Testo dell'articoloAbrogato
Art. 303 c.c.: articolo abrogato
Testo non vigente: articolo abrogato o soppresso. Pagina temporaneamente noindex.
Cessazione della potesta' dell'adottante.
In vigore dal 19/04/1942
(Se cessa l'esercizio da parte dell'adottante o degli adottanti della
potesta', il tribunale su istanza dell'adottato, dei suoi parenti o affini o
del pubblico ministero, o anche d'ufficio, puo' dare i provvedimenti
opportuni circa la cura della persona dell'adottato, la sua rappresentanza e
l'amministrazione dei suoi beni, anche se ritiene conveniente che
l'esercizio della potesta' sia ripreso dai genitori.) (1)
(1) Articolo cosi' sostituito dall'art. 134, legge 19 maggio 1975, n. 151 e,
successivamente, abrogato dall'art. 67, legge 4 maggio 1983, n. 184.
Fonte: Documentazione Economica e Finanziaria – Dipartimento delle Finanze.
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In sintesi