Indice
In sintesi
- Il diritto di seguito (art. 144) non può formare oggetto di alienazione né di rinuncia.
- Il divieto vale anche preventivamente: l'autore non può rinunciarvi o cederlo in anticipo.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 147 L. 633/1941
Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.
Il diritto di cui all'articolo 144 non può formare oggetto di alienazione o di rinuncia, nemmeno preventivamente.
Fonte: Normattiva.it.
Stesso numero, altri codici
- Art. 147 Cod. Amb. — organizzazione territoriale del servizio idrico integrato
- Art. 147 D.Lgs. 209/2005 — Stato di bisogno del danneggiato
- Art. 147 D.Lgs. 42/2004 — Autorizzazione per opere da eseguirsi da parte di amministrazioni statali
- Art. 147 c.c.: Doveri verso i figli
- Articolo 147 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 147 Codice della Strada: Comportamento ai passaggi a livello
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
Il diritto di seguito è inalienabile e irrinunciabile, anche in via preventiva: l'autore non può cederlo né rinunciarvi in anticipo.
Un diritto blindato a tutela dell'artista
L'art. 147 protegge il diritto di seguito con due caratteri forti: è inalienabile e irrinunciabile. L'autore non può cederlo ad altri né rinunciarvi, e ciò vale anche in via preventiva, cioè prima ancora che il diritto al singolo compenso sia maturato. È una tutela rafforzata, che riflette la funzione del diritto di seguito come strumento di equità a favore degli artisti.
Perché l'inalienabilità
La ragione è eminentemente protettiva. L'artista, specie agli esordi, è la parte debole nei rapporti con il mercato dell'arte. Se il diritto di seguito fosse cedibile o rinunciabile, gallerie e acquirenti potrebbero facilmente imporre, al momento della prima vendita, una clausola di rinuncia, svuotando di senso l'istituto. Rendendolo inalienabile e irrinunciabile, la legge impedisce che l'autore sia indotto a privarsene quando ha minor potere contrattuale.
Il divieto di rinuncia preventiva
Particolarmente significativo è il divieto di rinuncia preventiva. È il momento più pericoloso: alla prima cessione dell'opera, l'artista potrebbe essere spinto a rinunciare ai compensi futuri sulle rivendite. La norma lo vieta espressamente, garantendo che il diritto resti sempre in capo all'autore (e poi ai suoi eredi) per tutta la sua durata, a prescindere dagli accordi sulla prima vendita.
Coerenza con i diritti morali
L'inalienabilità avvicina il diritto di seguito, sotto questo profilo, ai diritti morali, anch'essi indisponibili. Pur avendo natura patrimoniale, il diritto di seguito è strutturalmente legato alla persona dell'artista e alla sua relazione con l'opera nel tempo. La sua indisponibilità ne assicura l'effettività, evitando che la tutela economica voluta dal legislatore sia aggirata attraverso cessioni o rinunce.
Domande frequenti
Il diritto di seguito si può vendere?
No: è inalienabile, non può formare oggetto di alienazione.
L'autore può rinunciarvi?
No: è irrinunciabile, nemmeno in via preventiva.
Perché è previsto questo divieto?
Per proteggere l'artista, parte debole, da clausole di rinuncia o cessione imposte al momento della prima vendita.
Una clausola di rinuncia firmata è valida?
No: è inefficace, perché l'art. 147 vieta espressamente la rinuncia, anche preventiva, al diritto di seguito.
Il diritto di seguito assomiglia ai diritti morali?
Sotto il profilo dell'indisponibilità sì, pur avendo natura patrimoniale: è strutturalmente legato alla persona dell'artista.