Testo dell'articoloAbrogato
Art. 303 c.c.
R.D. 16 marzo 1942, n. 262 – Codice civile
Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dalla L. 4 maggio 1983, n. 184. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.
Testo previgente
[Cessazione della potestà dell’adottante] Se cessa l’esercizio da parte dell’adottante o degli adottanti della potestà, il tribunale, su istanza dello adottato, dei suoi parenti o affini o del pubblico ministero, o anche d’ufficio, può dare i provvedimenti opportuni circa la cura della persona dell’adottato, la sua rappresentanza e l’amministrazione dei suoi beni, anche se ritiene conveniente che l’esercizio della potestà sia ripreso dai genitori
Questa disposizione non è più in vigore. Gli estremi dell'atto che l'ha abrogata sono indicati qui sopra. Il testo resta consultabile a fini di ricostruzione storica: non va usato per valutare una situazione attuale.
Per la disciplina vigente parti dall'indice: Codice Civile.
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