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La guida

CCNL Ortofrutticoli e Agrumari

Lavoro festivo, domenicale e notturno nel CCNL Ortofrutticoli e Agrumari: maggiorazioni

Nelle campagne di raccolta e di lavorazione il lavoro di domenica, nei festivi e di notte è frequente. La legge garantisce riposi e protezioni; le maggiorazioni sono fissate dal CCNL Ortofrutticoli e Agrumari: 15% per il notturno in turni regolari, 30% per il lavoro nelle festività, 42%, 50% e 60% per lo straordinario festivo, notturno e festivo notturno.

In sintesi

La domenica è il giorno di riposo settimanale (24 ore consecutive); chi è chiamato a lavorare di domenica ha diritto a un riposo compensativo e alla maggiorazione del 30% (art. 54 del CCNL). Il lavoro svolto nelle festività è pagato con la maggiorazione del 30% (art. 55). Il lavoro notturno in turni regolari, dalle 22 alle 6, è maggiorato del 15% (art. 48); lo straordinario notturno del 50% e quello festivo notturno del 60% (art. 50). Per la legge (D.Lgs. 66/2003) il lavoro notturno comporta anche limiti di durata e sorveglianza sanitaria.

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Dati contrattuali

Parti firmatarie
Fruitimprese · Flai-Cgil · Fisascat-Cisl · Uiltucs-Uil
Istituti trattati
Lavoro domenicale e festivo · Maggiorazioni · Riposo compensativo · Lavoro notturno
Riferimenti
D.Lgs. 66/2003 (orario, notturno, riposi) · Art. 2109 c.c. · D.Lgs. 151/2001 (tutela maternità) · CCNL artt. 48, 50, 54 e 55 (maggiorazioni)
Fonte
Testo del CCNL 2024-2027 pubblicato dalla Flai-Cgil (PDF)

Che cosa è il lavoro notturno per la legge

Il D.Lgs. 66/2003 dà due definizioni che conviene tenere distinte. Il lavoro notturno è l’attività svolta in un periodo di almeno 7 ore consecutive che comprende l’intervallo tra la mezzanotte e le 5 del mattino. Il lavoratore notturno è invece chi svolge, in via non occasionale, almeno 3 ore di lavoro notturno per una parte rilevante dell’anno (il CCNL Ortofrutticoli non detta criteri propri: in difetto di disciplina collettiva si considera tale chi lavora di notte per almeno 80 giorni lavorativi l’anno). Questa qualifica fa scattare tutele aggiuntive.

Limiti e tutele del lavoratore notturno

  • l’orario di lavoro non può superare, in media, le 8 ore nell’arco di 24 ore;
  • il lavoratore ha diritto a sorveglianza sanitaria periodica e gratuita;
  • se sopravviene un’inidoneità al notturno certificata, deve essere adibito, ove possibile, a mansioni diurne.

Cosa dice il CCNL. Per ore notturne si intendono quelle dalle 22 alle 6. Nei normali turni di lavoro la maggiorazione è del 15% (art. 48); lo straordinario notturno fuori dai turni regolari è maggiorato del 50% e quello festivo notturno del 60% (art. 50). Le maggiorazioni non sono cumulabili tra loro né con quella dei turnisti. I turnisti hanno diritto a mezz’ora di pausa retribuita e, se i turni sono soltanto due, entrambi devono essere diurni. Dall’accertamento della gravidanza al primo anno del bambino la lavoratrice non può essere adibita al lavoro dalle 22 alle 6 (art. 26).

Domeniche e festivi: riposo e compenso

Il riposo settimanale di 24 ore coincide di regola con la domenica (art. 2109 c.c.; art. 54 del CCNL). Se per esigenze aziendali si lavora la domenica, spetta un riposo compensativo; per il lavoro domenicale e festivo il CCNL Ortofrutticoli prevede queste maggiorazioni:

