Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Formazione Professionale

Dimissioni nel CCNL Formazione Professionale: preavviso, procedura telematica e tutele

Nei servizi di cura e assistenza la continuità del servizio rende il preavviso ancora più delicato. La legge chiede al lavoratore di dimettersi con il modulo telematico e gli riconosce, nei casi gravi, il recesso per giusta causa. Vediamo procedura, tempi e conseguenze, distinguendo sempre il minimo di legge dal preavviso fissato dal CCNL.

In sintesi

Le dimissioni del lavoratore (art. 2118 c.c.) si danno con il modulo telematico obbligatorio, revocabile entro 7 giorni; il preavviso è quello del CCNL secondo livello e anzianità. Per i neogenitori entro i 3 anni del bambino serve la convalida all’ITL (art. 55 D.Lgs. 151/2001). Le dimissioni per giusta causa (art. 2119 c.c.) sono senza preavviso e danno diritto alla NASpI.

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Dati contrattuali

Parti firmatarie
Associazione datoriale di categoria · CGIL · CISL · UIL di categoria
Istituti trattati
Recesso del lavoratore · Preavviso · Dimissioni telematiche · Giusta causa e NASpI
Riferimenti
Artt. 2118-2119 c.c. · Art. 26 D.Lgs. 151/2015 (dimissioni telematiche) · Preavviso del CCNL
Fonte
Testo del CCNL depositato presso il CNEL

Che cosa sono le dimissioni

Le dimissioni sono l’atto con cui il lavoratore recede dal contratto. Nel rapporto a tempo indeterminato il recesso è libero, ma richiede un preavviso (art. 2118 c.c.); quando ricorre una causa che non consente la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto, le dimissioni possono essere date per giusta causa senza preavviso (art. 2119 c.c.). A differenza del licenziamento, qui è il dipendente a prendere l’iniziativa: per questo la legge circonda l’atto di garanzie, per evitare dimissioni «in bianco» o estorte.

Le dimissioni telematiche: la procedura obbligatoria

Dal 2016 le dimissioni (e le risoluzioni consensuali) si comunicano solo per via telematica, a pena di inefficacia (art. 26 D.Lgs. 151/2015). Una semplice lettera o un’e-mail non bastano.

Come si fa

Il modulo si compila e si trasmette in due modi:

Modalità Come
In autonomia Sul portale Servizi Lavoro del Ministero, con identità digitale (SPID/CIE)
Con un intermediario Tramite patronato, organizzazione sindacale, consulente del lavoro, ente bilaterale o Ispettorato del lavoro
Il modulo riporta la data di decorrenza che il lavoratore sceglie: è importante indicarla coerentemente con il preavviso dovuto al CCNL.

La revoca

Entro 7 giorni dalla trasmissione le dimissioni possono essere revocate, sempre con modalità telematica: in tal caso il rapporto di lavoro prosegue normalmente.

Eccezioni alla forma telematica

Non serve il modulo telematico per le dimissioni rese durante il periodo di prova, nel lavoro domestico e nelle sedi «protette» (conciliazioni in sede sindacale o davanti all’Ispettorato). Per i neogenitori entro i 3 anni del bambino resta invece necessaria la convalida presso l’Ispettorato del lavoro (art. 55 D.Lgs. 151/2001).

Il preavviso nei servizi alla persona

Anche nei servizi di cura il lavoratore che si dimette deve un preavviso (art. 2118 c.c.), tanto più importante dove la continuità assistenziale è essenziale. La durata è fissata dal CCNL secondo livello e anzianità; per i giorni esatti si rinvia alle tabelle del contratto applicato.

Indennità di mancato preavviso

Chi se ne va senza preavviso deve al datore l’indennità sostitutiva, pari alla retribuzione del periodo non lavorato, in genere trattenuta dalle spettanze finali. Il datore può rinunciare al preavviso liberando subito il lavoratore.

Genitori entro i 3 anni del bambino

Per la lavoratrice madre e il lavoratore padre, fino al compimento dei 3 anni del figlio, le dimissioni devono essere convalidate presso l’Ispettorato territoriale del lavoro (art. 55 D.Lgs. 151/2001): una tutela contro le dimissioni estorte.

