Testo dell'articoloAbrogato

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 303 c.c.: articolo abrogato

Testo non vigente: articolo abrogato o soppresso. Pagina temporaneamente noindex.

Cessazione della potesta' dell'adottante.

In vigore dal 19/04/1942

(Se cessa l'esercizio da parte dell'adottante o degli adottanti della

potesta', il tribunale su istanza dell'adottato, dei suoi parenti o affini o

del pubblico ministero, o anche d'ufficio, puo' dare i provvedimenti

opportuni circa la cura della persona dell'adottato, la sua rappresentanza e

l'amministrazione dei suoi beni, anche se ritiene conveniente che

l'esercizio della potesta' sia ripreso dai genitori.) (1)

(1) Articolo cosi' sostituito dall'art. 134, legge 19 maggio 1975, n. 151 e,

successivamente, abrogato dall'art. 67, legge 4 maggio 1983, n. 184.

Fonte: Documentazione Economica e Finanziaria – Dipartimento delle Finanze.

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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In sintesi

  • Articolo abrogato o soppresso verificato su fonte istituzionale.
  • Pagina temporaneamente noindex.
Fonti consultate: 1 fonte verificate
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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