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In sintesi
- Le disposizioni della sezione sul diritto di seguito si applicano anche alle opere anonime e pseudonime.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 155 L. 633/1941
Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.
Le disposizioni di cui alla presente Sezione si applicano anche alle opere anonime e pseudonime.
Fonte: Normattiva.it.
Stesso numero, altri codici
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- Art. 155 D.Lgs. 209/2005 — Accesso al Centro di informazione italiano
- Art. 155 D.Lgs. 42/2004 — Vigilanza
- Art. 155 c.c.: Provvedimenti riguardo ai figli
- Articolo 155 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 155 Codice della Strada: Limitazione dei rumori
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Le disposizioni sul diritto di seguito si applicano anche alle opere anonime e pseudonime.
Il diritto di seguito anche senza il nome dell'autore
L'art. 155 estende la disciplina del diritto di seguito alle opere anonime e pseudonime. Non importa che l'opera circoli senza il nome dell'autore o sotto uno pseudonimo: il diritto a partecipare alle rivendite resta riconosciuto. La tutela economica dell'artista non viene meno per il solo fatto che egli abbia scelto l'anonimato o un nome d'arte.
Perché la precisazione
La specificazione è utile perché molte regole del diritto d'autore presuppongono l'identificazione dell'autore. Per il diritto di seguito, che genera compensi su vendite successive, occorreva chiarire che esso opera anche quando l'autore non è immediatamente identificabile dall'opera. Il diritto sorge comunque; il problema dell'individuazione del beneficiario si risolve sul piano pratico, attraverso i meccanismi di gestione collettiva.
Il ruolo della gestione collettiva
Per le opere anonime e pseudonime, il sistema di gestione affidato alla SIAE (artt. 152-154) assume particolare rilievo. Gli strumenti di pubblicità degli elenchi degli aventi diritto non ancora individuati (art. 154) servono proprio a far emergere e raggiungere gli autori che si celano dietro l'anonimato o uno pseudonimo, consentendo loro di rivendicare i compensi maturati.
Coerenza con la tutela dell'anonimato
L'estensione è coerente con il diritto dell'autore all'anonimato, riconosciuto in via generale dalla legge. Chi sceglie di non rivelare la propria identità non per questo rinuncia alle tutele economiche: anche il diritto di seguito, come gli altri diritti patrimoniali, accompagna l'opera a prescindere dal modo in cui l'autore ha deciso di presentarsi al pubblico. L'art. 155 chiude la sezione assicurando completezza al sistema.
Domande frequenti
Il diritto di seguito vale per le opere anonime?
Sì: l'art. 155 estende le disposizioni sul diritto di seguito anche alle opere anonime e pseudonime.
L'anonimato fa perdere il diritto al compenso?
No: la tutela economica resta, a prescindere dalla scelta dell'autore di restare anonimo o usare uno pseudonimo.
Come si individua l'avente diritto se l'opera è anonima?
Attraverso i meccanismi di gestione collettiva della SIAE, inclusa la pubblicità degli elenchi degli aventi diritto non ancora individuati.
Perché serve questa precisazione?
Perché molte regole presuppongono l'identificazione dell'autore: l'art. 155 chiarisce che il diritto di seguito opera anche senza.
È coerente con il diritto all'anonimato?
Sì: chi sceglie l'anonimato non rinuncia alle tutele economiche, compreso il diritto di seguito.