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Ultimo aggiornamento: 21 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
Le dimissioni sono il recesso del lavoratore (art. 2118 c.c.) e vanno comunicate con il modulo telematico obbligatorio (art. 26 D.Lgs. 151/2015), revocabile entro 7 giorni. Va rispettato il preavviso fissato dal CCNL per livello e anzianità: se non lo si lavora, si versa l’indennità sostitutiva. Per giusta causa (art. 2119 c.c.) niente preavviso e spetta la NASpI.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Concia (Pelli e Cuoio)

Dimissioni nel CCNL Concia (Pelli e Cuoio): preavviso, modulo telematico, giusta causa

Dare le dimissioni non significa solo «andare via»: la legge impone una procedura precisa — il modulo telematico — e prevede un preavviso la cui durata è fissata dal CCNL in base a livello e anzianità. Conoscere regole e tempi evita di perdere l’indennità di mancato preavviso o, nei casi gravi, di rinunciare alla NASpI.

In sintesi

Le dimissioni sono il recesso del lavoratore (art. 2118 c.c.) e vanno comunicate con il modulo telematico obbligatorio (art. 26 D.Lgs. 151/2015), revocabile entro 7 giorni. Va rispettato il preavviso fissato dal CCNL per livello e anzianità: se non lo si lavora, si versa l’indennità sostitutiva. Per giusta causa (art. 2119 c.c.) niente preavviso e spetta la NASpI.

Dati contrattuali

Parti firmatarie
UNIC – Concerie Italiane (Confindustria) · Filctem-Cgil · Femca-Cisl · Uiltec-Uil
Istituti trattati
Recesso con preavviso (art. 2118 c.c.) · Giusta causa (art. 2119 c.c.) · Dimissioni telematiche · Indennità di mancato preavviso
Riferimenti
Artt. 2118-2119 c.c. · Art. 26 D.Lgs. 151/2015 (dimissioni telematiche) · Preavviso del CCNL
Fonte
Testo del CCNL depositato presso il CNEL

Che cosa sono le dimissioni

Le dimissioni sono l’atto con cui il lavoratore recede dal contratto. Nel rapporto a tempo indeterminato il recesso è libero, ma richiede un preavviso (art. 2118 c.c.); quando ricorre una causa che non consente la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto, le dimissioni possono essere date per giusta causa senza preavviso (art. 2119 c.c.). A differenza del licenziamento, qui è il dipendente a prendere l’iniziativa: per questo la legge circonda l’atto di garanzie, per evitare dimissioni «in bianco» o estorte.

Le dimissioni telematiche: la procedura obbligatoria

Dal 2016 le dimissioni (e le risoluzioni consensuali) si comunicano solo per via telematica, a pena di inefficacia (art. 26 D.Lgs. 151/2015). Una semplice lettera o un’e-mail non bastano.

Come si fa

Il modulo si compila e si trasmette in due modi:

Modalità Come
In autonomia Sul portale Servizi Lavoro del Ministero, con identità digitale (SPID/CIE)
Con un intermediario Tramite patronato, organizzazione sindacale, consulente del lavoro, ente bilaterale o Ispettorato del lavoro
Il modulo riporta la data di decorrenza che il lavoratore sceglie: è importante indicarla coerentemente con il preavviso dovuto al CCNL.

La revoca

Entro 7 giorni dalla trasmissione le dimissioni possono essere revocate, sempre con modalità telematica: in tal caso il rapporto di lavoro prosegue normalmente.

Eccezioni alla forma telematica

Non serve il modulo telematico per le dimissioni rese durante il periodo di prova, nel lavoro domestico e nelle sedi «protette» (conciliazioni in sede sindacale o davanti all’Ispettorato). Per i neogenitori entro i 3 anni del bambino resta invece necessaria la convalida presso l’Ispettorato del lavoro (art. 55 D.Lgs. 151/2001).

Il preavviso: a cosa serve e quanto dura

Chi recede dal contratto a tempo indeterminato deve dare un preavviso (art. 2118 c.c.): un periodo durante il quale il rapporto continua, per consentire all’azienda di organizzare la sostituzione. La durata non è uguale per tutti: il CCNL la fissa in base al livello di inquadramento e all’anzianità di servizio — di regola più lunga per i livelli alti e per chi ha più anni in azienda. Per le durate esatte si rinvia alle tabelle del contratto nazionale applicato.

Se non lavoro il preavviso

Il lavoratore può anche andarsene subito, ma in tal caso deve al datore un’indennità sostitutiva del preavviso pari alla retribuzione che sarebbe spettata nel periodo non lavorato. In pratica l’importo viene trattenuto dalle competenze di fine rapporto. Il datore, dal canto suo, può rinunciare a tutto o parte del preavviso.

