Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Agricoltura (Impiegati e Quadri)

Dimissioni nel CCNL Agricoltura (Impiegati e Quadri): come darle, preavviso e telematiche

Quando un dipendente decide di lasciare il posto deve seguire la via telematica voluta dalla legge e rispettare il preavviso previsto dal contratto. Sapere come si compila il modulo, entro quando si può revocare e quando le dimissioni sono «per giusta causa» fa la differenza tra un’uscita ordinata e una piena di contenziosi.

In sintesi

Per dimettersi occorre il modulo telematico (art. 26 D.Lgs. 151/2015), compilabile online o tramite patronato/sindacato e revocabile entro 7 giorni. Il preavviso, la cui durata è stabilita dal CCNL, decorre di norma dal 1° o dal 16 del mese; il mancato preavviso comporta un’indennità pari alla retribuzione del periodo non lavorato. Giusta causa: niente preavviso, NASpI dovuta.

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Dati contrattuali

Parti firmatarie
Confagricoltura · Coldiretti · Cia (lato datoriale) · Fai-Cisl · Flai-Cgil · Uila-Uil · Confederdia (lato sindacale)
Istituti trattati
Dimissioni volontarie · Preavviso da CCNL · Modulo telematico · Revoca entro 7 giorni
Riferimenti
Artt. 2118-2119 c.c. · Art. 26 D.Lgs. 151/2015 (dimissioni telematiche) · Preavviso del CCNL
Fonte
Testo del CCNL depositato presso il CNEL

Che cosa sono le dimissioni

Le dimissioni sono l’atto con cui il lavoratore recede dal contratto. Nel rapporto a tempo indeterminato il recesso è libero, ma richiede un preavviso (art. 2118 c.c.); quando ricorre una causa che non consente la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto, le dimissioni possono essere date per giusta causa senza preavviso (art. 2119 c.c.). A differenza del licenziamento, qui è il dipendente a prendere l’iniziativa: per questo la legge circonda l’atto di garanzie, per evitare dimissioni «in bianco» o estorte.

Le dimissioni telematiche: la procedura obbligatoria

Dal 2016 le dimissioni (e le risoluzioni consensuali) si comunicano solo per via telematica, a pena di inefficacia (art. 26 D.Lgs. 151/2015). Una semplice lettera o un’e-mail non bastano.

Come si fa

Il modulo si compila e si trasmette in due modi:

Modalità Come
In autonomia Sul portale Servizi Lavoro del Ministero, con identità digitale (SPID/CIE)
Con un intermediario Tramite patronato, organizzazione sindacale, consulente del lavoro, ente bilaterale o Ispettorato del lavoro
Il modulo riporta la data di decorrenza che il lavoratore sceglie: è importante indicarla coerentemente con il preavviso dovuto al CCNL.

La revoca

Entro 7 giorni dalla trasmissione le dimissioni possono essere revocate, sempre con modalità telematica: in tal caso il rapporto di lavoro prosegue normalmente.

Eccezioni alla forma telematica

Non serve il modulo telematico per le dimissioni rese durante il periodo di prova, nel lavoro domestico e nelle sedi «protette» (conciliazioni in sede sindacale o davanti all’Ispettorato). Per i neogenitori entro i 3 anni del bambino resta invece necessaria la convalida presso l’Ispettorato del lavoro (art. 55 D.Lgs. 151/2001).

Il preavviso e la sua durata

Il recesso del lavoratore richiede un preavviso (art. 2118 c.c.), cioè un periodo in cui si continua a lavorare prima della cessazione effettiva. La sua durata è stabilita dal CCNL e cresce, in genere, con il livello e con l’anzianità: per gli importi e i giorni precisi si rinvia alle tabelle contrattuali del settore.

Mancato preavviso

Se il dipendente lascia il lavoro senza rispettare il preavviso, deve al datore un’indennità sostitutiva pari alla retribuzione del periodo non lavorato, di norma trattenuta sul saldo finale. Il datore può comunque liberare anticipatamente il lavoratore, rinunciando al preavviso.

Quando decorre

Spesso il CCNL fa decorrere il preavviso dal 1° o dal 16 del mese: la data di consegna delle dimissioni incide quindi sul giorno effettivo di uscita.

