Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Occhialeria (Anfao)

Lavoro notturno, festivo e domenicale nel CCNL Occhialeria (Anfao): turni e maggiorazioni

Nei cicli produttivi su turni il lavoro di notte, di domenica e nei giorni festivi è spesso la regola. La legge fissa limiti e tutele (durata, riposi, sorveglianza sanitaria), mentre la maggiorazione economica di queste prestazioni è stabilita dal CCNL. Vediamo cosa spetta e quali sono i paletti invalicabili.

In sintesi

Il lavoro notturno (D.Lgs. 66/2003) è quello svolto nel periodo di almeno 7 ore tra le 24 e le 5; per i lavoratori notturni l’orario medio non supera le 8 ore nelle 24 e spetta la sorveglianza sanitaria. Restano fermi il riposo di 11 ore al giorno e di 24 ore a settimana, di regola di domenica. Le maggiorazioni per notturno, festivo e domenicale sono fissate dal CCNL: per le percentuali si rinvia al testo.

Risorsa gratuita
Minimi CCNL 2026: il punto d'ingresso settore per settore (PDF)
  • Il minimo d'ingresso a confronto in 8 settori chiave
  • Dal minimo tabellare alla busta paga: cosa si aggiunge davvero
Niente spam, solo lavoro e fisco utile. Inviando accetti la privacy policy. P.IVA 04180610133.

Dati contrattuali

Parti firmatarie
Anfao (Confindustria Moda) · Femca-Cisl · Filctem-Cgil · Uiltec-Uil
Istituti trattati
Lavoro notturno (D.Lgs. 66/2003) · Maggiorazioni di turno · Festività · Riposo settimanale
Riferimenti
D.Lgs. 66/2003 (orario, notturno, riposi) · Art. 2109 c.c. · D.Lgs. 151/2001 (tutela maternità) · Maggiorazioni del CCNL
Fonte
Testo del CCNL depositato presso il CNEL

Che cosa è il lavoro notturno per la legge

Il D.Lgs. 66/2003 dà due definizioni che conviene tenere distinte. Il lavoro notturno è l’attività svolta in un periodo di almeno 7 ore consecutive che comprende l’intervallo tra la mezzanotte e le 5 del mattino. Il lavoratore notturno è invece chi svolge, in via non occasionale, almeno 3 ore di lavoro notturno per una parte rilevante dell’anno, secondo i criteri fissati dal CCNL. Questa qualifica fa scattare tutele aggiuntive.

Limiti e tutele del lavoratore notturno

  • l’orario di lavoro non può superare, in media, le 8 ore nell’arco di 24 ore;
  • il lavoratore ha diritto a sorveglianza sanitaria periodica e gratuita;
  • se sopravviene un’inidoneità al notturno certificata, deve essere adibito, ove possibile, a mansioni diurne.

Le maggiorazioni: come ragionano i contratti

La legge non fissa l’importo della maggiorazione per il lavoro «disagiato»: lo fa il CCNL, che riconosce percentuali sulla retribuzione oraria diverse a seconda del tipo di prestazione. Lo schema tipico:

Tipo di prestazione Cosa riconosce di norma il CCNL
Lavoro notturno Maggiorazione oraria, più alta se il turno notturno è abituale rispetto a quello occasionale
Lavoro festivo Maggiorazione per la prestazione nei giorni festivi, spesso con riposo compensativo
Lavoro domenicale Maggiorazione quando la domenica non è già il giorno di riposo del turno
Festivo notturno Le maggiorazioni si cumulano secondo le regole del contratto
Le percentuali esatte e le regole di cumulo sono fissate dal CCNL applicato e dagli accordi aziendali: per i valori si rinvia sempre al testo contrattuale vigente.

Turni e rotazioni

Nei cicli continui il personale ruota su turni (mattina, pomeriggio, notte). Il CCNL può prevedere un’indennità di turno distinta dalla maggiorazione del singolo notturno; le due voci vanno lette insieme in busta paga.

I riposi: i paletti che restano sempre

Qualunque sia l’organizzazione dei turni, due diritti non si toccano:

Riposo Durata minima di legge Fonte
Riposo giornaliero 11 ore consecutive ogni 24 ore Art. 7 D.Lgs. 66/2003
Riposo settimanale 24 ore consecutive ogni 7 giorni, di regola di domenica Art. 9 D.Lgs. 66/2003; art. 2109 c.c.