Decorrenza

Molti contratti prevedono che il preavviso decorra dal 1° o dal 16 del mese: presentare le dimissioni il giorno giusto può accorciare di parecchio i tempi effettivi.

Dimissioni volontarie e per giusta causa a confronto

Aspetto Dimissioni volontarie Dimissioni per giusta causa
Riferimento Art. 2118 c.c. Art. 2119 c.c.
Preavviso Dovuto, secondo il CCNL Non dovuto (recesso immediato)
Modulo telematico
NASpI Di regola no Sì, spetta
Esempi tipici Nuovo impiego, scelta personale Stipendi non pagati, mobbing, demansionamento grave, molestie
La «giusta causa» deve essere reale e dimostrabile: conviene indicarne i motivi nel modulo e conservare la documentazione, perché da essa dipende il diritto alla NASpI.

Dimissioni e NASpI: quando spetta la disoccupazione

La NASpI è pensata per chi perde involontariamente il lavoro: per questo, di norma, non spetta a chi si dimette. Esistono però eccezioni in cui le dimissioni sono equiparate a una perdita involontaria dell’impiego:

  • dimissioni per giusta causa (art. 2119 c.c.);
  • dimissioni della lavoratrice madre o del lavoratore padre nel periodo tutelato (fino a 1 anno del bambino), con convalida all’Ispettorato;
  • risoluzione consensuale a seguito del rifiuto di un trasferimento a oltre 50 km o raggiungibile in oltre 80 minuti con i mezzi pubblici.

In questi casi conviene attivarsi: la domanda di NASpI va presentata all’INPS entro 68 giorni dalla cessazione.

Casi pratici

Tizio — dimissioni con preavviso lavorato
Tizio, operaio di IV livello, trova un nuovo impiego. Invia il modulo telematico di dimissioni e lavora il periodo di preavviso previsto dal CCNL per il suo livello: alla cessazione riceve TFR e competenze maturate, senza alcuna trattenuta per mancato preavviso.
Caia — uscita immediata e indennità
Caia deve iniziare subito altrove e non lavora il preavviso. L’azienda le trattiene dal saldo l’indennità sostitutiva pari alla retribuzione del periodo non lavorato. Avrebbe potuto chiedere al datore di rinunciare al preavviso, ma questi ha preferito l’indennità.

Domande frequenti

Le dimissioni inviate per e-mail o con una lettera sono valide?
No. Dal 2016 le dimissioni del lavoratore sono efficaci solo se trasmesse con il modulo telematico previsto dall’art. 26 del D.Lgs. 151/2015, in autonomia (portale Servizi Lavoro con SPID/CIE) o tramite patronato, sindacato, consulente o Ispettorato. Una lettera consegnata a mano, da sola, non basta.
Devo per forza lavorare il preavviso?
No, ma se non lo lavori devi al datore l’indennità sostitutiva del preavviso, pari alla retribuzione del periodo non lavorato, che ti viene trattenuta dalle spettanze finali. Il datore, in alternativa, può scegliere di rinunciare al preavviso e liberarti subito.
Cosa cambia tra dimissioni e risoluzione consensuale?
Le dimissioni sono un atto unilaterale del lavoratore; la risoluzione consensuale è un accordo tra le parti per chiudere il rapporto. Entrambe passano dal modulo telematico. La risoluzione consensuale può dare diritto alla NASpI solo in casi particolari (ad esempio dopo il rifiuto di un trasferimento molto distante).
Quanto dura il preavviso di dimissioni nel mio caso?
Dipende dal tuo livello di inquadramento e dalla tua anzianità di servizio: la durata esatta è nelle tabelle del CCNL applicato. In generale il preavviso è più lungo per i livelli più alti e per chi ha più anni in azienda.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2026, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi, tredicesima, premi e mensilità aggiuntive e malattia, infortunio e comporto.

Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (artt. 2118-2119 c.c.; art. 26 D.Lgs. 151/2015; art. 55 D.Lgs. 151/2001). La durata del preavviso e le condizioni di dettaglio sono fissate dal CCNL vigente: per i valori esatti si rinvia sempre al testo contrattuale applicato.

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Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.

In sintesi

  • Le dimissioni nel CCNL Concia (Pelli e Cuoio) seguono la forma telematica obbligatoria del D.Lgs. 151/2015: senza la procedura ministeriale sono inefficaci, salvo eccezioni.
  • Il dimissionario rispetta il preavviso (art. 2118 c.c.) secondo le durate per livello e anzianita del CCNL vigente; in difetto e dovuta l'indennita sostitutiva.
  • Le dimissioni telematiche sono revocabili entro 7 giorni.
  • Le dimissioni per giusta causa (art. 2119 c.c.) esonerano dal preavviso e danno diritto a indennita sostitutiva e NASpI.
  • Nel comparto conciario l'esposizione a sostanze chimiche puo rilevare ai fini della giusta causa per inadempimento degli obblighi di sicurezza.
Indice dei contenuti

Le dimissioni del lavoratore conciario seguono la stessa cornice normativa comune a tutti i rapporti subordinati: forma telematica obbligatoria, preavviso, facolta di recesso per giusta causa e finestra di ripensamento. Cio che caratterizza il comparto della concia di pelli e cuoio e il contesto produttivo, fatto di lavorazioni a rischio chimico, che puo assumere rilievo proprio sul terreno della giusta causa quando il datore non assolva gli obblighi di tutela della salute. Resta utile partire dai principi per applicarli con consapevolezza al settore.

