Testo dell'articoloAbrogato

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 962 c.c.: articolo abrogato

Testo non vigente: articolo abrogato o soppresso. Pagina temporaneamente noindex.

Revisione del canone.

In vigore dal 19/04/1942

(Decorsi almeno dieci anni dalla costituzione dell'enfiteusi, e

successivamente dopo eguale periodo di tempo, le parti possono chiedere una

revisione del canone, qualora questo sia divenuto troppo tenue o troppo

gravoso in relazione al valore attuale del fondo. Tale valore determina

senza tener conto dei miglioramenti arrecati dall'enfiteuta di

deterioramenti dovuti a causa a lui imputabile.

La revisione non e' ammessa, se il valore attuale del fondo non risulta

almeno raddoppiato o ridotto a meta' rispetto al valore iniziale o a quello

accertato nella precedente revisione.) (1)

(1) Articolo abrogato dall'art. 18, legge 22 luglio 1966, n. 607.

Fonte: Documentazione Economica e Finanziaria – Dipartimento delle Finanze.

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.

In sintesi

  • Articolo abrogato o soppresso verificato su fonte istituzionale.
  • Pagina temporaneamente noindex.
Fonti consultate: 1 fonte verificate
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.