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Materia: Riscossione / notifica degli atti · Riferimento: Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza 2025, n. 24781
- L’irreperibilità relativa (destinatario temporaneamente assente all’indirizzo noto) si notifica con il rito dell’art. 140 c.p.c. (deposito, affissione, raccomandata informativa).
- L’irreperibilità assoluta (luogo di notifica sconosciuto o destinatario trasferito senza traccia) si notifica con l’art. 60, lett. e), del D.P.R. 600/1973.
- La notifica per irreperibilità assoluta è valida solo se il messo documenta le ricerche svolte: un’attestazione su modulo prestampato, senza dettagli, è nulla.
Il caso
Una cartella di pagamento viene notificata con il rito dell’irreperibilità. Il contribuente eccepisce la nullità della notifica, sostenendo che il messo non avrebbe svolto le ricerche necessarie per accertare il suo effettivo trasferimento.
La decisione
La Corte distingue con nettezza le due situazioni. Si ha irreperibilità relativa quando il destinatario non viene temporaneamente reperito presso la residenza nota: in tal caso si applica l’art. 140 del codice di procedura civile (deposito dell’atto, affissione dell’avviso e invio della raccomandata informativa). Si ha invece irreperibilità assoluta quando il luogo di notifica è sconosciuto o il destinatario si è trasferito senza lasciare traccia: qui opera l’art. 60, lettera e), del D.P.R. 600/1973 (deposito presso la casa comunale e affissione, con perfezionamento nei termini di legge).
Il punto decisivo è che la procedura per irreperibilità assoluta è legittima solo se il messo compie e documenta ricerche specifiche nel Comune del domicilio fiscale (verifiche anagrafiche, assenza del nome su citofono e cassetta, informazioni dal portiere) che attestino l’effettivo trasferimento in luogo sconosciuto. Una mera attestazione su modulo prestampato, priva del dettaglio delle ricerche, rende la notifica nulla. L’attestazione circostanziata del messo, peraltro, prevale sulle stesse risultanze anagrafiche.
Il principio di diritto
Ai fini dell’art. 60 del D.P.R. 600/1973, la notifica per irreperibilità assoluta è valida soltanto se il messo accerta e documenta le specifiche ricerche attestanti l’effettivo trasferimento del destinatario in luogo sconosciuto; in difetto la notifica è nulla. L’irreperibilità relativa, invece, è regolata dall’art. 140 c.p.c.
Implicazioni pratiche
Chi riceve — o scopre tardivamente — atti notificati con il rito dell’irreperibilità ha uno strumento di difesa concreto: può contestare la validità della notifica quando dalla relata non risultino le ricerche effettivamente svolte. È quindi importante richiedere ed esaminare la relazione di notificazione e verificare se il messo abbia dato conto, in concreto, degli accertamenti compiuti. Vedi la sezione Riscossione.
Domande frequenti
Che differenza c’è tra irreperibilità relativa e assoluta?
La relativa è l’assenza temporanea all’indirizzo noto (si applica l’art. 140 c.p.c.); l’assoluta è il trasferimento senza traccia o l’indirizzo sconosciuto (si applica l’art. 60, lett. e, DPR 600/1973).
Quando è nulla la notifica per irreperibilità assoluta?
Quando il messo non ha svolto o non ha documentato le ricerche idonee ad attestare l’effettivo trasferimento del destinatario: in tal caso la notifica è nulla.
Fonti
- Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza 2025, n. 24781.
- Art. 60 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; art. 140 del codice di procedura civile.
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