Testo dell'articoloVigente
Quando il contribuente non si trova all’indirizzo, la cartella di pagamento può essere notificata con due procedure molto diverse, a seconda che si tratti di irreperibilità relativa o assoluta. Con l’ordinanza n. 24781 del 2025 la Corte di Cassazione, sezione tributaria, ribadisce la distinzione e fissa un presidio di garanzia: la notifica per irreperibilità assoluta è valida solo se il messo documenta le ricerche effettivamente svolte sul territorio. · Cerca su Italgiure (banca dati ufficiale) ↗
La vicenda
Una cartella di pagamento viene notificata al contribuente con il rito dell’irreperibilità. Il messo notificatore, recatosi all’indirizzo di residenza anagrafica, constata l’assenza del nome sul citofono e sulla cassetta delle lettere e raccoglie la dichiarazione del custode sull’avvenuto trasferimento. Il contribuente impugna sostenendo che la notifica sia nulla, perché il messo avrebbe erroneamente seguito la procedura dell’irreperibilità assoluta, pur essendo nota la sua residenza storica da certificati anagrafici.
La questione giuridica
Qual è la differenza tra irreperibilità relativa e assoluta e quale procedura di notifica si applica in ciascun caso? Quando la notifica per irreperibilità assoluta è valida e quando è nulla?
La decisione e il principio di diritto
La Corte distingue nettamente le due ipotesi. Si ha irreperibilità relativa quando il destinatario è temporaneamente assente dall’indirizzo noto (residenza, dimora o domicilio individuabili): in tal caso la notifica segue il rito dell’art. 140 c.p.c. — deposito dell’atto presso la casa comunale, affissione dell’avviso e invio della raccomandata informativa. Si ha invece irreperibilità assoluta quando il luogo di notifica è sconosciuto o il destinatario si è trasferito senza lasciare traccia: qui si applica l’art. 60, lett. e), del D.P.R. 600/1973, con deposito presso la casa comunale e affissione dell’avviso, senza necessità di raccomandata.
La scelta tra le due procedure non dipende dai soli dati anagrafici, ma da quanto il messo verifica sul campo. La notifica per irreperibilità assoluta è valida solo se il messo ha svolto e documentato le ricerche necessarie ad accertare l’effettivo trasferimento e l’impossibilità di reperire il destinatario: un’attestazione su modulo prestampato, priva di dettagli sulle indagini effettive, rende la notifica nulla. Nel caso esaminato la Corte ha ritenuto corretta la procedura dell’irreperibilità assoluta, perché il messo aveva riscontrato l’assenza del nominativo su citofono e cassetta e raccolto la dichiarazione del custode sul trasferimento.
Il principio: la distinzione tra irreperibilità relativa (art. 140 c.p.c.) e assoluta (art. 60, lett. e, D.P.R. 600/1973) si verifica in concreto sulla base delle ricerche del notificatore; la notifica per irreperibilità assoluta è valida solo se il messo documenta le indagini effettivamente svolte.
Relativa e assoluta a confronto
| Profilo | Irreperibilita’ relativa | Irreperibilita’ assoluta |
|---|---|---|
| Situazione | Destinatario temporaneamente assente all’indirizzo noto | Luogo sconosciuto o trasferimento senza traccia |
| Norma | Art. 140 c.p.c. | Art. 60, lett. e), D.P.R. 600/1973 |
| Adempimenti | Deposito, affissione e raccomandata informativa | Deposito casa comunale e affissione (no raccomandata) |
| Validita’ | Richiede i tre adempimenti | Richiede ricerche documentate dal messo |
Le norme richiamate
Art. 140 c.p.c. (notificazione in caso di irreperibilità relativa); art. 60, lett. e), del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (notificazione degli atti tributari in caso di irreperibilità assoluta).
Conseguenze pratiche
- Per il contribuente, la scelta sbagliata della procedura da parte del messo può rendere nulla la notifica.
- Nella difesa conviene chiedere la relata di notifica e verificare se il messo ha descritto in concreto le ricerche svolte.
- Un’attestazione generica o su modulo prestampato è un punto debole della notifica.
- La nullità della notifica può travolgere gli atti successivi (es. fermo, pignoramento).
Esempio
A Tizio viene notificata una cartella per irreperibilità assoluta. Dalla relata risulta solo la dicitura prestampata “destinatario irreperibile”, senza alcun riferimento alle ricerche svolte. Tizio, che risultava ancora residente all’indirizzo, eccepisce la nullità: in assenza di indagini documentate la notifica non regge. Caio, invece, si era effettivamente trasferito senza lasciare traccia; il messo ha annotato l’assenza del nome su citofono e cassetta e la dichiarazione del custode: in quel caso la notifica per irreperibilità assoluta è valida.
Orientamento
La pronuncia si colloca nel solco di un orientamento consolidato che, a tutela del diritto di difesa, impone al notificatore un onere di ricerca effettiva e documentata prima di ricorrere al rito dell’irreperibilità assoluta, distinguendolo dalla più garantita procedura dell’art. 140 c.p.c. valida per l’assenza solo temporanea.
Spunti pratici
- Richiedi sempre copia della relata di notifica per controllare la procedura usata.
- Verifica se la tua residenza anagrafica era nota: in tal caso l’irreperibilita’ assoluta e’ sospetta.
- Controlla che, per l’irreperibilita’ relativa, sia stata inviata la raccomandata informativa.
- Conserva i certificati storici di residenza: provano la conoscibilita’ dell’indirizzo.
Contenuto informativo e divulgativo, non costituisce consulenza legale o tributaria. I principi giurisprudenziali vanno verificati nella versione aggiornata e calati nel caso concreto con l’assistenza di un professionista abilitato.
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Domande frequenti
Che differenza c'e' tra irreperibilita' relativa e assoluta?
L'irreperibilita' relativa ricorre quando il destinatario e' temporaneamente assente all'indirizzo noto (notifica ex art. 140 c.p.c.); l'assoluta quando il luogo e' sconosciuto o il destinatario si e' trasferito senza traccia (art. 60, lett. e, D.P.R. 600/1973).
Quando la notifica per irreperibilita' assoluta e' nulla?
E' nulla se il messo non ha svolto e documentato le ricerche necessarie ad accertare l'effettivo trasferimento: un'attestazione generica o su modulo prestampato, senza dettagli sulle indagini, non e' sufficiente.
Quali adempimenti richiede l'art. 140 c.p.c.?
Deposito dell'atto presso la casa comunale, affissione dell'avviso alla porta e invio di una raccomandata informativa al destinatario.
Come faccio a contestare la notifica della cartella?
Richiedendo la relata di notifica e verificando se la procedura scelta era corretta e, per l'irreperibilita' assoluta, se il messo ha descritto in concreto le ricerche svolte sul territorio.
La nullita' della notifica della cartella che effetti ha?
Puo' travolgere gli atti successivi fondati su quella notifica (ad esempio fermo amministrativo o pignoramento), che diventano a loro volta contestabili.