Indice
- Riconosce diritti esclusivi a chi esercita l'attività di emissione radiofonica o televisiva, senza pregiudizio dei diritti di autori, produttori e artisti.
- Diritto esclusivo di autorizzare la fissazione delle proprie emissioni (su filo o via etere).
- Diritto di autorizzare la riproduzione delle fissazioni e la ritrasmissione delle emissioni, nonché la comunicazione al pubblico se in luoghi accessibili a pagamento.
- Diritto di autorizzare la messa a disposizione del pubblico in modo che ciascuno possa accedervi dove e quando vuole.
Testo dell'articoloVigente
Art. 79 L. 633/1941
Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.
Senza pregiudizio dei diritti sanciti da questa legge a favore degli autori, dei produttori di fonogrammi, dei produttori di opere cinematografiche o audiovisive o di sequenze di immagini in movimento, degli artisti interpreti e degli artisti esecutori, coloro che esercitano l'attività di emissione radiofonica o televisiva hanno il diritto esclusivo: a) di autorizzare la fissazione delle proprie emissioni effettuate su filo o via etere: il diritto non spetta al distributore … qualora ritrasmetta semplicemente … le emissioni di altri organismi di radiodiffusione; b) di autorizzare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte, delle fissazioni delle proprie emissioni; c) di autorizzare la ritrasmissione su filo o via etere delle proprie emissioni, nonché la loro comunicazione al pubblico, se questa avviene in luoghi accessibili mediante pagamento di un diritto di ingresso; d) di autorizzare la messa a disposizione del pubblico in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso nel luogo o nel momento scelti individualmente, delle fissazioni delle proprie emissioni, siano esse effettuate su filo o via etere; e) di autorizzare la distribuzione delle fissazioni delle proprie emissioni.
Il diritto di distribuzione non si esaurisce nel territorio della Comunità europea, se non nel caso di prima vendita effettuata o consentita dal titolare in uno Stato membro; f) i diritti di cui alle lettere c) e d) non si esauriscono con alcun atto di comunicazione al pubblico o di messa a disposizione del pubblico.
I soggetti di cui al comma 1 hanno altresì il diritto esclusivo di utilizzare la fissazione delle proprie emissioni per nuove trasmissioni o ritrasmissioni o per nuove registrazioni.
L'espressione radio-diffusione ha riguardo all'emissione radiofonica e televisiva.
L'espressione su filo o via etere include le emissioni via cavo e via satellite.
La durata dei diritti di cui al comma 1 è di cinquanta anni dalla prima diffusione di una emissione.
Fonte: Normattiva.it.
Stesso numero, altri codici
- Articolo 79 L. 184/1983: Estensione effetti adozione a affiliazioni pregresse
- Art. 79 Reg. (UE) 2024/1689 — Procedura a livello nazionale per i sistemi di IA che presentano un rischio
- Art. 79 Cod. Amb. — obiettivo di qualità per specifica destinazione
- Art. 79 D.Lgs. 159/2011 — Verifiche fiscali, economiche e patrimoniali a carico di soggetti sottoposti a misure di prevenzione
- Art. 79 D.Lgs. 209/2005 — Partecipazioni assunte dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione
- Art. 79 D.Lgs. 42/2004 — Indennizzo
Commento
Chi esercita l'attività di emissione radiofonica o televisiva ha il diritto esclusivo di autorizzare fissazione, riproduzione, ritrasmissione, comunicazione al pubblico a pagamento e messa a disposizione delle proprie emissioni.
I diritti delle emittenti
L'art. 79 attribuisce un fascio di diritti esclusivi agli organismi di emissione radiofonica o televisiva. Si tratta di un diritto connesso autonomo: protegge l'attività e l'investimento di chi produce e diffonde palinsesti, distinto dai diritti degli autori delle opere trasmesse, dei produttori di fonogrammi e di film e degli artisti. La clausola di apertura - "senza pregiudizio" di quei diritti - chiarisce che le tutele si sommano.
Fissazione e riproduzione
L'emittente ha il diritto esclusivo di autorizzare la fissazione delle proprie emissioni, effettuate su filo o via etere, e la riproduzione - diretta o indiretta, temporanea o permanente, totale o parziale - di tali fissazioni. La norma precisa che il diritto di fissazione non spetta al semplice distributore che si limiti a ritrasmettere le emissioni di altri organismi: si tutela chi produce l'emissione, non chi la veicola passivamente.
Ritrasmissione e comunicazione al pubblico
Rientrano nell'esclusiva anche la ritrasmissione delle emissioni, su filo o via etere, e la loro comunicazione al pubblico quando questa avviene in luoghi accessibili mediante pagamento di un diritto d'ingresso. È il caso, ad esempio, della proiezione pubblica di un evento televisivo in un locale ad accesso a pagamento.
La messa a disposizione on demand
Infine, l'emittente ha il diritto di autorizzare la messa a disposizione del pubblico delle proprie emissioni in maniera tale che ciascuno possa accedervi nel luogo e nel momento scelti individualmente. È la formula che copre la fruizione on demand, fondamentale nell'era dello streaming e dei servizi di catch-up televisivo: anche questa forma di diffusione è riservata all'organismo di emissione.
Domande frequenti
Chi sono i titolari dei diritti dell'art. 79?
Gli organismi che esercitano l'attività di emissione radiofonica o televisiva.
Quali diritti esclusivi hanno le emittenti?
Autorizzare fissazione, riproduzione, ritrasmissione, comunicazione al pubblico a pagamento e messa a disposizione on demand delle proprie emissioni.
Il distributore che ritrasmette emissioni altrui ha questi diritti?
No: il diritto di fissazione non spetta a chi semplicemente ritrasmette le emissioni di altri organismi di radiodiffusione.
La diffusione in un locale a pagamento richiede autorizzazione?
Sì: la comunicazione al pubblico in luoghi accessibili dietro pagamento di un ingresso rientra nei diritti esclusivi dell'emittente.
È coperta anche la fruizione on demand?
Sì: è incluso il diritto di autorizzare la messa a disposizione del pubblico in modo che ciascuno vi acceda dove e quando vuole.