Testo dell'articoloAbrogato
Art. 2766 c.c.: articolo abrogato
Testo non vigente: articolo abrogato o soppresso. Pagina temporaneamente noindex.
Crediti degli istituti di credito agrario.
In vigore dal 19/04/1942
(Gli istituti che esercitano il credito agrario hanno privilegio sui
frutti del fondo per i mutui concessi per la conduzione dell'azienda agraria
e per l'utilizzazione, manipolazione e trasformazione dei prodotti.
Per i mutui concessi per acquisto di bestiame, di macchine e di attrezzi
agricoli essi hanno eguale privilegio sulle cose acquistate con il denaro
preso a mutuo.
A garanzia dei crediti indicati dai commi precedenti, nonche' dei mutui
per opere di miglioramento del fondo puo' essere inoltre costituito un
privilegio sui frutti del fondo e sopra tutto cio' che serve a coltivare o a
fornire il fondo stesso, limitatamente alla parte di valore che eccede
l'ammontare dei crediti assistiti dal privilegio indicato dai due commi
anzidetti.
I privilegi previsti da questo articolo sono regolati dalle leggi
speciali.) (1)
(1) Articolo abrogato dall'art. 161 decreto legislativo 1 settembre 1993, n.
385.
Fonte: Documentazione Economica e Finanziaria – Dipartimento delle Finanze.
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