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Ultimo aggiornamento: 12 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Materia: Dogane / dazi all’importazione · Riferimento: Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza 2025, n. 6571

In sintesi
  • I dazi non riscossi possono essere recuperati a posteriori dall’autorità doganale.
  • L’importatore evita il recupero solo provando, in modo cumulativo: un errore attivo dell’autorità doganale, la sua non rilevabilità da parte di un operatore diligente e il rispetto di tutte le norme sulla dichiarazione.
  • La buona fede non è automatica («in re ipsa»): certificati di origine falsi forniti dall’esportatore non bastano a tutelare l’importatore, tenuto a una diligenza professionale qualificata.

Il caso

Un’impresa importa merci dichiarando un’origine preferenziale che dà diritto a dazi ridotti. Le indagini (anche dell’OLAF, l’ufficio antifrode europeo) rivelano che i certificati di origine erano falsi e la merce proveniva in realtà da un altro Paese. La dogana recupera i dazi non versati; l’importatore invoca la propria buona fede.

La decisione

La Corte richiama la disciplina unionale (art. 220 del Codice doganale comunitario, Reg. CEE 2913/1992, oggi art. 119 del Codice doganale dell’Unione, Reg. UE 952/2013). La contabilizzazione a posteriori dei dazi può essere esclusa solo in presenza di un errore dell’autorità doganale e della buona fede dell’operatore. Ma queste condizioni devono ricorrere cumulativamente ed essere provate dall’importatore che intenda avvalersene.

In particolare, l’errore deve essere imputabile a un comportamento attivo dell’autorità doganale, e non a dichiarazioni inesatte dell’operatore o dell’esportatore. La buona fede non è un dato automatico: l’importatore, in virtù della sua professionalità, è tenuto a un dovere di diligenza qualificata (art. 1176, comma 2, del codice civile) e deve dimostrare di aver fatto tutto il possibile per verificare la correttezza delle informazioni e la reale sussistenza delle condizioni del trattamento preferenziale. Limitarsi a ricevere certificati poi rivelatisi falsi non integra l’esimente.

Il principio di diritto

L’esonero dalla contabilizzazione a posteriori dei dazi presuppone un errore attivo dell’autorità doganale, non rilevabile dall’operatore diligente, unito alla buona fede e al rispetto della normativa: condizioni da provare cumulativamente dall’importatore, la cui buona fede non può fondarsi sulla mera ricezione di certificati di origine inesatti.

Implicazioni pratiche

Chi importa avvalendosi di regimi di origine preferenziale si assume un rischio concreto: in caso di certificati falsi, anche se inconsapevole, può vedersi recuperare i dazi. La tutela passa dalla due diligence sul fornitore e sull’effettiva origine della merce, da documentare. Un certificato (EUR.1, FORM A o dichiarazione d’origine) successivamente disconosciuto non protegge di per sé: occorre poter dimostrare di aver adottato ogni cautela esigibile da un operatore professionale.

Domande frequenti

Se i certificati di origine erano falsi a mia insaputa devo comunque pagare i dazi?

Di regola sì, salvo che tu provi un errore attivo della dogana non rilevabile con la diligenza professionale richiesta. La sola ricezione di certificati falsi dell’esportatore non basta a escludere il recupero.

Cosa devo dimostrare per invocare la buona fede?

Cumulativamente: l’errore attivo dell’autorità doganale, la sua non rilevabilità da parte di un operatore diligente e il rispetto di tutte le disposizioni sulla dichiarazione.

Fonti

Avvertenza. Contenuto informativo e divulgativo, non costituisce consulenza legale o tributaria. I principi giurisprudenziali vanno sempre verificati nella versione aggiornata e calati nel caso concreto con l’assistenza di un professionista abilitato.
A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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