Testo dell'articoloAbrogato
Art. 547 c.c.: articolo abrogato
Testo non vigente: articolo abrogato o soppresso. Pagina temporaneamente noindex.
Soddisfacimento delle ragioni del coniuge.
In vigore dal 19/04/1942
(E' in facolta' degli eredi di soddisfare le ragioni del coniuge mediante
l'assicurazione di una rendita vitalizia o mediante l'assegno di frutti di
beni immobili o capitali ereditari, da determinarsi di comune accordo o, in
mancanza, dall'autorita' giudiziaria, avuto riguardo delle circostanze del
caso.
Fino a che non sia soddisfatto delle sue ragioni, il coniuge conserva i
propri diritti di usufrutto su tutti i beni ereditari.) (1)
(1) Articolo abrogato dall'art. 181, legge 19 maggio 1975, n. 151.
Fonte: Documentazione Economica e Finanziaria – Dipartimento delle Finanze.
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In sintesi