Testo dell'articoloAbrogato
Art. 962 c.c. – Revisione del canone
R.D. 16 marzo 1942, n. 262 – Codice civile
Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dalla L. 22 luglio 1966, n. 607. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.
Testo previgente
Decorsi almeno dieci anni dalla costituzione dell’enfiteusi, e successivamente dopo eguale periodo di tempo, le parti possono chiedere una revisione del canone, qualora questo sia divenuto troppo tenue o troppo gravoso in relazione al valore attuale del fondo.
Tale valore si determina senza tener conto dei miglioramenti arrecati dall’enfiteuta o di deterioramenti dovuti a causa a lui imputabile.
La revisione non è ammessa, se il valore attuale del fondo non risulta almeno raddoppiato o ridotto a metà rispetto al valore iniziale o a quello accertato nella precedente revisione
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In sintesi