Dimissioni volontarie e per giusta causa a confronto

Aspetto Dimissioni volontarie Dimissioni per giusta causa
Riferimento Art. 2118 c.c. Art. 2119 c.c.
Preavviso Dovuto, secondo il CCNL Non dovuto (recesso immediato)
Modulo telematico
NASpI Di regola no Sì, spetta
Esempi tipici Nuovo impiego, scelta personale Stipendi non pagati, mobbing, demansionamento grave, molestie
La «giusta causa» deve essere reale e dimostrabile: conviene indicarne i motivi nel modulo e conservare la documentazione, perché da essa dipende il diritto alla NASpI.

Dimissioni e NASpI: quando spetta la disoccupazione

La NASpI è pensata per chi perde involontariamente il lavoro: per questo, di norma, non spetta a chi si dimette. Esistono però eccezioni in cui le dimissioni sono equiparate a una perdita involontaria dell’impiego:

  • dimissioni per giusta causa (art. 2119 c.c.);
  • dimissioni della lavoratrice madre o del lavoratore padre nel periodo tutelato (fino a 1 anno del bambino), con convalida all’Ispettorato;
  • risoluzione consensuale a seguito del rifiuto di un trasferimento a oltre 50 km o raggiungibile in oltre 80 minuti con i mezzi pubblici.

In questi casi conviene attivarsi: la domanda di NASpI va presentata all’INPS entro 68 giorni dalla cessazione.

Casi pratici

Tizio — OSS che cambia struttura
Tizio, operatore socio-sanitario, si dimette per un altro impiego. Compila il modulo telematico tramite il patronato e lavora il preavviso del CCNL: l’uscita avviene senza contestazioni e con il pagamento regolare delle spettanze.
Caia — neomamma e convalida
Caia, rientrata dalla maternità, decide di dimettersi mentre il figlio ha 18 mesi. Le dimissioni devono essere convalidate all’Ispettorato del lavoro (art. 55 D.Lgs. 151/2001); in questo caso le spetta anche la NASpI, trattandosi di dimissioni durante il periodo tutelato.

Domande frequenti

Le dimissioni inviate per e-mail o con una lettera sono valide?
No. Dal 2016 le dimissioni del lavoratore sono efficaci solo se trasmesse con il modulo telematico previsto dall’art. 26 del D.Lgs. 151/2015, in autonomia (portale Servizi Lavoro con SPID/CIE) o tramite patronato, sindacato, consulente o Ispettorato. Una lettera consegnata a mano, da sola, non basta.
Devo per forza lavorare il preavviso?
No, ma se non lo lavori devi al datore l’indennità sostitutiva del preavviso, pari alla retribuzione del periodo non lavorato, che ti viene trattenuta dalle spettanze finali. Il datore, in alternativa, può scegliere di rinunciare al preavviso e liberarti subito.
Cosa cambia tra dimissioni e risoluzione consensuale?
Le dimissioni sono un atto unilaterale del lavoratore; la risoluzione consensuale è un accordo tra le parti per chiudere il rapporto. Entrambe passano dal modulo telematico. La risoluzione consensuale può dare diritto alla NASpI solo in casi particolari (ad esempio dopo il rifiuto di un trasferimento molto distante).
Se mi dimetto ho diritto alla NASpI?
Le dimissioni volontarie ordinarie non danno diritto alla NASpI. Fanno eccezione le dimissioni per giusta causa (art. 2119 c.c.) e quelle della lavoratrice madre o del lavoratore padre nel periodo tutelato: in questi casi l’indennità di disoccupazione spetta.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2027, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi parentali, tredicesima, premi e fondo incentivi e malattia e infortunio sul lavoro.

Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (artt. 2118-2119 c.c.; art. 26 D.Lgs. 151/2015; art. 55 D.Lgs. 151/2001). La durata del preavviso e le condizioni di dettaglio sono fissate dal CCNL vigente: per i valori esatti si rinvia sempre al testo contrattuale applicato.