Situazione Cosa prevede di norma il CCNL
Lavoro nel giorno festivo Ore effettive pagate con la maggiorazione del 30% sulla paga conglobata (art. 55); se è straordinario, 42% (art. 50)
Lavoro domenicale (riposo in altro giorno) Riposo compensativo e maggiorazione del 30% (art. 54); il lavoro della domenica è sempre considerato straordinario (art. 48)
Festività coincidente con la domenica Ai lavoratori a retribuzione fissa spetta in aggiunta un importo pari alla retribuzione normale giornaliera (art. 55)
Lavoro serale/notturno Turni regolari dalle 22 alle 6: 15% (art. 48); straordinario notturno 50% e festivo notturno 60% (art. 50)
Le maggiorazioni dello straordinario (35%, 42%, 50%, 60%) non sono cumulabili tra loro né con il 15% dei turnisti (art. 50). Il testo del CCNL non spiega come si coordinino il 30% dell’art. 54 e il 42% dell’art. 50 per la domenica lavorata come straordinario: la voce del cedolino va confrontata con entrambe le norme.

I riposi: i paletti che restano sempre

Qualunque sia l’organizzazione dei turni, due diritti non si toccano:

Riposo Durata minima di legge Fonte
Riposo giornaliero 11 ore consecutive ogni 24 ore Art. 7 D.Lgs. 66/2003
Riposo settimanale 24 ore consecutive ogni 7 giorni, di regola di domenica Art. 9 D.Lgs. 66/2003; art. 2109 c.c.

Il riposo settimanale può essere calcolato come media su un periodo non superiore a 14 giorni: nei settori a ciclo aperto questo consente di concentrare i turni e spostare il riposo, ma il diritto al recupero resta.

Casi pratici

Tizio — domenica in stabilimento durante la campagna
Tizio lavora la domenica in uno stabilimento di lavorazione durante la campagna. Il suo riposo settimanale viene spostato al martedì: per la domenica lavorata ha diritto al riposo compensativo e alla maggiorazione del 30% (art. 54). Poiché l’art. 48 considera sempre straordinario il lavoro della domenica, sul cedolino va controllato anche il 42% dell’art. 50.
Caia — festività infrasettimanale
Caia lavora in una festività nazionale infrasettimanale. Oltre alla normale retribuzione della festività, le spettano le ore effettive con la maggiorazione del 30% sulla paga conglobata (art. 55). Se invece la festività cade di domenica e non lavora, i lavoratori a retribuzione fissa ricevono in aggiunta un importo pari alla retribuzione normale giornaliera.

Approfondisci con la guida pratica

Lavoro festivo e domenicale: come va pagato →

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Domande frequenti

Qual è la differenza tra lavoro notturno e lavoratore notturno?
Il lavoro notturno è la singola prestazione resa nel periodo di almeno 7 ore che comprende l’intervallo tra mezzanotte e le 5. Il lavoratore notturno è invece chi svolge il notturno in modo abituale (almeno 3 ore per una parte rilevante dell’anno, secondo il CCNL): solo per lui scattano tutele come il limite delle 8 ore medie e la sorveglianza sanitaria.
Il riposo settimanale deve cadere per forza di domenica?
Di regola sì (art. 2109 c.c.), ma nei settori a ciclo aperto — dove si lavora anche la domenica — il riposo può essere collocato in un altro giorno. Resta comunque il diritto a 24 ore consecutive di riposo ogni 7 giorni, e per la domenica lavorata il CCNL Ortofrutticoli (art. 54) riconosce il riposo compensativo e la maggiorazione del 30%.
Le maggiorazioni per notturno e festivo si sommano allo straordinario?
No: le maggiorazioni previste dall’art. 50 (35% feriale, 42% festivo, 50% notturno, 60% festivo notturno) non sono cumulabili tra loro né con il 15% dei turnisti dell’art. 48. Nei turni regolari notturni si applica il 15%; fuori turno, lo straordinario notturno è pagato con il 50%.
Se lavoro di domenica ho diritto a un altro giorno di riposo?
Sì. Il riposo settimanale di 24 ore consecutive resta un diritto: se per esigenze aziendali lavori la domenica, spetta il riposo compensativo oltre alla maggiorazione del 30% (art. 54 del CCNL).

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive 2024-2027, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi e tredicesima, quattordicesima e premi.

Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (D.Lgs. 66/2003; art. 2109 c.c.; D.Lgs. 151/2001). Le percentuali di maggiorazione e le regole di cumulo sono quelle degli artt. 48, 50, 54 e 55 del CCNL 2024-2027.

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Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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