Indice
In sintesi
- È lecita la riproduzione di fotografie nelle antologie ad uso scolastico e in genere nelle opere scientifiche o didattiche, contro pagamento di un equo compenso.
- Nella riproduzione vanno indicati il nome del fotografo e la data dell'anno di fabbricazione, se risultano dalla fotografia.
- È lecita, contro equo compenso, anche la riproduzione di fotografie di persone o fatti di attualità o di pubblico interesse pubblicate su giornali e periodici.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 91 L. 633/1941
Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.
La riproduzione di fotografie nelle antologie ad uso scolastico ed in generale nelle opere scientifiche o didattiche è lecita, contro pagamento di un equo compenso che è determinato nelle forme previste dal regolamento.
Nella riproduzione deve indicarsi il nome del fotografo e la data dell'anno della fabbricazione, se risultano dalla fotografia riprodotta.
La riproduzione di fotografie pubblicate su giornali od altri periodici, concernenti persone o fatti di attualità od aventi comunque pubblico interesse, è lecita contro pagamento di un equo compenso.
Sono applicabili le disposizioni dell'ultimo comma dell'articolo 88.
Fonte: Normattiva.it.
Stesso numero, altri codici
- Art. 91 Reg. (UE) 2024/1689 — Potere di richiedere documentazione e informazioni
- Art. 91 Cod. Amb. — aree sensibili
- Art. 91 D.Lgs. 159/2011 — Informazione antimafia
- Art. 91 D.Lgs. 209/2005 — Principi di redazione
- Art. 91 D.Lgs. 42/2004 — Appartenenza e qualificazione delle cose ritrovate
- Art. 91 CAD — Abrogazioni
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
È lecita, contro equo compenso, la riproduzione di fotografie in antologie scolastiche e opere didattiche o scientifiche, e di foto di attualità pubblicate su giornali, con indicazione del fotografo e dell'anno.
Usi leciti delle fotografie
L'art. 91 introduce alcune utilizzazioni lecite delle fotografie semplici, bilanciando i diritti del fotografo con interessi generali come l'istruzione e l'informazione. Non si tratta di usi gratuiti: la liceità è subordinata al pagamento di un equo compenso, ma non occorre il consenso preventivo del fotografo. È un meccanismo di licenza legale che facilita la circolazione delle immagini per finalità meritevoli.
L'uso didattico e scientifico
La prima ipotesi riguarda la riproduzione nelle antologie ad uso scolastico e, più in generale, nelle opere scientifiche o didattiche. In questi contesti la fotografia può essere riprodotta contro equo compenso, con l'obbligo di indicare il nome del fotografo e la data, se risultano dalla fotografia riprodotta. Si favorisce così l'uso delle immagini a scopo educativo e di ricerca.
Le fotografie di attualità
La seconda ipotesi attiene all'informazione: è lecita, sempre contro equo compenso, la riproduzione di fotografie - già pubblicate su giornali o periodici - che riguardano persone o fatti di attualità o comunque di pubblico interesse. La norma riconosce il valore informativo delle immagini di cronaca, consentendone la circolazione a fronte di una remunerazione del fotografo.
L'equilibrio tra interessi
L'articolo realizza un compromesso tra il diritto del fotografo a essere remunerato e gli interessi della collettività all'istruzione e all'informazione. Il fotografo non può impedire questi usi, ma ha diritto a un equo compenso e, ove i dati risultino dalla fotografia, alla menzione del proprio nome. Si applicano inoltre le disposizioni sul compenso richiamate dall'ultimo comma dell'art. 88.
Domande frequenti
Si possono riprodurre fotografie in libri scolastici senza consenso?
Sì, nelle antologie scolastiche e nelle opere didattiche o scientifiche, ma contro pagamento di un equo compenso.
Va indicato il nome del fotografo?
Sì, insieme alla data dell'anno di fabbricazione, se risultano dalla fotografia riprodotta.
È lecito riprodurre foto di cronaca pubblicate su giornali?
Sì, se riguardano persone o fatti di attualità o di pubblico interesse, contro pagamento di un equo compenso.
Il fotografo può opporsi a questi usi?
No, ma ha diritto a un equo compenso e, ove i dati risultino dalla foto, alla menzione del proprio nome.
Questi usi sono gratuiti?
No: sono leciti senza consenso preventivo, ma sempre dietro pagamento di un equo compenso.