Testo dell'articoloAbrogato
Art. 2408 c.c.: articolo abrogato
Testo non vigente: articolo abrogato o soppresso. Pagina temporaneamente noindex.
Denunzia al collegio sindacale.
In vigore dal 19/04/1942 al 29/04/2026
Soppresso dal 29/04/2026 da: Decreto legislativo del 27/03/2026 n. 47 Articolo 9
Ogni socio puo' denunziare i fatti che ritiene censurabili al collegio
sindacale, il quale deve tener conto della denunzia nella relazione
all'assemblea.
Se la denunzia e' fatta da tanti soci che rappresentino un ventesimo del
capitale sociale o un cinquantesimo nelle societa' che fanno ricorso al
mercato del capitale di rischio, il collegio sindacale deve indagare senza
ritardo sui fatti denunziati e presentare le sue conclusioni ed eventuali
proposte all'assemblea; deve altresi', nelle ipotesi previste dal secondo
comma dell'articolo 2406, convocare l'assemblea. Lo statuto puo' prevedere
per la denunzia percentuali minori di partecipazione. (1)
(1) Articolo cosi' sostituito dall'art. 1, decreto legislativo 17 gennaio
2003, n. 6.
Fonte: Documentazione Economica e Finanziaria – Dipartimento delle Finanze.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
In sintesi