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Ultimo aggiornamento: 6 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
In sintesi
  • Riconosce diritti esclusivi a chi esercita l'attività di emissione radiofonica o televisiva, senza pregiudizio dei diritti di autori, produttori e artisti.
  • Diritto esclusivo di autorizzare la fissazione delle proprie emissioni (su filo o via etere).
  • Diritto di autorizzare la riproduzione delle fissazioni e la ritrasmissione delle emissioni, nonché la comunicazione al pubblico se in luoghi accessibili a pagamento.
  • Diritto di autorizzare la messa a disposizione del pubblico in modo che ciascuno possa accedervi dove e quando vuole.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 79 L. 633/1941

Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

Senza pregiudizio dei diritti sanciti da questa legge a favore degli autori, dei produttori di fonogrammi, dei produttori di opere cinematografiche o audiovisive o di sequenze di immagini in movimento, degli artisti interpreti e degli artisti esecutori, coloro che esercitano l'attività di emissione radiofonica o televisiva hanno il diritto esclusivo: a) di autorizzare la fissazione delle proprie emissioni effettuate su filo o via etere: il diritto non spetta al distributore … qualora ritrasmetta semplicemente … le emissioni di altri organismi di radiodiffusione; b) di autorizzare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte, delle fissazioni delle proprie emissioni; c) di autorizzare la ritrasmissione su filo o via etere delle proprie emissioni, nonché la loro comunicazione al pubblico, se questa avviene in luoghi accessibili mediante pagamento di un diritto di ingresso; d) di autorizzare la messa a disposizione del pubblico in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso nel luogo o nel momento scelti individualmente, delle fissazioni delle proprie emissioni, siano esse effettuate su filo o via etere; e) di autorizzare la distribuzione delle fissazioni delle proprie emissioni.

Il diritto di distribuzione non si esaurisce nel territorio della Comunità europea, se non nel caso di prima vendita effettuata o consentita dal titolare in uno Stato membro; f) i diritti di cui alle lettere c) e d) non si esauriscono con alcun atto di comunicazione al pubblico o di messa a disposizione del pubblico.

I soggetti di cui al comma 1 hanno altresì il diritto esclusivo di utilizzare la fissazione delle proprie emissioni per nuove trasmissioni o ritrasmissioni o per nuove registrazioni.

L'espressione radio-diffusione ha riguardo all'emissione radiofonica e televisiva.

L'espressione su filo o via etere include le emissioni via cavo e via satellite.

La durata dei diritti di cui al comma 1 è di cinquanta anni dalla prima diffusione di una emissione.

Fonte: Normattiva.it.

Commento

Chi esercita l'attività di emissione radiofonica o televisiva ha il diritto esclusivo di autorizzare fissazione, riproduzione, ritrasmissione, comunicazione al pubblico a pagamento e messa a disposizione delle proprie emissioni.

I diritti delle emittenti

L'art. 79 attribuisce un fascio di diritti esclusivi agli organismi di emissione radiofonica o televisiva. Si tratta di un diritto connesso autonomo: protegge l'attività e l'investimento di chi produce e diffonde palinsesti, distinto dai diritti degli autori delle opere trasmesse, dei produttori di fonogrammi e di film e degli artisti. La clausola di apertura - "senza pregiudizio" di quei diritti - chiarisce che le tutele si sommano.

Fissazione e riproduzione

L'emittente ha il diritto esclusivo di autorizzare la fissazione delle proprie emissioni, effettuate su filo o via etere, e la riproduzione - diretta o indiretta, temporanea o permanente, totale o parziale - di tali fissazioni. La norma precisa che il diritto di fissazione non spetta al semplice distributore che si limiti a ritrasmettere le emissioni di altri organismi: si tutela chi produce l'emissione, non chi la veicola passivamente.

Ritrasmissione e comunicazione al pubblico

Rientrano nell'esclusiva anche la ritrasmissione delle emissioni, su filo o via etere, e la loro comunicazione al pubblico quando questa avviene in luoghi accessibili mediante pagamento di un diritto d'ingresso. È il caso, ad esempio, della proiezione pubblica di un evento televisivo in un locale ad accesso a pagamento.

La messa a disposizione on demand

Infine, l'emittente ha il diritto di autorizzare la messa a disposizione del pubblico delle proprie emissioni in maniera tale che ciascuno possa accedervi nel luogo e nel momento scelti individualmente. È la formula che copre la fruizione on demand, fondamentale nell'era dello streaming e dei servizi di catch-up televisivo: anche questa forma di diffusione è riservata all'organismo di emissione.

Domande frequenti

Chi sono i titolari dei diritti dell'art. 79?

Gli organismi che esercitano l'attività di emissione radiofonica o televisiva.

Quali diritti esclusivi hanno le emittenti?

Autorizzare fissazione, riproduzione, ritrasmissione, comunicazione al pubblico a pagamento e messa a disposizione on demand delle proprie emissioni.

Il distributore che ritrasmette emissioni altrui ha questi diritti?

No: il diritto di fissazione non spetta a chi semplicemente ritrasmette le emissioni di altri organismi di radiodiffusione.

La diffusione in un locale a pagamento richiede autorizzazione?

Sì: la comunicazione al pubblico in luoghi accessibili dietro pagamento di un ingresso rientra nei diritti esclusivi dell'emittente.

È coperta anche la fruizione on demand?

Sì: è incluso il diritto di autorizzare la messa a disposizione del pubblico in modo che ciascuno vi acceda dove e quando vuole.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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