Dimissioni volontarie e per giusta causa a confronto

Aspetto Dimissioni volontarie Dimissioni per giusta causa
Riferimento Art. 2118 c.c. Art. 2119 c.c.
Preavviso Dovuto, secondo il CCNL Non dovuto (recesso immediato)
Modulo telematico
NASpI Di regola no Sì, spetta
Esempi tipici Nuovo impiego, scelta personale Stipendi non pagati, mobbing, demansionamento grave, molestie
La «giusta causa» deve essere reale e dimostrabile: conviene indicarne i motivi nel modulo e conservare la documentazione, perché da essa dipende il diritto alla NASpI.

Dimissioni e NASpI: quando spetta la disoccupazione

La NASpI è pensata per chi perde involontariamente il lavoro: per questo, di norma, non spetta a chi si dimette. Esistono però eccezioni in cui le dimissioni sono equiparate a una perdita involontaria dell’impiego:

  • dimissioni per giusta causa (art. 2119 c.c.);
  • dimissioni della lavoratrice madre o del lavoratore padre nel periodo tutelato (fino a 1 anno del bambino), con convalida all’Ispettorato;
  • risoluzione consensuale a seguito del rifiuto di un trasferimento a oltre 50 km o raggiungibile in oltre 80 minuti con i mezzi pubblici.

In questi casi conviene attivarsi: la domanda di NASpI va presentata all’INPS entro 68 giorni dalla cessazione.

Casi pratici

Tizio — revoca delle dimissioni
Tizio invia il modulo telematico ma, due giorni dopo, ci ripensa. Essendo entro i 7 giorni, revoca le dimissioni con la stessa procedura telematica: il rapporto prosegue come se nulla fosse, senza bisogno dell’accordo del datore.
Caia — dimissioni per giusta causa
A Caia non viene pagato lo stipendio per più mesi. Si dimette per giusta causa (art. 2119 c.c.) senza preavviso, indicandone i motivi: in questo caso, pur essendo dimissioni, le viene riconosciuta la NASpI perché la cessazione non è una libera scelta.

Domande frequenti

Le dimissioni inviate per e-mail o con una lettera sono valide?
No. Dal 2016 le dimissioni del lavoratore sono efficaci solo se trasmesse con il modulo telematico previsto dall’art. 26 del D.Lgs. 151/2015, in autonomia (portale Servizi Lavoro con SPID/CIE) o tramite patronato, sindacato, consulente o Ispettorato. Una lettera consegnata a mano, da sola, non basta.
Devo per forza lavorare il preavviso?
No, ma se non lo lavori devi al datore l’indennità sostitutiva del preavviso, pari alla retribuzione del periodo non lavorato, che ti viene trattenuta dalle spettanze finali. Il datore, in alternativa, può scegliere di rinunciare al preavviso e liberarti subito.
Cosa cambia tra dimissioni e risoluzione consensuale?
Le dimissioni sono un atto unilaterale del lavoratore; la risoluzione consensuale è un accordo tra le parti per chiudere il rapporto. Entrambe passano dal modulo telematico. La risoluzione consensuale può dare diritto alla NASpI solo in casi particolari (ad esempio dopo il rifiuto di un trasferimento molto distante).
Posso ritirare le dimissioni dopo averle inviate?
Sì: hai 7 giorni di tempo dalla trasmissione del modulo per revocarle, sempre per via telematica e senza bisogno del consenso del datore. Trascorsi i 7 giorni le dimissioni diventano definitive.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e stipendi, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi, tredicesima, quattordicesima e premi e malattia e infortunio.

Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (artt. 2118-2119 c.c.; art. 26 D.Lgs. 151/2015; art. 55 D.Lgs. 151/2001). La durata del preavviso e le condizioni di dettaglio sono fissate dal CCNL vigente: per i valori esatti si rinvia sempre al testo contrattuale applicato.