Il riposo settimanale può essere calcolato come media su un periodo non superiore a 14 giorni: nei settori a ciclo aperto questo consente di concentrare i turni e spostare il riposo, ma il diritto al recupero resta.

Casi pratici

Tizio — turno notturno abituale
Tizio lavora stabilmente sul turno di notte in un ciclo continuo. Oltre alla maggiorazione oraria per il notturno prevista dal CCNL, l’azienda gli riconosce l’indennità di turno; la sua media oraria resta entro le 8 ore nelle 24 e viene sottoposto a sorveglianza sanitaria periodica.
Caia — festivo lavorato
Caia è chiamata a lavorare in un giorno festivo per un’urgenza di produzione. In busta paga compaiono la maggiorazione per il festivo prevista dal contratto e, secondo il CCNL, un riposo compensativo da fruire nei giorni successivi.

Approfondisci con la guida pratica

Lavoro festivo e domenicale: come va pagato →

Domande frequenti

Qual è la differenza tra lavoro notturno e lavoratore notturno?
Il lavoro notturno è la singola prestazione resa nel periodo di almeno 7 ore che comprende l’intervallo tra mezzanotte e le 5. Il lavoratore notturno è invece chi svolge il notturno in modo abituale (almeno 3 ore per una parte rilevante dell’anno, secondo il CCNL): solo per lui scattano tutele come il limite delle 8 ore medie e la sorveglianza sanitaria.
Il riposo settimanale deve cadere per forza di domenica?
Di regola sì (art. 2109 c.c.), ma nei settori a ciclo aperto — dove si lavora anche la domenica — il riposo può essere collocato in un altro giorno. Resta comunque il diritto a 24 ore consecutive di riposo ogni 7 giorni, e per la domenica lavorata il CCNL riconosce di norma una maggiorazione.
Le maggiorazioni per notturno e festivo si sommano allo straordinario?
Dipende dal CCNL. La maggiorazione per il disagio (notturno, festivo, domenicale) e quella per lo straordinario rispondono a ragioni diverse e molti contratti ne prevedono il cumulo, talvolta con regole specifiche. Per il calcolo esatto si fa riferimento alle clausole del contratto applicato.
Di quanto è la maggiorazione per il lavoro notturno?
La percentuale non è fissata dalla legge ma dal CCNL applicato, e varia a seconda che il notturno sia abituale od occasionale e che si cumuli o meno con festivo e straordinario. Per i valori esatti occorre consultare le tabelle del tuo contratto nazionale.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento 2026, ferie, permessi e ROL 2026, maternità congedi e tutele 2026 e tredicesima, PPVA e premi 2026.

Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (D.Lgs. 66/2003; art. 2109 c.c.; D.Lgs. 151/2001). Le percentuali di maggiorazione e le regole di cumulo sono fissate dal CCNL vigente: per i valori esatti si rinvia sempre al testo contrattuale applicato.

Serve un parere sul tuo caso concreto?

Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.

In sintesi

  • Il lavoro notturno e definito dal D.Lgs. 66/2003: prestazione di almeno 7 ore comprese tra le 24 e le 5; il lavoratore notturno non supera in media le 8 ore nelle 24 e ha diritto a sorveglianza sanitaria.
  • Restano inderogabili il riposo giornaliero di 11 ore e quello settimanale di 24 ore, di regola la domenica.
  • Le maggiorazioni per notturno, festivo e domenicale le fissa il CCNL Occhialeria (Anfao): per le percentuali si rinvia alle tabelle del contratto vigente.
  • La tutela della maternita (D.Lgs. 151/2001) vieta o limita il lavoro notturno per le lavoratrici in determinati periodi.
  • Nei cicli produttivi su turni dell'occhialeria, festivita e domeniche lavorate seguono regole di maggiorazione e riposo compensativo del contratto.
Indice dei contenuti

L'occhialeria e un settore manifatturiero del distretto della moda-occhiale che lavora spesso su cicli continui o semicontinui: la produzione di montature e lenti richiede turni che possono toccare la notte, la domenica e i festivi. Su questo terreno il D.Lgs. 66/2003 fissa limiti e tutele inderogabili sulla durata e sui riposi, mentre il CCNL Occhialeria, sottoscritto da Anfao con Femca-Cisl, Filctem-Cgil e Uiltec-Uil, stabilisce le maggiorazioni economiche di queste prestazioni. Conoscere il confine tra cio che impone la legge e cio che aggiunge il contratto e la chiave per orientarsi.

