Testo dell'articoloVigente
Materia: Dogane / dazi all’importazione · Riferimento: Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza 2025, n. 6571
- I dazi non riscossi possono essere recuperati a posteriori dall’autorità doganale.
- L’importatore evita il recupero solo provando, in modo cumulativo: un errore attivo dell’autorità doganale, la sua non rilevabilità da parte di un operatore diligente e il rispetto di tutte le norme sulla dichiarazione.
- La buona fede non è automatica («in re ipsa»): certificati di origine falsi forniti dall’esportatore non bastano a tutelare l’importatore, tenuto a una diligenza professionale qualificata.
Il caso
Un’impresa importa merci dichiarando un’origine preferenziale che dà diritto a dazi ridotti. Le indagini (anche dell’OLAF, l’ufficio antifrode europeo) rivelano che i certificati di origine erano falsi e la merce proveniva in realtà da un altro Paese. La dogana recupera i dazi non versati; l’importatore invoca la propria buona fede.
La decisione
La Corte richiama la disciplina unionale (art. 220 del Codice doganale comunitario, Reg. CEE 2913/1992, oggi art. 119 del Codice doganale dell’Unione, Reg. UE 952/2013). La contabilizzazione a posteriori dei dazi può essere esclusa solo in presenza di un errore dell’autorità doganale e della buona fede dell’operatore. Ma queste condizioni devono ricorrere cumulativamente ed essere provate dall’importatore che intenda avvalersene.
In particolare, l’errore deve essere imputabile a un comportamento attivo dell’autorità doganale, e non a dichiarazioni inesatte dell’operatore o dell’esportatore. La buona fede non è un dato automatico: l’importatore, in virtù della sua professionalità, è tenuto a un dovere di diligenza qualificata (art. 1176, comma 2, del codice civile) e deve dimostrare di aver fatto tutto il possibile per verificare la correttezza delle informazioni e la reale sussistenza delle condizioni del trattamento preferenziale. Limitarsi a ricevere certificati poi rivelatisi falsi non integra l’esimente.
Il principio di diritto
L’esonero dalla contabilizzazione a posteriori dei dazi presuppone un errore attivo dell’autorità doganale, non rilevabile dall’operatore diligente, unito alla buona fede e al rispetto della normativa: condizioni da provare cumulativamente dall’importatore, la cui buona fede non può fondarsi sulla mera ricezione di certificati di origine inesatti.
Implicazioni pratiche
Chi importa avvalendosi di regimi di origine preferenziale si assume un rischio concreto: in caso di certificati falsi, anche se inconsapevole, può vedersi recuperare i dazi. La tutela passa dalla due diligence sul fornitore e sull’effettiva origine della merce, da documentare. Un certificato (EUR.1, FORM A o dichiarazione d’origine) successivamente disconosciuto non protegge di per sé: occorre poter dimostrare di aver adottato ogni cautela esigibile da un operatore professionale.
Domande frequenti
Se i certificati di origine erano falsi a mia insaputa devo comunque pagare i dazi?
Di regola sì, salvo che tu provi un errore attivo della dogana non rilevabile con la diligenza professionale richiesta. La sola ricezione di certificati falsi dell’esportatore non basta a escludere il recupero.
Cosa devo dimostrare per invocare la buona fede?
Cumulativamente: l’errore attivo dell’autorità doganale, la sua non rilevabilità da parte di un operatore diligente e il rispetto di tutte le disposizioni sulla dichiarazione.
Fonti
- Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza 2025, n. 6571.
- Art. 220 del Reg. CEE 2913/1992 (Codice doganale comunitario) e art. 119 del Reg. UE 952/2013 (Codice doganale dell’Unione); art. 1176, comma 2, del codice civile.