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In sintesi

  • Le dimissioni di impiegati e quadri nel CCNL Agricoltura sono un atto unilaterale recettizio: il rapporto si scioglie al termine del preavviso (art. 2118 c.c.).
  • Dal 2016 le dimissioni vanno rese in via telematica tramite la procedura ministeriale, a pena di inefficacia (salve le eccezioni di legge).
  • Esiste un termine di revoca entro 7 giorni dalla trasmissione del modulo telematico.
  • Durata del preavviso e indennita sostitutiva sono fissate dalle tabelle del CCNL vigente per la categoria.
Indice dei contenuti

Le dimissioni del personale impiegatizio e dei quadri agricoli sono un atto apparentemente semplice ma scandito da regole procedurali stringenti, la cui violazione puo rendere inefficace la volonta espressa o, all'opposto, esporre il lavoratore al pagamento di un'indennita. Conoscere i passaggi corretti tutela entrambe le parti.

La natura dell'atto e il preavviso

Le dimissioni sono un atto unilaterale recettizio: producono effetto quando giungono a conoscenza del datore. Salvo il caso di giusta causa (art. 2119 c.c.), il lavoratore deve rispettare il preavviso ex art. 2118 c.c., la cui durata, per impiegati e quadri agricoli, e graduata in funzione di anzianita e livello secondo le tabelle del CCNL vigente.

La procedura telematica obbligatoria

Dal 12 marzo 2016 le dimissioni e le risoluzioni consensuali devono essere comunicate esclusivamente in via telematica, tramite il modulo trasmesso al Ministero del Lavoro (direttamente con SPID o tramite soggetti abilitati, come patronati e consulenti). La forma telematica e condizione di efficacia: una lettera cartacea o una mail non bastano, salvo i casi esclusi dalla legge (lavoro domestico, sedi protette, periodo tutelato di maternita/paternita dove vige convalida ad hoc).

Il diritto di ripensamento

Entro sette giorni dalla data di trasmissione il lavoratore puo revocare le dimissioni con le stesse modalita telematiche. E una tutela contro decisioni impulsive: nei sette giorni la volonta resta reversibile senza alcuna conseguenza.

L'indennita sostitutiva del preavviso

Se il lavoratore cessa senza rispettare il preavviso, il datore puo trattenere o pretendere l'indennita sostitutiva pari alla retribuzione del periodo non lavorato; viceversa, se e il datore a rinunciare al preavviso, di norma non e dovuta indennita al lavoratore salvo diversa pattuizione. Gli importi seguono le tabelle del CCNL vigente.

Dimissioni per giusta causa

Quando ricorre una giusta causa (ad esempio mancato pagamento prolungato della retribuzione), il lavoratore puo dimettersi senza preavviso ex art. 2119 c.c. La giusta causa va perimetrata con attenzione, perche se contestata e non provata espone al rischio dell'indennita sostitutiva.

Adempimenti pratici

Per dimettersi correttamente conviene: predisporre la comunicazione telematica con congruo anticipo rispetto alla cessazione voluta, calcolando il preavviso dovuto; conservare la ricevuta di trasmissione; valutare entro i sette giorni l'eventuale revoca. La precisione formale evita contenziosi sulle competenze di fine rapporto.

Domande frequenti

Posso dimettermi con una semplice lettera?

No. Dal 2016 le dimissioni vanno rese in via telematica tramite il modulo ministeriale: la forma e condizione di efficacia, salvo i casi esclusi dalla legge (lavoro domestico, sedi protette, periodo protetto di genitorialita).

Quanto preavviso devo dare?

Il preavviso ex art. 2118 c.c. e graduato per anzianita e livello secondo le tabelle del CCNL Agricoltura vigente per impiegati e quadri.

Ho cambiato idea: posso revocare le dimissioni?

Si, entro sette giorni dalla trasmissione telematica puoi revocarle con le stesse modalita, senza conseguenze.

Cosa rischio se non rispetto il preavviso?

Il datore puo trattenere o richiedere l'indennita sostitutiva pari alla retribuzione del periodo di preavviso non lavorato, secondo le tabelle del CCNL vigente.

Quando posso dimettermi senza preavviso?

In presenza di giusta causa ex art. 2119 c.c., ad esempio il mancato pagamento prolungato della retribuzione. La giusta causa va pero documentata, perche se contestata e non provata espone all'indennita sostitutiva.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-21
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.