convenzione con il SSN e con applicazione di tariffe, chiede l’esenzione IMU sull’immobile destinato all’attività. Il Comune la nega, ritenendo l’attività svolta in forma commerciale. L’ente impugna invocando la finalità sociale e il rapporto convenzionale con il servizio pubblico; la controversia giunge in Cassazione.
La questione giuridica
Il nodo è se la convenzione o l’accreditamento con il SSN, unitamente alla natura non lucrativa dell’ente, bastino a integrare il requisito per l’esenzione, oppure se occorra dimostrare in concreto che l’attività è svolta con modalità non commerciali; e su chi gravi l’onere della prova.
La decisione e il principio di diritto
La Corte ribadisce che l’esenzione richiede un duplice requisito: soggettivo (l’immobile deve appartenere a un ente non commerciale) e oggettivo (deve essere destinato esclusivamente allo svolgimento, con modalità non commerciali, delle attività previste dalla legge). La sola convenzione o l’accreditamento con il SSN non garantisce la natura non commerciale: in coerenza con i principi UE, la presenza di una finalità sociale non esclude la possibile natura economica dell’attività. Occorre dimostrare che essa è svolta a titolo gratuito o dietro corrispettivi simbolici, non orientati al profitto e idonei a coprire solo una frazione del costo effettivo del servizio.
L’onere di questa prova rigorosa grava sul contribuente, non sul Comune: è l’ente che deve giustificare il proprio diritto all’esenzione con bilanci e documenti chiari. L’uso indiretto dell’immobile (come la locazione a terzi) costituisce utilizzo commerciale ed esclude il beneficio. Il principio: l’esenzione IMU per gli enti non commerciali presuppone, oltre al requisito soggettivo, che l’immobile sia destinato esclusivamente ad attività svolte con modalità non commerciali; la convenzione o l’accreditamento con il SSN non sono di per sé sufficienti, e l’onere di provare le concrete modalità non commerciali grava sul contribuente.
I requisiti dell’esenzione
| Requisito | Contenuto | Sufficiente da solo? |
|---|---|---|
| Soggettivo | Immobile di un ente non commerciale | No |
| Oggettivo | Destinazione esclusiva ad attività con modalità non commerciali | Necessario |
| Convenzione/accreditamento SSN | Rapporto con il servizio pubblico | No |
| Corrispettivi | Gratuità o tariffe simboliche, sotto il costo | Necessario |
| Uso indiretto (locazione a terzi) | Utilizzo commerciale | Esclude l’esenzione |
Le norme commentate
Art. 7, comma 1, lett. i), D.Lgs. 504/1992 — prevede l’esenzione per gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali destinati esclusivamente allo svolgimento, con modalità non commerciali, di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative, sportive e di religione o culto.
Art. 91-bis D.L. 1/2012 e D.M. 200/2012 — disciplinano l’esenzione per gli immobili a utilizzo «misto» e definiscono, in attuazione dei principi UE, i requisiti generali e di settore per qualificare come «non commerciali» le modalità di svolgimento delle attività (gratuità o corrispettivi simbolici).
Conseguenze pratiche
Enti del terzo settore, ONLUS, enti religiosi e scuole paritarie devono documentare le modalità non commerciali: gratuità o tariffe simboliche, copertura solo parziale dei costi, assenza di finalità di profitto. La sola finalità non lucrativa o la convenzione pubblica non bastano. È essenziale compilare correttamente la dichiarazione IMU ENC e conservare la prova contabile, perché in caso di contestazione sarà l’ente a dover dimostrare il proprio diritto.
Spunti pratici
- Verificare i corrispettivi: devono essere simbolici e coprire solo una frazione del costo effettivo del servizio.
- Tenere bilanci chiari che evidenzino l’assenza di finalità di profitto e la copertura parziale dei costi.
- Evitare l’uso indiretto: la locazione a terzi dell’immobile esclude l’esenzione.
- Compilare la dichiarazione IMU ENC e conservare la documentazione a supporto.
Esempio
La fondazione Tizio gestisce una RSA in convenzione con il SSN applicando rette piene di mercato: l’esenzione IMU non spetta, perché l’attività è svolta con modalità commerciali. La fondazione Caio, invece, offre lo stesso servizio dietro corrispettivi simbolici che coprono solo in parte i costi, senza scopo di lucro: documentandolo, può beneficiare dell’esenzione.
Orientamento
La pronuncia conferma l’indirizzo che, in linea con i principi unionali in materia di aiuti di Stato, àncora l’esenzione alle concrete modalità non commerciali dell’attività e non alla mera veste soggettiva o al rapporto convenzionale con il servizio pubblico. Vedi la sezione tributi e accertamento.
Fonti
- Corte di Cassazione, Sezione tributaria, ordinanza 16 dicembre 2024, n. 32690.
- Art. 7, comma 1, lett. i), D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.
- Art. 91-bis D.L. 24 gennaio 2012, n. 1; D.M. 19 novembre 2012, n. 200.
Domande frequenti