La forma telematica come regola inderogabile

Il D.Lgs. 151/2015 impone che dimissioni e risoluzione consensuale siano comunicate esclusivamente in via telematica, a pena di inefficacia, tramite la procedura ministeriale, direttamente dal lavoratore o per il tramite di soggetti abilitati quali patronati, organizzazioni sindacali e consulenti del lavoro. La finalita e contrastare le dimissioni in bianco firmate al momento dell'assunzione: la tracciabilita e la data certa del modulo assicurano che la volonta sia attuale. Comunicazioni verbali, lettere o e-mail non hanno efficacia di recesso.

Le eccezioni previste dalla legge

La procedura telematica non opera in alcune ipotesi tipiche: dimissioni nel periodo di prova, dimissioni rese in sede protetta di conciliazione, rapporto di lavoro domestico e situazioni di tutela della genitorialita, per le quali la convalida avviene presso l'Ispettorato territoriale del lavoro. In questi casi la genuinita del consenso e garantita da altri presidi. Fuori da tali ipotesi la forma telematica e obbligatoria.

Il preavviso del dimissionario

Anche le dimissioni richiedono il rispetto del preavviso ex art. 2118 c.c., a tutela dell'organizzazione aziendale. La durata e graduata per livello di inquadramento e anzianita secondo le tabelle del CCNL Concia vigente. Il mancato rispetto del preavviso legittima il datore a trattenere l'indennita sostitutiva, salvo accordo per l'esonero o per una riduzione concordata del periodo. Nelle lavorazioni che richiedono addestramento specifico, il preavviso assume un valore organizzativo accentuato.

Giusta causa e rischio chimico

L'art. 2119 c.c. consente le dimissioni senza preavviso quando ricorre una causa che impedisce la prosecuzione del rapporto. Nel comparto conciario, dove si maneggiano sostanze chimiche e il rispetto delle misure di prevenzione e cruciale, la grave e persistente violazione degli obblighi di sicurezza da parte del datore puo integrare la giusta causa di dimissioni: l'esposizione a rischi non adeguatamente gestiti incide sulla salute, bene primario tutelato. In tali casi spettano l'indennita sostitutiva del preavviso e, ricorrendone i presupposti, la NASpI. La gravita va sempre dimostrata.

La revoca entro sette giorni

Il lavoratore puo revocare le dimissioni telematiche entro sette giorni dalla trasmissione, con le medesime modalita. La finestra di ripensamento protegge da scelte impulsive o indotte. Trascorso il termine, le dimissioni divengono definitive e producono effetto alla scadenza del preavviso.

Adempimenti finali

Alla cessazione il datore liquida le competenze di fine rapporto: TFR secondo l'art. 2120 c.c., ferie e permessi non goduti, mensilita aggiuntive maturate. Per le durate del preavviso, gli importi e le eventuali indennita specifiche del comparto si rinvia alle tabelle del CCNL Concia vigente, fonte attendibile per il caso concreto.

Domande frequenti

Le dimissioni inviate per e-mail o con una lettera sono valide?

No, salvo le eccezioni di legge. Le dimissioni sono efficaci solo con la procedura telematica del D.Lgs. 151/2015; lettere, e-mail e comunicazioni verbali non producono effetto di recesso.

Quanto preavviso devo dare se mi dimetto nel settore concia?

La durata e graduata per livello e anzianita secondo le tabelle del CCNL Concia vigente. In difetto, il datore puo trattenere l'indennita sostitutiva del preavviso.

Le violazioni di sicurezza giustificano dimissioni senza preavviso?

La grave e persistente violazione degli obblighi di sicurezza puo integrare la giusta causa ex art. 2119 c.c., specie nel rischio chimico conciario, dando diritto a indennita sostitutiva e NASpI. La gravita va provata.

Posso revocare le dimissioni?

Si, entro sette giorni dalla trasmissione del modulo telematico, con le stesse modalita. Decorso il termine diventano definitive.

Quando spetta la NASpI dopo le dimissioni?

Di regola non spetta per le dimissioni volontarie. Spetta in caso di dimissioni per giusta causa (art. 2119 c.c.), ad esempio per gravi violazioni della sicurezza o mancato pagamento, da documentare.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-21
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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