In sintesi

  • Le dimissioni sono il recesso del lavoratore e richiedono il preavviso previsto dal CCNL (art. 2118 c.c.), salvo i casi di giusta causa.
  • La durata del preavviso è fissata dal contratto in base a livello e anzianità; in mancanza di preavviso è dovuta la relativa indennità sostitutiva.
  • Le dimissioni devono essere rese con la procedura telematica obbligatoria (modulo INPS), pena l'inefficacia, salvo eccezioni di legge.
  • Sono revocabili entro sette giorni dalla trasmissione del modulo.
  • Per giusta causa (art. 2119 c.c.) si recede senza preavviso, con diritto all'indennità sostitutiva a carico del datore e accesso alla NASpI.
Indice dei contenuti

Nei servizi di formazione professionale, dove la continuità didattica verso allievi e utenti è un valore, le dimissioni del personale vanno gestite con attenzione al preavviso, che tutela l'esigenza dell'ente di organizzare la sostituzione. La disciplina si fonda sugli articoli 2118 e 2119 del codice civile e, sul piano procedurale, sulle dimissioni telematiche introdotte per contrastare il fenomeno delle dimissioni in bianco.

Il preavviso e la sua funzione

L'art. 2118 c.c. consente a ciascuna parte di recedere dal contratto a tempo indeterminato dando il preavviso nel termine stabilito dal contratto collettivo. Il preavviso ha la funzione di consentire alla controparte di organizzarsi: per l'ente, trovare un sostituto; per il lavoratore dimissionario, cercare nuova occupazione. La sua durata dipende dal livello di inquadramento e dall'anzianità.

Indennità sostitutiva del preavviso

Se il lavoratore si dimette senza rispettare il preavviso, il datore può trattenere l'indennità sostitutiva pari alla retribuzione che sarebbe spettata per il periodo non lavorato. Di converso, è prassi che le parti possano concordare la rinuncia al preavviso. La durata esatta del preavviso va letta nelle tabelle del CCNL Formazione Professionale vigente.

La procedura telematica

Le dimissioni devono essere comunicate esclusivamente in via telematica, attraverso il modulo predisposto e trasmesso con le modalità di legge, anche tramite soggetti abilitati (patronati, organizzazioni sindacali, consulenti). La comunicazione resa in forma diversa è inefficace, salvo le eccezioni previste (ad esempio per i rapporti durante il periodo di prova o in particolari sedi). È una tutela contro le dimissioni estorte o in bianco.

La revoca

Il lavoratore può revocare le dimissioni entro sette giorni dalla data di trasmissione del modulo telematico. La revoca, anch'essa telematica, fa rivivere il rapporto come se le dimissioni non fossero mai state presentate. Decorso il termine, le dimissioni diventano definitive secondo il preavviso indicato.

Le dimissioni per giusta causa

Quando si verifica un fatto talmente grave da non consentire la prosecuzione, neppure provvisoria, del rapporto (art. 2119 c.c.) - ad esempio il mancato pagamento della retribuzione o molestie sul lavoro - il lavoratore può dimettersi per giusta causa, senza preavviso. In tal caso ha diritto all'indennità sostitutiva del preavviso a carico del datore e, ricorrendone i presupposti, alla NASpI, perché la cessazione è equiparata a quella involontaria.

Indicazioni operative

Per il lavoratore è essenziale trasmettere il modulo telematico nei termini e, in caso di giusta causa, documentare i fatti che la integrano. Per l'ente, occorre verificare il rispetto del preavviso e gestire correttamente l'eventuale indennità sostitutiva, evitando di pretendere dimissioni in forma non telematica.

Domande frequenti

Devo dare il preavviso se mi dimetto?

Sì, salvo i casi di giusta causa. La durata del preavviso è fissata dal CCNL Formazione Professionale in base a livello e anzianità (art. 2118 c.c.); in difetto è dovuta l'indennità sostitutiva.

Le dimissioni a voce sono valide?

No. Le dimissioni devono essere rese con la procedura telematica obbligatoria; quelle comunicate in forma diversa sono inefficaci, salvo le eccezioni previste dalla legge.

Posso ripensarci dopo aver dato le dimissioni?

Sì. È possibile revocare le dimissioni, anch'esse in via telematica, entro sette giorni dalla trasmissione del modulo; il rapporto riprende come se non fossero mai state presentate.

Cosa sono le dimissioni per giusta causa?

Sono quelle dovute a un fatto così grave da non consentire la prosecuzione del rapporto (art. 2119 c.c.): si recede senza preavviso, con indennità sostitutiva a carico del datore e accesso alla NASpI ove spettante.

Se non rispetto il preavviso cosa rischio?

Il datore può trattenere l'indennità sostitutiva del preavviso, pari alla retribuzione del periodo non lavorato, salvo che le parti concordino la rinuncia al preavviso.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-21
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.