Quando il lavoro e notturno per la legge

Il D.Lgs. 66/2003 distingue due nozioni. Il lavoro notturno e l'attivita svolta in un periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque. Il lavoratore notturno e invece chi svolge in via non occasionale almeno tre ore di lavoro notturno per un certo numero di giorni l'anno secondo il contratto. La distinzione conta: per il lavoratore notturno scattano tutele rafforzate.

I limiti di durata e la sorveglianza sanitaria

Per il lavoratore notturno l'orario di lavoro non supera, in media, le otto ore nelle ventiquattro. E prevista la sorveglianza sanitaria: visite di idoneita preventive e periodiche, con possibilita di trasferimento a mansioni diurne in caso di inidoneita accertata. Sono garanzie di salute che l'azienda dell'occhialeria deve assicurare a chi lavora stabilmente di notte sulle linee.

I riposi inderogabili

Restano fermi, a prescindere dai turni, il riposo giornaliero di 11 ore consecutive ogni 24 e il riposo settimanale di almeno 24 ore, di regola coincidente con la domenica e cumulabile con le 11 ore di riposo giornaliero. Quando il turno tocca la domenica, il riposo settimanale va comunque garantito, anche in giorno diverso, con il riposo compensativo.

Le maggiorazioni: dominio del CCNL

La legge fissa i paletti, ma quanto spetta in piu per la notte, la domenica e i festivi lo decide il CCNL. Il contratto Occhialeria prevede maggiorazioni percentuali distinte per il lavoro notturno, per quello domenicale e per quello festivo, spesso modulate a seconda che si tratti di turno avvicendato o di prestazione occasionale. Per le percentuali esatte occorre leggere le tabelle del contratto in vigore alla data della prestazione.

La tutela della maternita

Il D.Lgs. 151/2001 impone limiti specifici: e vietato adibire al lavoro notturno la lavoratrice dall'accertamento della gravidanza fino al compimento di un anno di eta del bambino, e non vi sono obbligate, tra gli altri, la lavoratrice madre o il lavoratore padre di un figlio di eta inferiore a tre anni. Sono tutele che prevalgono sull'organizzazione dei turni e che l'azienda deve rispettare.

Cosa verificare nel cedolino e nei turni

Conviene controllare che le ore notturne, domenicali e festive siano correttamente identificate e maggiorate secondo il CCNL vigente, che i riposi compensativi per le domeniche lavorate siano effettivamente goduti e che, per i lavoratori notturni, sia attiva la sorveglianza sanitaria. In caso di dubbio, il riferimento e il testo contrattuale e il D.Lgs. 66/2003.

Domande frequenti

Cosa si intende per lavoro notturno nell'occhialeria?

Secondo il D.Lgs. 66/2003 e il lavoro svolto in un periodo di almeno 7 ore consecutive comprendente l'intervallo tra le 24 e le 5. Il lavoratore notturno e chi svolge in via non occasionale almeno 3 ore di lavoro notturno per il numero di giorni stabilito dal contratto, e gode di tutele rafforzate.

Quali maggiorazioni spettano per notte, domenica e festivi?

Le percentuali sono fissate dal CCNL Occhialeria (Anfao), distinte per notturno, domenicale e festivo e spesso modulate per turno avvicendato od occasionale. Per gli importi esatti si rinvia alle tabelle del contratto in vigore alla data della prestazione.

Quante ore puo lavorare il lavoratore notturno?

Per il lavoratore notturno l'orario non supera in media le 8 ore nelle 24. Sono inoltre garantiti la sorveglianza sanitaria con visite periodiche e i riposi inderogabili di 11 ore giornaliere e 24 settimanali previsti dal D.Lgs. 66/2003.

Una lavoratrice in gravidanza puo essere adibita al notturno?

No. Il D.Lgs. 151/2001 vieta il lavoro notturno dalla gravidanza accertata fino al compimento di un anno del bambino. Inoltre non vi sono obbligati, tra gli altri, il genitore di un figlio sotto i tre anni. Sono tutele che prevalgono sull'organizzazione dei turni.

Lavorando la domenica perdo il riposo settimanale?

No. Il riposo settimanale di almeno 24 ore va comunque garantito, anche in giorno diverso dalla domenica, tramite riposo compensativo. La domenica lavorata e maggiorata secondo il CCNL, ma il diritto al riposo settimanale resta inderogabile.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-20
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.