Testo dell'articoloAbrogato
Art. 962 c.c.: articolo abrogato
Testo non vigente: articolo abrogato o soppresso. Pagina temporaneamente noindex.
Revisione del canone.
In vigore dal 19/04/1942
(Decorsi almeno dieci anni dalla costituzione dell'enfiteusi, e
successivamente dopo eguale periodo di tempo, le parti possono chiedere una
revisione del canone, qualora questo sia divenuto troppo tenue o troppo
gravoso in relazione al valore attuale del fondo. Tale valore determina
senza tener conto dei miglioramenti arrecati dall'enfiteuta di
deterioramenti dovuti a causa a lui imputabile.
La revisione non e' ammessa, se il valore attuale del fondo non risulta
almeno raddoppiato o ridotto a meta' rispetto al valore iniziale o a quello
accertato nella precedente revisione.) (1)
(1) Articolo abrogato dall'art. 18, legge 22 luglio 1966, n. 607.
Fonte: Documentazione Economica e Finanziaria – Dipartimento delle Finanze.
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In sintesi