Testo dell'articoloAbrogato

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 2408 c.c.: articolo abrogato

Testo non vigente: articolo abrogato o soppresso. Pagina temporaneamente noindex.

Denunzia al collegio sindacale.

In vigore dal 19/04/1942 al 29/04/2026

Soppresso dal 29/04/2026 da: Decreto legislativo del 27/03/2026 n. 47 Articolo 9

Ogni socio puo' denunziare i fatti che ritiene censurabili al collegio

sindacale, il quale deve tener conto della denunzia nella relazione

all'assemblea.

Se la denunzia e' fatta da tanti soci che rappresentino un ventesimo del

capitale sociale o un cinquantesimo nelle societa' che fanno ricorso al

mercato del capitale di rischio, il collegio sindacale deve indagare senza

ritardo sui fatti denunziati e presentare le sue conclusioni ed eventuali

proposte all'assemblea; deve altresi', nelle ipotesi previste dal secondo

comma dell'articolo 2406, convocare l'assemblea. Lo statuto puo' prevedere

per la denunzia percentuali minori di partecipazione. (1)

(1) Articolo cosi' sostituito dall'art. 1, decreto legislativo 17 gennaio

2003, n. 6.

Fonte: Documentazione Economica e Finanziaria – Dipartimento delle Finanze.

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.

In sintesi

  • Articolo abrogato o soppresso verificato su fonte istituzionale.
  • Pagina temporaneamente noindex.
Fonti consultate: 1 fonte verificate
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.