Testo dell'articoloAbrogato
Art. 435 c.c.: articolo abrogato
Testo non vigente: articolo abrogato o soppresso. Pagina temporaneamente noindex.
Obbligo dei genitori e dei figli naturali.
In vigore dal 19/04/1942
(Il figlio naturale deve gli alimenti al genitore. Il suo obbligo ha grado
dopo quello dei genitori e degli ascendenti legittimi dell'alimentando.
Il genitore deve gli alimenti al figlio naturale e ai discendenti
legittimi di questo. Il suo obbligo ha grado dopo quello dei figli naturali
dell'alimentando.
Il genitore deve altresi' gli alimenti strettamente necessari ai figli
naturali del proprio figlio legittimo o naturale. Il suo obbligo ha grado
dopo quello del suocero e della suocera dell'alimentando.) (1)
(1) Articolo abrogato dall'art. 169, legge 19 maggio 1975, n. 151.
Fonte: Documentazione Economica e Finanziaria – Dipartimento delle Finanze.
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In sintesi